Cassazione Civile, Ordinanza n. 08914/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l’anno 2010, emesso a seguito di p.v.c. della Guardia di Finanza, con cui l’Ufficio ha recuperato costi indebitamente detratti in relazione a fatture ritenute fittizie emesse da una società fornitrice, nell’ambito di una presunta frode carosello sulle compravendite di metalli preziosi. Secondo l’Amministrazione, la società contribuente sarebbe stata una società filtro/interposta tra fornitori esteri, la società fatturante e l’acquirente finale. La CTR ha annullato l’avviso ritenendo non provata la natura di cartiera della contribuente, l’assenza di una struttura operativa autonoma e la consapevolezza della frode, valorizzando la regolarità formale della contabilità e il registro acquisti IVA. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, omesso esame di un fatto decisivo: la comune gestione di fatto della contribuente e della società fatturante da parte della medesima cabina di regia familiare, idonea a dimostrare la mancanza di autonomia operativa. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 19 e 54 d.P.R. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva errato nel riparto dell’onere probatorio, perché in tema di operazioni soggettivamente inesistenti l’Ufficio può provare la frode anche per presunzioni e, una volta assolto tale onere, il contribuente deve dimostrare la propria estraneità con la massima diligenza, senza che la regolarità contabile basti da sola.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i rilievi di inammissibilità e ha accolto entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente per connessione. Ha affermato che la CTR non ha correttamente applicato i principi sull’omesso esame di fatti decisivi e sul riparto dell’onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti: la sentenza impugnata ha trascurato un fatto storico decisivo, cioè la gestione di fatto comune delle società coinvolte, e ha inoltre valorizzato indebitamente la sola regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, invertendo l’onere probatorio. Di conseguenza la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di legittimità riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, risultante dagli atti o dalla sentenza, che sia stato oggetto di discussione tra le parti; non basta la mancata valutazione di singoli elementi istruttori se il fatto storico è stato comunque considerato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È censurabile la violazione delle regole giuridiche sulla prova presuntiva e sul riparto dell’onere probatorio, senza che ciò comporti una mera richiesta di rivalutazione del merito.
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato in relazione alla detrazione IVA e alla contestazione delle operazioni soggettivamente inesistenti.
art. 54 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato in relazione al potere di accertamento dell’Ufficio in materia IVA.
art. 2697 c.c.
L’onere della prova grava sull’Amministrazione per dimostrare la fittizietà dell’operazione e la consapevolezza del destinatario; una volta assolto tale onere, il contribuente deve provare la propria estraneità alla frode.
Massime di principio
- In tema di IVA, quando l’Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare sia la fittizietà del fornitore sia, con elementi oggettivi anche presuntivi, la consapevolezza del destinatario circa l’inserimento dell’operazione in una frode fiscale.
- Se l’Ufficio fornisce una prova presuntiva sufficiente della partecipazione del contribuente a una frode carosello, il contribuente deve dare prova contraria di aver adottato tutta la diligenza esigibile da un operatore accorto; la sola regolarità formale della contabilità e dei pagamenti non è sufficiente a superare la contestazione.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. ricorre solo se è stato omesso l’esame di un fatto storico decisivo e discusso, non quando si contesti soltanto la valutazione di singoli elementi istruttori.
- La prova della natura fittizia di un’operazione IVA può essere desunta anche da presunzioni semplici, purché fondate su elementi oggettivi e specifici, idonei a rappresentare una struttura fraudolenta e il ruolo di interposizione del soggetto verificato.
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