Cassazione Civile, Ordinanza n. 23505/2024 del 02/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di recupero di un credito d’imposta pari a euro 7.987,00, originariamente riconosciuto per le annualità 2008-2010 ai sensi dell’art. 2, commi 539-547, della legge n. 244/2007, poi non confermato perché la comunicazione annuale dei livelli occupazionali (c.d. C/IAL) relativa all’anno 2010 era stata inviata il 1° aprile 2011, cioè oltre il termine del 31 marzo previsto dal D.M. 12 marzo 2008. La contribuente aveva contestato la decadenza, sostenendo: a) la decadenza dell’Ufficio per l’annualità 2008; b) la non perentorietà del termine per la trasmissione della C/IAL; c) in appello, anche altri profili, tra cui la nullità degli atti impositivi per vizi della delega dei funzionari sottoscrittori. La CTR aveva accolto l’appello ritenendo che il termine non fosse perentorio, poiché la disciplina regolamentare prevedeva la decadenza solo in caso di mancato invio della comunicazione e non anche in caso di invio tardivo. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 539-547, L. 244/2007 e degli artt. 6 e 7 del D.M. 12 marzo 2008, sostenendo che l’omissione o tardività della comunicazione annuale costituisca violazione sostanziale a pena di decadenza dal beneficio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha affermato che il credito d’imposta previsto dall’art. 2, commi 539-547, L. 244/2007 è subordinato, per ciascun anno di fruizione, al permanere dei requisiti occupazionali e all’invio, entro il termine fissato, della comunicazione annuale attestante il mantenimento del livello occupazionale. Ha richiamato il precedente orientamento secondo cui il mancato invio nel termine, tanto se totale quanto se tardivo, determina la decadenza dal beneficio, senza che la disciplina attuativa introduca una nuova causa di decadenza rispetto alla legge. Ne è conseguito che la CTR ha errato nel ritenere non perentorio il termine del 31 marzo e nel negare la decadenza per la comunicazione inviata il 1° aprile 2011. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, che dovrà uniformarsi al principio affermato e decidere anche sui motivi di gravame rimasti assorbiti, oltre a regolare le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, commi 539-547, L. 244/2007
istituisce il credito d’imposta per incrementi occupazionali e ne subordina la fruizione alla permanenza dei requisiti previsti, con cause di decadenza legate al venir meno delle condizioni occupazionali e al rispetto degli obblighi connessi.
art. 2, comma 545, L. 244/2007
individua le cause di decadenza dal beneficio, collegate alla permanenza del numero di lavoratori, alla conservazione dei posti di lavoro e a determinate violazioni fiscali, contributive e in materia di sicurezza.
art. 2, comma 547, L. 244/2007
rinvia a un decreto ministeriale per la disciplina attuativa e il controllo del limite di stanziamento.
art. 6, comma 4, D.M. 12 marzo 2008
stabilisce l’obbligo di inviare la comunicazione annuale sul mantenimento del livello occupazionale entro il termine indicato; la comunicazione è presupposto per fruire della quota di credito.
art. 7, comma 2, D.M. 12 marzo 2008
è richiamato come conseguenza del mancato invio della comunicazione annuale, confermando la decadenza dal beneficio.
art. 384 c.p.c.
è richiamato per escludere la decisione nel merito, essendo necessario il rinvio al giudice di merito per l’esame dei motivi assorbiti.
d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
è indicato come disciplina della compensazione tramite la quale il credito d’imposta è utilizzabile.
Massime di principio
- In tema di credito d’imposta subordinato al mantenimento di requisiti occupazionali, l’adempimento consistente nella comunicazione annuale attestante tali requisiti ha natura perentoria: il suo omesso invio entro il termine previsto comporta decadenza dal beneficio.
- La decadenza dal beneficio fiscale si verifica non solo quando la comunicazione manchi del tutto, ma anche quando sia trasmessa tardivamente rispetto al termine stabilito dalla disciplina attuativa.
- La normativa regolamentare che disciplina le modalità di fruizione di un’agevolazione non introduce necessariamente nuove cause di decadenza, ma può specificare modalità e presupposti di esercizio del beneficio già previsti dalla legge.
- Quando il giudice di legittimità accoglie il ricorso per una ragione assorbente, la causa deve essere rinviata al giudice di merito per l’esame delle questioni rimaste non trattate, salvo che sia possibile decidere nel merito.
- Per la fruizione di agevolazioni fiscali pluriennali, il contribuente deve dimostrare la persistenza, per ciascun anno, delle condizioni sostanziali e formali richieste dalla legge e dalla disciplina attuativa.
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