Cassazione Penale, Sentenza n. 28427/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’indagato ha impugnato l’ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che aveva confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nei suoi confronti per partecipazione a un’associazione finalizzata al favoreggiamento dell’ingresso illecito di cittadini extracomunitari tramite richieste fittizie di assunzione inserite nel sistema informatico e non seguite da un effettivo rapporto di lavoro. Nei motivi di ricorso ha dedotto, da un lato, il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, sostenendo di non avere avuto contatti diretti con il presunto promotore dell’associazione, con i collettori stranieri, né di avere partecipato a riunioni operative del gruppo; dall’altro, ha denunciato violazione di legge e motivazione apparente per mancato confronto con le difese già svolte. Successivamente, i difensori hanno depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, riferendo di un accordo raggiunto con il pubblico ministero per l’applicazione della pena sulle ipotesi di reato contestate, non ancora ratificato dal giudice.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il ricorrente aveva validamente rinunciato all’impugnazione mediante dichiarazione sottoscritta personalmente e dai procuratori speciali. In applicazione degli artt. 589, comma 2, e 591, comma 1, lett. d), c.p.p., la rinuncia rende il ricorso inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416 c.p.
richiamato come titolo di reato associativo oggetto della contestazione cautelare
art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
indicato come reato-fine contestato, ma non oggetto del riesame
art. 173 disp. att. c.p.p.
richiamato per la sintesi dei motivi nei limiti strettamente necessari
art. 589, comma 2, c.p.p.
"le parti private possono rinunciare all'impugnazione anche per mezzo di procuratore speciale"
consente alla parte privata di rinunciare validamente all’impugnazione anche tramite procuratore speciale
art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
prevede l’inammissibilità del ricorso quando vi sia rinuncia all’impugnazione
art. 616, comma 1, c.p.p.
impone, in caso di inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La rinuncia all’impugnazione da parte della parte privata, validamente effettuata anche per mezzo di procuratore speciale, determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione.
- La dichiarazione di rinuncia, se sottoscritta personalmente dalla parte e dai procuratori speciali, è idonea a far venir meno la prosecuzione del giudizio di impugnazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per rinuncia, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, che può essere determinata equitativamente.
- In presenza di rinuncia sopravvenuta, la Corte non esamina i motivi di merito relativi ai gravi indizi o alla motivazione del provvedimento impugnato.
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