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Decreto ministeriale

Decreto ministeriale n. 320 del 09/08/2021

Modifica al DM 344 del 12/08/2020. Risorse destinate a ciclovie urbane

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti320

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto dispone una ricognizione tra le Città metropolitane e i Comuni già indicati nel decreto MIT 12 agosto 2020, n. 344, imponendo la presentazione di una nuova istanza entro 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta registrazione del provvedimento, pena la decadenza dal finanziamento. Le risorse non assegnate saranno riprogrammate per le medesime finalità già previste dal decreto del 2020. Contestualmente, il decreto modifica l’articolo 5 del precedente provvedimento, sopprimendo una lettera del comma 3 e aggiornando un requisito documentale relativo alla disponibilità, nel sistema di monitoraggio, della documentazione di pagamento.

Ricognizione degli enti beneficiari e modifica del decreto MIT 12 agosto 2020, n. 344 sulle risorse per ciclostazioni e mobilità ciclistica urbana

Ricognizione e modifica del decreto MIT 12 agosto 2020, n. 344

Il provvedimento interviene sulle risorse destinate alla progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica urbana, già assegnate con il decreto ministeriale 12 agosto 2020, n. 344 a valere sull’autorizzazione di spesa dell’articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successivi rifinanziamenti. L’intervento è adottato anche in relazione all’istruttoria svolta sugli enti che avevano presentato istanza oltre il termine originario o che non avevano richiesto l’anticipazione.

Base normativa e finalità

Il decreto prende atto che alcune amministrazioni indicate nel precedente riparto hanno presentato domanda fuori termine e che altre non hanno presentato istanza di anticipazione. Poiché il decreto del 12 agosto 2020, n. 344 non prevede termini a pena di decadenza per l’accesso alle risorse, il Ministero procede a una ricognizione del permanere dell’interesse degli enti beneficiari, così da valutare l’eventuale riprogrammazione delle somme non utilizzate. È acquisita l’intesa della Conferenza Unificata nella seduta dell’8 luglio 2021, rep. atti n. 75/CU.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

Sono destinatari della ricognizione le Città metropolitane e i Comuni indicati in premessa, in particolare:

  • la Città Metropolitana di Cagliari;
  • i Comuni di Cagliari, Palermo, Bolzano, Sassari, Vittoria, Caltanissetta, Benevento, Cuneo, Teramo, Rovigo, Biella, Gorizia, Vibo Valentia, Oristano e Isernia, per i quali la domanda era stata presentata oltre il termine previsto dall’articolo 5, comma 1, del decreto n. 344;
  • le Città Metropolitane di Napoli e Palermo e i Comuni di Como, Aosta, Verbania ed Enna, che non hanno presentato istanza di anticipazione.

Obbligo di presentazione dell’istanza

Le amministrazioni interessate devono presentare al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale, la Mobilità Pubblica sostenibile e gli Interventi nel settore del Trasporto ferroviario Regionale una specifica istanza per confermare l’utilizzo delle risorse di cui al decreto 12 agosto 2020, n. 344.

  • Il termine è di 10 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta registrazione del presente decreto.
  • Restano fermi i termini dell’articolo 4 del decreto n. 344 per la realizzazione degli interventi e la rendicontazione delle spese.
  • La mancata presentazione o il ritardo nella presentazione dell’istanza comportano la decadenza dal finanziamento.

Destinazione delle risorse non assegnate

Le risorse eventualmente non assegnate per effetto della mancata conferma da parte degli enti interessati saranno riprogrammate per le medesime finalità già previste dal decreto ministeriale 12 agosto 2020, n. 344, cioè interventi di mobilità ciclistica urbana e sicurezza della circolazione ciclistica.

Modifica del decreto ministeriale 12 agosto 2020, n. 344

Il nuovo decreto interviene anche sul contenuto dell’articolo 5 del decreto n. 344:

  • è soppresso il comma 3, lettera c);
  • il comma 3, lettera e), è sostituito prevedendo l’"attestazione che la documentazione relativa al pagamento dei costi di ciascun intervento è disponibile presso il sistema di monitoraggio di cui al successivo articolo 6".

Adempimenti finali e pubblicazione

Il decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La pubblicazione conclude il procedimento di efficacia del provvedimento, ferma la necessità per gli enti interessati di rispettare il termine di 10 giorni per la conferma dell’interesse al finanziamento.

Punti principali

Finalità della ricognizione sugli enti beneficiari

Il decreto interviene sulle risorse già stanziate dal decreto ministeriale 12 agosto 2020, n. 344 per ciclostazioni, ampliamento della rete ciclabile, corsie ciclabili e interventi sulla sicurezza della circolazione ciclistica cittadina. Viene richiesta una ricognizione del permanere dell’interesse da parte degli enti che avevano presentato domanda oltre il termine previsto o che non avevano presentato istanza di anticipazione.

Obbligo di nuova istanza e termine perentorio

Le Città metropolitane e i Comuni indicati in premessa devono presentare al Ministero una apposita istanza entro 10 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta registrazione del decreto. L’istanza è necessaria per confermare l’utilizzo delle risorse di cui al decreto n. 344 del 2020, fermo restando il rispetto dei termini già fissati dall’articolo 4 del medesimo decreto per realizzazione e rendicontazione.

Decadenza e riprogrammazione delle risorse

La mancata presentazione dell’istanza, oppure la sua presentazione tardiva, comporta la decadenza dal finanziamento. Le somme non assegnate potranno essere riprogrammate per le stesse finalità previste dal decreto ministeriale 12 agosto 2020, n. 344.

Modifica del decreto 12 agosto 2020, n. 344

L’articolo 2 del nuovo decreto modifica l’articolo 5 del decreto n. 344 del 2020: è soppressa la lettera c) del comma 3 e la lettera e) del medesimo comma è riscritta prevedendo l’attestazione che la documentazione relativa al pagamento dei costi di ciascun intervento sia disponibile presso il sistema di monitoraggio di cui al successivo articolo 6.

Base procedurale e pubblicazione

Il decreto è stato adottato previa intesa in Conferenza Unificata dell’8 luglio 2021, rep. atti n. 75/CU, ed è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Come è indicizzato

Materiemobilità ciclisticafinanziamenti e contributiopere pubbliche e infrastrutturetrasporto pubblico locale

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