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Sentenza

Sentenza n. 509/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del provvedimento K10/-OMISSIS- emesso dal Ministero dell’interno di diniego di riconoscimento della cittadinanza italiana emesso in data 13.01.2021 e notificato in data 12.02.2021

Giustizia amministrativa202106009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento della cittadinanza italiana per carenza del requisito reddituale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell’Interno, dopo il preavviso di rigetto, aveva respinto l’istanza ritenendo non dimostrata la continuità della capienza reddituale, in particolare per l’insufficienza dei redditi relativi all’anno d’imposta 2017 e per l’assenza della dichiarazione relativa all’anno 2018. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 9, lettera f), della legge n. 91/1992, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, l’insufficienza dell’istruttoria, la violazione della circolare ministeriale del 5 gennaio 2007 e il difetto di ragionevolezza. Ha sostenuto che l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare i redditi del marito e del figlio conviventi, risultati superiori alle soglie negli anni 2019 e 2020. Il Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità del diniego.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato la concessione della cittadinanza per naturalizzazione come espressione di potere valutativo discrezionale, diretto a verificare l’effettivo e definitivo inserimento dell’istante nella comunità nazionale. Tra i requisiti rileva la disponibilità di mezzi economici adeguati, il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la capacità di concorrere alla spesa pubblica. Il requisito reddituale deve essere valutato sia con riferimento al reddito maturato al momento della domanda, documentato per il triennio precedente, sia con riferimento alla sua conservazione fino alla decisione e al giuramento. Il parametro utilizzato dall’Amministrazione, derivante dalla circolare ministeriale del 5 gennaio 2007 e correlato alle soglie previste per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, è stato ritenuto legittimo e congruo, anche se non fissato direttamente da una norma primaria. Nel caso concreto, per il nucleo familiare composto dalla ricorrente, dal coniuge e da quattro figli, la soglia indicata era pari a euro 13.426,05. La ricorrente non aveva prodotto nel procedimento i redditi del figlio, sicché non poteva imputare all’Amministrazione la loro mancata considerazione. Quanto al coniuge, dai dati acquisiti tramite il sistema Punto Fisco risultavano redditi di soli euro 1.778,42 per il 2017; la dichiarazione relativa al 2018 era stata presentata solo il 10 maggio 2021, dopo l’adozione del diniego, e quindi non poteva essere valutata in sede procedimentale. La documentazione prodotta in giudizio non dimostrava adeguatamente l’erroneità dei dati fiscali acquisiti dall’Amministrazione: il modello relativo al 2017 non recava data, protocollo o attestazione di ricezione, mentre quello relativo al 2018 riguardava una società rappresentata dal coniuge e non il reddito personale del nucleo familiare. Il TAR ha quindi ritenuto non assolto l’onere della ricorrente di dimostrare la sussistenza del requisito reddituale e l’erroneità dell’istruttoria amministrativa. Ha inoltre rilevato che, per il triennio precedente alla domanda, la stessa ricorrente aveva dichiarato redditi complessivi di euro 8.000 annui, inferiori persino alla soglia prevista per un nucleo unipersonale. Il diniego non impedisce la reiterazione della domanda dopo il consolidamento, con regolare adempimento degli obblighi fiscali, del reddito minimo richiesto per almeno tre anni. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992

    La concessione della cittadinanza per naturalizzazione presuppone una valutazione dell’Amministrazione sull’inserimento dell’istante nella comunità nazionale e richiede, tra gli altri elementi, la dimostrazione di adeguati mezzi di sostentamento.

  • art. 1, comma 4, d.P.R. 362/1994

    È richiamato quale base del d.m. 22 novembre 1994 che impone la documentazione dei redditi dell’ultimo triennio a corredo della domanda di cittadinanza.

  • d.m. 22 novembre 1994

    Richiede la documentazione dei redditi dell’ultimo triennio e costituisce il riferimento per la verifica del requisito reddituale maturato al momento della domanda.

  • art. 4, comma 7, d.P.R. 572/1993

    È interpretato nel senso che il requisito reddituale deve essere conservato anche successivamente alla presentazione della domanda, fino al giuramento.

  • art. 3, d.l. 382/1989

    Fornisce il parametro utilizzato dall’Amministrazione per individuare la soglia reddituale minima, mediante il riferimento alle soglie di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

  • circolare Ministero dell’Interno DLCI K.60.1 del 5 gennaio 2007

    Recepisce il parametro reddituale derivato dalla normativa sull’esenzione sanitaria; la soglia è ritenuta congrua e legittima quale criterio uniforme per verificare l’autosufficienza economica.

  • art. 6, comma 5, d.lgs. 286/1998

    È richiamato quale conferma della rilevanza del reddito minimo per l’ingresso e il soggiorno dello straniero e, a maggior ragione, per l’acquisizione della cittadinanza.

  • art. 2697 c.c.

    Pone a carico di chi aspira all’acquisizione di uno status o beneficio l’onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti.

  • art. 64 c.p.a.

    Nel processo amministrativo ciascuna parte deve fornire la prova dei fatti posti a fondamento delle proprie domande ed eccezioni; il metodo acquisitivo non esonera il privato dal produrre documenti nella propria disponibilità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto normativo per l’oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce esercizio di potere valutativo discrezionale volto a verificare l’effettivo e definitivo inserimento dell’istante nella comunità nazionale; la disponibilità di mezzi economici adeguati, il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la capacità di concorrere alla spesa pubblica sono elementi rilevanti di tale valutazione.
  • Il requisito reddituale per la concessione della cittadinanza deve essere dimostrato con riferimento al triennio precedente alla domanda e deve permanere, con adeguata continuità, fino alla decisione dell’istanza e persino fino al giuramento.
  • In assenza di una soglia minima fissata direttamente dalla legge, l’Amministrazione può utilizzare, quale parametro uniforme e non arbitrario di autosufficienza economica, la soglia derivante dalla normativa sull’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, recepita dalla circolare ministeriale del 5 gennaio 2007.
  • Grava sul richiedente la cittadinanza l’onere di allegare e provare i redditi propri e quelli che intende far valere ai fini della valutazione del nucleo familiare; l’Amministrazione non è tenuta a considerare elementi di fatto non allegati e nella disponibilità dell’interessato.
  • Quando il diniego si fonda su dati fiscali acquisiti da banche dati pubbliche, il richiedente deve fornire una contestazione puntuale e documenti idonei a dimostrare l’erroneità dei dati o dell’istruttoria; documenti privi di data, protocollo o prova di ricezione, oppure riferiti al reddito di una società anziché a quello personale del coniuge, non sono sufficienti.
  • La presentazione di una dichiarazione dei redditi successiva all’adozione del diniego non consente, in linea generale, di imputare all’Amministrazione la mancata considerazione di quel documento durante l’istruttoria procedimentale.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicità

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