Cassazione Penale, Sentenza n. 47133/2023 del 23/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la qualificazione dei fatti ai sensi degli artt. 73 (in particolare comma 5, relativa alla lieve entità del fatto) e 74 (comma 6, relativa all'associazione di tipo minore) del d.P.R. n. 309/1990, contestando che le condotte descritte dovessero essere derubricate nella forma meno grave per esigua quantità/qualità della sostanza e per le modalità e circostanze dello spaccio (cd. piccolo spaccio). È stata inoltre contestata la carenza motivazionale della Corte territoriale e, per Oriunto, la ricostruzione del ruolo apicale; per Zasso è stata sollevata la questione della mancata valutazione dell'«affectio societatis» e della concreta partecipazione all'associazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati, in parte, i ricorsi limitatamente alla errata qualificazione dei fatti in relazione agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990. Ha confermato che la questione relativa al ruolo apicale di Attilio Oriunto è sostenuta dalle intercettazioni e non è fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata su quel punto; ha però censurato la Corte d'appello per non avere adottato una valutazione completa e comparata dei parametri valutativi richiesti dalla normativa per accertare la lieve entità (quantità e qualità della sostanza, mezzi, modalità, circostanze, capacità finanziaria, entità dei rifornimenti, controllo del territorio), avendo escluso la derubricazione solo perché lo spaccio era inserito in una minima organizzazione. Per queste ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli per un nuovo esame della qualificazione dei fatti e delle statuizioni conseguenti.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 1
Norma di riferimento per i reati in materia di stupefacenti (traffico/associazione alle attività di spaccio) applicata quale titolo di reato generale nei capi istruttori.
d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5
Disciplina la fattispecie di "lieve entità": la configurabilità richiede valutazione complessiva e comparata di elementi quali quantità e qualità della sostanza, mezzi, modalità e circostanze dell'azione; la presenza di alcuni indici può assorbire gli altri e la lieve entità non è esclusa dalla tipologia della sostanza né dallo svolgimento continuativo dell'attività, se gli episodi valutati rientrano nel parametro di minima offensività.
d.P.R. n. 309/1990, art. 74, comma 6
Prevede l'associazione finalizzata a reati di lieve entità: è configurabile solo se i sodali hanno programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità e le modalità strutturali/operative sono incompatibili con reati di maggiore gravità; pertanto la qualificazione come associazione minore è compatibile con fatti di lieve entità ma richiede prova della limitatezza della progettualità criminosa.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6 (citato)
Rilevanza del diritto a un processo equo e dell'obbligo motivazionale; la Corte territoriale deve fornire adeguata motivazione per rispondere alle doglianze difensive, pena la censura in sede di legittimità.
Massime di principio
- La valutazione della lieve entità (art. 73, comma 5) è globale: occorre considerare quantità e qualità della sostanza insieme a mezzi, modalità e circostanze; la presenza di organizzazione non esclude automaticamente la lieve entità.
- L'associazione di cui all'art. 74, comma 6, è configurabile solo se l'attività programmata dai sodali è limitata a reati di lieve entità e le modalità operative sono incompatibili con reati di maggiore gravità; dunque la prova deve riguardare sia la progettualità che l'effettiva realizzazione di fatti minori.
- Il giudice d'appello deve esplicitare e motivare l'esame di tutti gli indici previsti dalla norma (capacità finanziaria del gruppo, entità dei rifornimenti, controllo del territorio, modalità di approvvigionamento e vendita) per giungere alla corretta qualificazione; la mancanza di questa valutazione legittima l'annullamento con rinvio.
- La rinuncia in appello a determinati motivi di merito preclude la loro riproposizione in Cassazione; restano esaminabili solo i profili effettivamente riservati.
- Per la contestazione del ruolo apicale è necessaria la prova di funzioni di coordinamento/organizzazione (es. coordinamento pusher, riscossione crediti); intercettazioni e comportamenti concreti possono suffragare tale qualificazione.
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