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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09050/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza per varie ragioni: Stella deduceva carente istruttoria dibattimentale rispetto all'effettiva titolarità dell'utenza telefonica 3441369282, all'identità del soggetto che aveva proceduto alla reimmatricolazione del trattore e alle movimentazioni del conto corrente intestato allo Stella; censurava inoltre l'erronea applicazione dell'art. 648-ter.1 c.p. (autoriciclaggio), sostenendo che i trasferimenti del trattore non impedivano l'identificazione della sua provenienza delittuosa perché effettuati tramite atti pubblici, e contestava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessiva gravosità della pena con riferimento alla recidiva. Rubbio deduceva che il suo ruolo era di mera connivenza o cortesia (prestanome per la targa prova) e contestava l'applicazione della recidiva e la motivazione della Corte territoriale. Reddavide sosteneva di essere stato mero tramite/amico che aveva consegnato documentazione su incarico dello Stella, che l'autoriciclaggio sarebbe stato compiuto solo da Stella, e contestava anch'egli la recidiva e la carenza motivazionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per varie ragioni: molte doglianze costituivano sindacato di merito non consentito in sede di legittimità (censure sull'apprezzamento delle prove e sulla ricostruzione fattuale), vi era la cosiddetta "doppia conforme" tra primo grado e appello e le motivazioni della Corte territoriale sono state ritenute adeguate e non viziate. In particolare, è stato ritenuto corretto l'assunto che gli elementi documentali accertati (intestazione del trattore a Stella dopo il fatto, assegni tratti su conto intestato a Stella, intestazione dell'utenza cellulare) supportano la decisione; l'applicazione dell'art. 648-ter (autoriciclaggio) è stata confermata perché il mutamento di intestazione e targa è idoneo a ostacolare l'individuazione della provenienza illecita; le doglianze sulla recidiva sono inammissibili se non dedotte in appello o risultano comunque adeguatamente motivate dalla Corte territoriale (soprattutto per Reddavide). I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e ciascuno a versare Euro tremila alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Sentenza integrata con richiamo alla giurisprudenza consolidata e alla sentenza C. Cost. n.186/2000.

Norme richiamate

  • art. 648-ter c.p.

    La Corte interpreta l'art. 648-ter nel senso che il reato di riciclaggio/autoriciclaggio si realizza anche attraverso operazioni che rendono piu' difficoltosa (non solo definitivamente impediscono) l'accertamento della provenienza illecita del bene; rientra in ciò il mutamento della formale titolarità del bene (reimmatricolazione/trasferimento)

  • art. 606 c.p.p.

    art. 606, comma 3 e comma 1, lett. e)

    La Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità: il giudice di cassazione non può rivalutare il materiale probatorio o riesaminare i fatti; sono censurabili solo i vizi tassativi (mancanza di motivazione, manifesta illogicità, contraddittorietà) indicati dalla norma

  • art. 616 c.p.p.

    Applica la norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di ricorso dichiarato inammissibile

  • Sent. Corte Cost. n.186/2000

    Il richiamo serve a giustificare l'obbligo di versamento alla cassa delle ammende a titolo equitativo, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • In sede di Cassazione non si puo' pretendere la rinnovazione dell'istruttoria o la rivalutazione del materiale probatorio: le censure devono limitarsi ai vizi di diritto consentiti dall'art. 606 c.p.p.
  • La qualifica di autoriciclaggio si configura anche quando le operazioni successive al reato presupposto (es. mutamento di intestazione, reimmatricolazione, trasferimenti formali tramite atti pubblici) sono idonee a rendere piu' difficile l'individuazione della provenienza illecita del bene
  • Le doglianze generiche sulla insufficienza della motivazione sono inammissibili: il ricorrente deve indicare con precisione quali specifici profili la corte territoriale avrebbe omesso di valutare
  • L'impugnazione della recidiva deve essere dedotta tempestivamente in appello; sollevare la questione per la prima volta in Cassazione rende il motivo inammissibile
  • Il prestare un elemento materiale (es. targa prova) o il comportamento di cortesia possono essere valutati dal giudice di merito come prova di volontà di celare l'identità o come mere connivenze; in Cassazione non si puo' modificare questa valutazione se congruamente motivata
  • Se le decisioni di merito (primo grado e appello) sono conformi e applicano gli stessi criteri motivazionali ("doppia conforme"), il sindacato di legittimità è ulteriormente compresso: occorre provare vizi formali o di diritto e non semplici divergenze valutative

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