Decreto ministeriale n. 205 del 10/08/2021
Contributo dello Stato destinato al co-finanziamento dei progetti di fattibilità tecnica-economica e dei progetti definitivi di opere degli Enti locali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina per il triennio 2021-2023 il Fondo per la progettazione degli enti locali, destinato a finanziare la redazione di progetti di fattibilità tecnica ed economica, progetti definitivi ed esecutivi per interventi di messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche. Le risorse sono ripartite tra Città metropolitane, Province e Comuni, con priorità agli edifici scolastici, e sono previste regole di erogazione in acconto e saldo, monitoraggio BDAP e revoca automatica in caso di mancato rispetto dei termini. Il decreto contiene anche i criteri di riparto annuale e gli allegati con la distribuzione dettagliata delle somme per singolo ente.
Criteri e modalità di accesso, selezione e finanziamento del Fondo per la progettazione degli enti locali 2021-2023
Criteri e modalità di accesso al Fondo per la progettazione degli enti locali 2021-2023
Il decreto ministeriale definisce, per il triennio 2021-2023, la disciplina del Fondo per la progettazione degli enti locali istituito dall’articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Esso individua beneficiari, criteri di riparto, modalità di erogazione, obblighi di monitoraggio e ipotesi di revoca delle risorse, sulla base delle criticità emerse nella fase sperimentale.
Base normativa e finalità
Il provvedimento si colloca nel quadro dell’articolo 1, commi 1079-1084, della legge n. 205/2017, dell’articolo 30 del d.lgs. 267/2000 per l’uso di convenzioni tra enti locali e dell’articolo 1 del d.lgs. 118/2011 per il trattamento contabile dei contributi a rendicontazione. Tiene inoltre conto della modifica introdotta dall’art. 45, comma 1-bis, del D.L. 104/2020, che ha esteso il perimetro del Fondo anche ai progetti esecutivi.
La finalità è finanziare la redazione di progetti di fattibilità tecnica ed economica, progetti definitivi ed esecutivi relativi alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche di proprietà pubblica e con destinazione d’uso pubblico, con priorità per gli immobili scolastici. Sono espressamente ammessi anche interventi di demolizione e ricostruzione, purché mantengano la destinazione pubblica.
Ambito di applicazione e spese ammissibili
Il decreto precisa che sono ammissibili i progetti finalizzati:
- all’adeguamento o al miglioramento sismico di edifici e strutture pubbliche;
- per gli immobili già adeguati sismicamente, alla messa in sicurezza edile e impiantistica;
- all’adeguamento alla normativa antincendio vigente.
Possono inoltre essere finanziati, nell’ambito dei livelli di progettazione, i costi relativi alla redazione dei bandi di gara, alla definizione degli schemi di contratto e alla valutazione della sostenibilità finanziaria dei progetti. Il finanziamento riguarda solo spese derivanti da obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte dopo la comunicazione di ammissione al finanziamento.
Beneficiari e dotazione finanziaria
I beneficiari del Fondo sono:
- le 14 Città metropolitane;
- le 86 Province;
- i Comuni.
Le risorse disponibili sul capitolo 7009 dello stato di previsione del MIT per il triennio 2021-2023 sono ripartite, al netto dello 0,5% accantonato per attività di supporto e assistenza tecnica connesse all’utilizzo del Fondo. La ripartizione annuale è la seguente:
- 2021: Città metropolitane euro 4.968.015,65; Province euro 12.420.039,15; Comuni euro 12.420.039,15.
- 2022: Città metropolitane euro 4.968.677,96; Province euro 12.421.694,92; Comuni euro 12.421.694,92.
- 2023: Città metropolitane euro 4.972.410,98; Province euro 12.431.027,44; Comuni euro 12.431.027,44.
Le eventuali economie sulla quota accantonata per supporto tecnico sono redistribuite tra gli enti secondo gli stessi criteri del decreto.
Criteri di riparto per Città metropolitane e Province
Per Città metropolitane e Province la distribuzione avviene con una combinazione di quota fissa e quota variabile proporzionale alla popolazione ISTAT di gennaio 2021, con priorità per gli interventi su edifici e strutture scolastiche.
