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Sentenza

Sentenza del 28/11/2018 n. 2752 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Fondo immobiliare chiuso - conferimento -disciplina di favore - pluralità di immobili locati - sussiste. Fondo immobiliare chiuso - disciplina di favore - estensione a conferimento di diritti reali minori - è possibile. Fondo immobiliare chiuso - disciplina di favore - estensione a conferimento immobili in concessione - analogia con contratto di locazione - non è possibile - beneficio fiscale - non spetta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'interpretazione della disciplina fiscale agevolata prevista, ai fini IVA, per il conferimento di immobili in fondi immobiliari chiusi. In particolare, si discuteva se tale disciplina potesse applicarsi non solo al conferimento della piena proprietà o di diritti reali minori, come il diritto di superficie, ma anche a immobili detenuti in base a un rapporto di concessione amministrativa, assimilabile sotto il profilo economico a una locazione.

La decisione

La sentenza ha riconosciuto che la disciplina di favore può applicarsi al conferimento di una pluralità di immobili locati e anche al conferimento di diritti reali minori, poiché il concetto di apporto ha natura economica e comprende situazioni diverse dalla piena proprietà. Tuttavia, ha escluso l'estensione analogica della disciplina agli immobili detenuti in concessione. Sebbene la concessione possa produrre effetti economici simili a quelli della locazione, i due rapporti restano giuridicamente distinti; pertanto, il beneficio fiscale non spetta in assenza di un'espressa previsione normativa.

Norme richiamate

  • Disciplina IVA sul conferimento di immobili in fondi immobiliari chiusi

    La disciplina ha natura agevolativa e deve essere interpretata restrittivamente. È applicabile agli apporti di immobili e di diritti reali minori, ma non può essere estesa per analogia a rapporti giuridicamente diversi dalla locazione, come la concessione amministrativa.

Massime di principio

  • Le norme fiscali agevolative sono soggette a interpretazione restrittiva: non possono essere estese a fattispecie non espressamente previste sulla base della sola somiglianza economica.
  • Il concetto di apporto può comprendere sia la piena proprietà sia diritti reali minori, quando la norma utilizza una nozione di natura economica sufficientemente ampia.
  • La somiglianza degli effetti pratici tra due contratti non basta per applicare un'agevolazione fiscale: occorre che le fattispecie siano giuridicamente coincidenti o che la legge preveda espressamente l'equiparazione.
  • Un rapporto di concessione amministrativa non può essere automaticamente assimilato a una locazione ai fini fiscali, anche quando consenta il godimento di un immobile dietro corrispettivo.
  • In situazioni analoghe, occorre verificare anzitutto la qualificazione giuridica del diritto conferito e il testo preciso della norma agevolativa, distinguendo tra proprietà, diritti reali minori, locazione e concessione.

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