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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35307/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato la competenza per territorio del Tribunale di Vicenza, davanti al quale ha rimesso le parti nel termine di legge. Ha ritenuto che, nei procedimenti di appello avverso le sentenze del giudice di pace rese in materia di opposizione a sanzioni amministrative stradali, non si applichi il foro erariale dell'art. 7 del r.d. n. 1611/1933. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (cittadino)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione avverso un verbale di accertamento di violazione del codice della strada proposta davanti al Giudice di Pace di Vicenza, rigettata con sentenza. L'opponente proponeva appello al Tribunale di Vicenza, che però si dichiarava incompetente per territorio ritenendo competente il Tribunale di Venezia. Riassunto il giudizio, il Tribunale di Venezia, a sua volta, riteneva di essere incompetente e reputava competente il Tribunale di Vicenza, formulando d'ufficio regolamento di competenza. Il punto controverso riguardava quindi quale fosse il giudice territorialmente competente per l'appello avverso la sentenza del giudice di pace in materia di opposizione a sanzione amministrativa stradale, e in particolare se si applicasse o meno il foro erariale di cui all'art. 7 del r.d. n. 1611/1933.

Norme richiamate

  • art. 7 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

    "l'appello dalle sentenze dei Pretori e dalle sentenze dei Tribunali pronunciate nei giudizi suddetti, è proposto rispettivamente innanzi al Tribunale ed alla Corte d'appello del luogo dove ha sede l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto le sentenze furono pronunciate"

    La Corte esclude l'applicazione di questa regola di foro erariale ai giudizi di appello avverso sentenze del giudice di pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative stradali.

  • art. 204 bis cod. strada

    È richiamato per affermare che, in tema di sanzioni amministrative per violazioni della circolazione stradale, la competenza territoriale sull'opposizione ha natura inderogabile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello contro la sentenza del giudice di pace che abbia deciso sull'opposizione a un verbale per violazione del codice della strada, la competenza territoriale non è governata dal foro erariale previsto per le controversie in cui sia parte l'Amministrazione dello Stato.
  • Per le opposizioni a sanzioni amministrative stradali, la competenza territoriale prevista dalla disciplina speciale ha natura inderogabile e prevale sulle regole generali di competenza territoriale dell'Avvocatura dello Stato.
  • Quando la competenza territoriale è determinata da una norma speciale inderogabile, il giudice non può spostarla applicando il foro erariale previsto dalla disciplina generale delle cause con la pubblica amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso civileTributi
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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