Per le Città metropolitane:
- quota fissa: euro 100.000 per ciascun ente;
- quota variabile: in base alla popolazione, secondo l’Allegato 1.
Per le Province:
- quota fissa: euro 70.000 per ciascun ente;
- quota variabile: in base alla popolazione, secondo l’Allegato 2.
Le risorse sono erogate in due momenti:
- un acconto pari al 40% dell’importo richiesto e ammesso, dopo la pubblicazione del provvedimento di ammissione;
- il saldo, al netto delle economie, dopo l’approvazione da parte dell’ente dell’ultimo livello progettuale richiesto.
Le modalità e i termini di accesso, ammissione e recupero sono demandati a un decreto direttoriale della Direzione generale per l’edilizia statale e abitativa e gli interventi speciali, pubblicato sul sito del Ministero.
Criteri di riparto per i Comuni
Per i Comuni, le risorse sono assegnate tramite una graduatoria triennale 2021-2023, con priorità agli interventi sugli edifici e strutture scolastiche. Ogni Comune può presentare domanda per un massimo di tre progetti. Un progetto può includere più fasi progettuali, ma in tal caso deve essere previsto un unico affidamento.
Il massimale di finanziamento per singolo progetto è pari a euro 100.000. Anche per i Comuni l’erogazione avviene in due soluzioni:
- acconto del 40% dell’importo richiesto e ammesso, a seguito della pubblicazione della graduatoria di ammissione;
- saldo, al netto delle economie, dopo l’approvazione dell’ultimo livello progettuale richiesto.
La disciplina di dettaglio su accesso, ammissione, graduatoria e recupero delle somme è rimessa al decreto direttoriale della Direzione generale competente.
Monitoraggio BDAP
Gli enti beneficiari sono tenuti a inserire i dati dei progetti ammessi nel sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della BDAP, ai sensi dell’articolo 1, comma 1084, della legge n. 205/2017 e del d.lgs. 229/2011. Il monitoraggio è quindi un adempimento essenziale ai fini della gestione e del controllo del Fondo.
Revoca automatica e recupero delle somme
Il decreto prevede la revoca automatica delle risorse in caso di inadempienze rilevanti. In particolare, le risorse sono revocate se l’ente:
- non avvia le procedure di affidamento entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di ammissione;
- viola o omette di rispettare le condizioni del decreto, norme di legge, regolamenti, disposizioni amministrative o i principi di buona amministrazione.
Sono inoltre revocate le risorse ammesse per la redazione:
- di progetti definitivi, se non viene pubblicato il bando per l’affidamento della progettazione esecutiva entro 18 mesi dall’approvazione del progetto definitivo;
- di progetti esecutivi, se non viene pubblicato il bando di gara per l’appalto dei lavori entro 18 mesi dall’approvazione del progetto esecutivo.
Le somme erogate e non utilizzate, oppure oggetto di revoca, devono essere versate all’entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità stabilite nei provvedimenti attuativi. Per le risorse non utilizzate nella programmazione 2018-2020 è prevista anche la possibilità di recupero mediante compensazione con gli acconti della successiva programmazione.
Allegati e ripartizioni nominative
Il decreto contiene due allegati parte integrante:
- Allegato 1: ripartizione tra le Città metropolitane delle risorse 2021-2023, con dettaglio della quota fissa e della quota variabile per ciascun ente.
- Allegato 2: ripartizione tra le Province delle risorse 2021-2023, con dettaglio della quota fissa e della quota variabile per ciascun ente.
Gli allegati riportano puntualmente gli importi per ciascuna annualità, costituiti dalla combinazione tra quota fissa e quota variabile, fino al totale annuale assegnato a ogni ente.
