Cassazione Penale, Sentenza n. 09050/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza per varie ragioni: Stella deduceva carente istruttoria dibattimentale rispetto all'effettiva titolarità dell'utenza telefonica 3441369282, all'identità del soggetto che aveva proceduto alla reimmatricolazione del trattore e alle movimentazioni del conto corrente intestato allo Stella; censurava inoltre l'erronea applicazione dell'art. 648-ter.1 c.p. (autoriciclaggio), sostenendo che i trasferimenti del trattore non impedivano l'identificazione della sua provenienza delittuosa perché effettuati tramite atti pubblici, e contestava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessiva gravosità della pena con riferimento alla recidiva. Rubbio deduceva che il suo ruolo era di mera connivenza o cortesia (prestanome per la targa prova) e contestava l'applicazione della recidiva e la motivazione della Corte territoriale. Reddavide sosteneva di essere stato mero tramite/amico che aveva consegnato documentazione su incarico dello Stella, che l'autoriciclaggio sarebbe stato compiuto solo da Stella, e contestava anch'egli la recidiva e la carenza motivazionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per varie ragioni: molte doglianze costituivano sindacato di merito non consentito in sede di legittimità (censure sull'apprezzamento delle prove e sulla ricostruzione fattuale), vi era la cosiddetta "doppia conforme" tra primo grado e appello e le motivazioni della Corte territoriale sono state ritenute adeguate e non viziate. In particolare, è stato ritenuto corretto l'assunto che gli elementi documentali accertati (intestazione del trattore a Stella dopo il fatto, assegni tratti su conto intestato a Stella, intestazione dell'utenza cellulare) supportano la decisione; l'applicazione dell'art. 648-ter (autoriciclaggio) è stata confermata perché il mutamento di intestazione e targa è idoneo a ostacolare l'individuazione della provenienza illecita; le doglianze sulla recidiva sono inammissibili se non dedotte in appello o risultano comunque adeguatamente motivate dalla Corte territoriale (soprattutto per Reddavide). I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e ciascuno a versare Euro tremila alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Sentenza integrata con richiamo alla giurisprudenza consolidata e alla sentenza C. Cost. n.186/2000.
Norme richiamate
art. 648-ter c.p.
La Corte interpreta l'art. 648-ter nel senso che il reato di riciclaggio/autoriciclaggio si realizza anche attraverso operazioni che rendono piu' difficoltosa (non solo definitivamente impediscono) l'accertamento della provenienza illecita del bene; rientra in ciò il mutamento della formale titolarità del bene (reimmatricolazione/trasferimento)
art. 606 c.p.p.
art. 606, comma 3 e comma 1, lett. e)
La Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità: il giudice di cassazione non può rivalutare il materiale probatorio o riesaminare i fatti; sono censurabili solo i vizi tassativi (mancanza di motivazione, manifesta illogicità, contraddittorietà) indicati dalla norma
art. 616 c.p.p.
Applica la norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di ricorso dichiarato inammissibile
Sent. Corte Cost. n.186/2000
Il richiamo serve a giustificare l'obbligo di versamento alla cassa delle ammende a titolo equitativo, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- In sede di Cassazione non si puo' pretendere la rinnovazione dell'istruttoria o la rivalutazione del materiale probatorio: le censure devono limitarsi ai vizi di diritto consentiti dall'art. 606 c.p.p.
- La qualifica di autoriciclaggio si configura anche quando le operazioni successive al reato presupposto (es. mutamento di intestazione, reimmatricolazione, trasferimenti formali tramite atti pubblici) sono idonee a rendere piu' difficile l'individuazione della provenienza illecita del bene
- Le doglianze generiche sulla insufficienza della motivazione sono inammissibili: il ricorrente deve indicare con precisione quali specifici profili la corte territoriale avrebbe omesso di valutare
- L'impugnazione della recidiva deve essere dedotta tempestivamente in appello; sollevare la questione per la prima volta in Cassazione rende il motivo inammissibile
- Il prestare un elemento materiale (es. targa prova) o il comportamento di cortesia possono essere valutati dal giudice di merito come prova di volontà di celare l'identità o come mere connivenze; in Cassazione non si puo' modificare questa valutazione se congruamente motivata
- Se le decisioni di merito (primo grado e appello) sono conformi e applicano gli stessi criteri motivazionali ("doppia conforme"), il sindacato di legittimità è ulteriormente compresso: occorre provare vizi formali o di diritto e non semplici divergenze valutative
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