Cassazione Civile, Sentenza n. 39657/2021 del 13/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento emesso per il recupero di imposte, interessi e sanzioni in relazione a somme percepite dal sig. Lembo nel 2005, qualificate dall'Agenzia come dividendi derivanti da una complessa operazione societaria tra Deiulemar Compagnia di Navigazione (DCN) e la holding poi denominata Deiulemar Holding (DH). L'Amministrazione sostenne che la struttura negoziale (acquisto di DH da parte di DCN e viceversa, con medesimi soci) fosse un artificio volto a qualificare come credito/riscossione di prezzo operazioni riconducibili a distribuzioni di utili, integrando fattispecie elusive ai sensi dell'art. 37-bis d.P.R. n.600/73; la Curatela ha eccepito decadenza del potere di accertamento, efficacia vincolante dell'accertamento con adesione dell'anno precedente, insussistenza di elusione e corretta qualificazione contabile/fiscale delle somme come riserve o sovrapprezzo azioni piuttosto che dividendi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi: (1) la decadenza per termini non opera perché, ai sensi delle modifiche normative e della giurisprudenza, il raddoppio dei termini è applicabile quando sussiste l'obbligo di denuncia penale per reati previsti dal d.lgs. n.74/2000, e non è richiesta l'effettiva presentazione della denuncia; (2) l'accertamento con adesione relativo al 2004 non vincola l'Amministrazione per gli anni successivi; (3) la valutazione della CTR circa la sussistenza di un'operazione elusiva ai sensi dell'art.37-bis è corretta: la ricostruzione di fatto ha evidenziato artificio negoziale privo di sostanza economica e finalizzato a evitare la tassazione sui dividendi, legittimando la riqualificazione delle somme come utili distribuiti; (4) la qualificazione come dividendi e la tassazione ex art.47 TUIR sono state confermate; (5) l'esimente per la sanzionabilità per presunta incertezza non è applicabile in mancanza di valida motivazione economico-commerciale. Condanna della ricorrente alle spese di legittimità e riconoscimento del pagamento del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 43
Regola i termini di decadenza per l'accertamento; la Corte ha confermato che il 'raddoppio' dei termini trova applicazione nei casi previsti dalla normativa sopravvenuta (legge n.223/2006) quando sussiste l'obbligo di denuncia penale per reati tributari, senza necessità dell'effettiva denuncia.
Legge n. 223/2006 (modifiche art. 43), art.37 commi rilevanti
in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art.331 del c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n.74/2000..
Introduce il criterio del raddoppio dei termini di accertamento quando dalla violazione deriva l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art.331 c.p.p.; la Corte interpreta che rileva l'obbligo di denuncia e non la sua effettiva presentazione.
D.Lgs. n. 74/2000
Contiene i reati tributari che, se la condotta li integra (o impone l'obbligo di denuncia), consentono l'applicazione del raddoppio dei termini di accertamento.
Codice di Procedura Penale - art. 331 c.p.p.
Stabilisce l'obbligo di denuncia da parte dell'amministrazione quando emergono fatti costituenti reato; la sussistenza dell'obbligo è il presupposto per l'allungamento del termine di accertamento.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 57
Norma analoga per il raddoppio dei termini in materia di IVA; richiamata nel contesto delle modifiche introdotte dalla legge che ha esteso il meccanismo.
D.Lgs. n. 218/1997 - art. 2 comma 3
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'uso di un accertamento con adesione; la Corte ha chiarito che l'accertamento con adesione ha efficacia limitata all'anno definito e non vincola l'Amministrazione negli anni successivi.
Legge n. 212/2000 - art. 10
Richiama i diritti del contribuente; non impedisce però che l'Amministrazione riesamini e riqualifichi operazioni in anni successivi quando vi siano elementi per farlo.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 47 e art. 47-bis
Art.47 TUIR relativo alla qualificazione e tassazione dei dividendi; la Corte ha ritenuto che le somme percepite debbano essere ricondotte al regime degli utili distribuiti e non ad altre riserve o operazioni neutre, in presenza di una sostanza economica di distribuzione.
D.Lgs. n. 472/1997 - art. 6 comma 2 e art. 17
Norme sulle sanzioni tributarie e su eventuali esimenti; la Corte ha escluso l'applicabilità dell'esimente per incertezza della sanzionabilità quando la costruzione negoziale risulta priva di validi argomenti economico-commerciali e mirata a eludere il regime fiscale.
D.P.R. n.115/2002 - art. 13 comma 1-quater
Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto dell'applicabilità del c.d. doppio contributo nel caso di soccombenza del ricorrente.
Corte Costituzionale - sentenza n.247/2001 (giurisprudenza citata)
Richiamata per il principio secondo cui l'applicazione di disposizioni che estendono termini richiede verifica che l'Amministrazione non le abbia usate in modo pretestuoso; la Corte di Cassazione ha ritenuto che tale verifica sia stata implicitamente compiuta e che il raddoppio fosse legittimo per l'obbligo di denuncia.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento opera quando sussiste l'obbligo di denuncia penale per reati tributari (art.331 c.p.p. collegato al d.lgs. n.74/2000): rileva l'obbligo giuridico, non l'effettiva denuncia.
- Un accertamento con adesione vale per l'anno o gli anni espressamente definiti: non vincola l'Amministrazione né impedisce la riesamina o la diversa qualificazione degli anni successivi.
- Ai fini dell'art.37-bis d.P.R. n.600/73 (norma antielusiva) il giudice può guardare alla sostanza economica delle operazioni: elementi formali o denominazioni contrattuali non impediscono la riqualificazione se mancano sostanza commerciale e sussiste un vantaggio fiscale artificioso.
- La qualificazione di somme come dividendi può essere imposta anche se formalmente presentate come corrispettivo o rimborso di crediti, quando la dinamica economica dell'operazione dimostra una distribuzione di utili.
- L'assenza di una valida motivazione economico-commerciale dell'operazione ostacola la possibilità di ottenere l'esimente sanzionatoria per 'incertezza' della norma; la mera complessità o originalità dell'operazione non basta a escludere la sanzione se prevale l'intento elusivo.
- Il giudice tributario non può sindacare l'esistenza del reato penale ma valuta se ricorrono le condizioni che, per legge, consentono l'applicazione di strumenti (es. raddoppio dei termini) collegati all'obbligo di denuncia.
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