Punti principali
Finalità del Fondo e tipologia di interventi finanziabili
Il decreto definisce criteri e modalità di accesso, selezione, finanziamento e recupero delle risorse del Fondo per la progettazione degli enti locali, istituito dall’articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Le risorse, qualificata come contributi a rendicontazione, finanziano la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, dei progetti definitivi ed esecutivi, per la messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche di proprietà e destinazione d’uso pubblica, con priorità agli edifici scolastici. Sono ammessi anche interventi di demolizione e ricostruzione con mantenimento della destinazione d’uso pubblico, oltre a progetti di adeguamento o miglioramento sismico, messa in sicurezza edile e impiantistica e adeguamento antincendio per immobili già adeguati sismicamente.
Beneficiari e riparto delle risorse
I beneficiari sono le 14 Città metropolitane, le 86 Province e i Comuni. Le risorse disponibili, al netto dello 0,5% accantonato per supporto e assistenza tecnica ex comma 1081, sono ripartite per gli anni 2021, 2022 e 2023 tra le tre categorie di enti. È consentito agli enti beneficiari utilizzare le risorse anche tramite convenzioni con altri enti o mediante delega di funzioni ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs. 267/2000. Eventuali risparmi sulle attività di supporto e assistenza tecnica sono redistribuiti con i medesimi criteri previsti per Province, Città metropolitane e Comuni.
Criteri di riparto per Città metropolitane e Province
Per ciascuna annualità, alle Città metropolitane è assegnata una quota fissa di 100.000 euro per ente, più una quota variabile proporzionale alla popolazione ISTAT di gennaio 2021; la ripartizione dettagliata è contenuta nell’Allegato 1. Alle Province è assegnata una quota fissa di 70.000 euro per ente, più una quota variabile proporzionale alla popolazione ISTAT di gennaio 2021; la ripartizione è riportata nell’Allegato 2. Per entrambe le categorie è prevista priorità per i progetti relativi a edifici e strutture scolastiche. Le somme sono erogate in due tranche: un acconto del 40% dell’importo richiesto e ammesso, seguito dal saldo al netto delle economie, dopo l’approvazione dell’ultimo livello progettuale richiesto.
Criteri di riparto per i Comuni
Per i Comuni le risorse sono assegnate sulla base di una graduatoria triennale 2021/2023, con priorità ai progetti relativi a edifici e strutture scolastiche. Ogni Comune può presentare domanda per un massimo di tre progetti. Un progetto può comprendere più fasi progettuali, ma in tal caso deve essere previsto un unico affidamento. Il finanziamento statale massimo per ciascun progetto è fissato in 100.000 euro. Anche per i Comuni l’erogazione avviene in due soluzioni: un acconto del 40% dopo la pubblicazione della graduatoria di ammissione e il saldo dopo l’approvazione dell’ultimo livello progettuale richiesto.
Monitoraggio, revoca e termini perentori
Gli enti beneficiari devono inserire i dati dei progetti ammessi nel sistema BDAP, ai sensi del d.lgs. 229/2011 e del comma 1084 della legge n. 205/2017. Le risorse sono automaticamente revocate se l’ente non avvia le procedure di affidamento entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di ammissione, oppure in caso di violazioni o negligenze rispetto al decreto o a norme di legge, regolamenti o buona amministrazione. Per i progetti definitivi, è prevista la revoca se non viene pubblicato il bando di gara per la progettazione esecutiva entro 18 mesi dall’approvazione del progetto definitivo; per i progetti esecutivi, se non viene pubblicato il bando di gara per l’appalto dei lavori entro 18 mesi dall’approvazione del progetto esecutivo. Le somme erogate e non utilizzate o revocate devono essere versate all’entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità stabilite nei successivi provvedimenti attuativi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Decreto ministeriale · 9 ago 2021Decreto ministeriale n. 320 del 09/08/2021
- Decreto ministeriale · 9 ago 2021Decreto ministeriale n. 319 del 09/08/2021
- Decreto ministeriale · 13 ago 2021Decreto ministeriale n. 330 del 13/08/2021
- Decreto ministeriale · 17 ago 2021Decreto ministeriale n. 332 del 17/08/2021
- Decreto ministeriale · 2 ago 2021Decreto ministeriale n. 312 del 02/08/2021
- Decreto ministeriale · 2 ago 2021Decreto ministeriale n. 315 del 02/08/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti →