Decreto ministeriale n. 312 del 02/08/2021
Modifiche al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2017, n. 560 che stabilisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto interviene sul decreto ministeriale 1° dicembre 2017, n. 560, aggiornando la disciplina sull’uso dei metodi e strumenti elettronici specifici nelle procedure di affidamento di opere pubbliche. Introduce nuove definizioni, precisa gli obblighi organizzativi e il capitolato informativo, aggiorna le soglie e le scadenze per l’adozione progressiva dei metodi digitali, e disciplina i criteri premiali che le stazioni appaltanti possono attribuire nelle gare. Le modifiche si coordinano con l’art. 48, comma 6, del decreto-legge n. 77/2021 e con l’art. 23, comma 13, del codice dei contratti pubblici.
Modifiche al decreto MIT n. 560/2017 su metodi e strumenti elettronici specifici e punteggi premiali negli appalti
Modifiche al decreto MIT n. 560/2017 su metodi e strumenti elettronici specifici e punteggi premiali
Il decreto aggiorna la disciplina ministeriale in materia di utilizzo dei metodi e strumenti elettronici specifici per la progettazione e gestione delle opere pubbliche, in attuazione dell’art. 48, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e in coordinamento con l’art. 23, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L’intervento modifica il decreto ministeriale 1° dicembre 2017, n. 560, introducendo nuove definizioni, precisazioni organizzative e criteri premiali nelle gare.
Base normativa e finalità
Il provvedimento si colloca nel quadro del Regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea, della direttiva (UE) 2015/1535 e del codice dell’amministrazione digitale. La finalità è individuare regole e specifiche tecniche per l’uso dei metodi e strumenti elettronici specifici richiamati dall’art. 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici, nonché rendere pienamente operativo il sistema previsto dal decreto n. 560/2017.
Modifiche definitorie al decreto n. 560/2017
All’art. 2 del decreto del 2017 vengono introdotte e aggiornate diverse definizioni. In particolare:
- viene definito il "modello informativo" come insieme di contenitori di informazione strutturata, semistrutturata e non strutturata;
- la definizione relativa al modello informativo viene ampliata, includendo il riferimento ai flussi di lavoro e ai modelli informativi ed elaborati digitali corredati da flussi di lavoro a supporto delle decisioni;
- la precedente definizione di "piano" viene sostituita con quella di "offerta", riferita al documento redatto dal candidato al momento dell’offerta;
- sono introdotti il "piano di gestione informativa", redatto dall’aggiudicatario sulla base dell’offerta di gestione informativa, da sottoporre alla stazione appaltante dopo la firma del contratto e prima dell’esecuzione, e il "punteggio premiale", attribuibile dalle stazioni appaltanti nei criteri di aggiudicazione.
Requisiti organizzativi e gestione dei dati
All’art. 3, lettera c), il decreto precisa che l’atto organizzativo deve esplicitare:
- il processo di controllo e gestione delle singole fasi procedimentali;
- l’identità dei gestori dei dati e la proprietà degli stessi;
- le modalità di gestione dei conflitti;
- il raccordo con la natura delle opere e dei cespiti, comprensivi degli aspetti tecnici e procedurali adottati.
All’art. 4 viene inoltre sostituito il riferimento ai modelli, chiarendo il collegamento con i modelli informativi disciplinari e aggregati. All’art. 5, comma 1, la formulazione sugli adempimenti viene modificata in senso più ampio, facendo riferimento ai soggetti che abbiano programmato di adempiere, indipendentemente dalla fase progettuale e dal relativo valore delle opere.
Applicazione progressiva degli obblighi digitali
L’art. 6, comma 1, è riscritto per ridefinire gli scaglioni temporali di applicazione dell’obbligo di utilizzo dei metodi e strumenti elettronici specifici. Restano escluse le opere di ordinaria manutenzione e, in alcuni casi, anche quelle di straordinaria manutenzione. Le nuove soglie sono articolate come segue:
- dal 1° gennaio 2022, per opere di nuova costruzione e interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria manutenzione, per importi a base di gara pari o superiori a 15 milioni di euro;
- dal 1° gennaio 2023, per opere di nuova costruzione e interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, per importi pari o superiori alla soglia di cui all’art. 35 del codice dei contratti pubblici;
- dal 1° gennaio 2025, per opere di nuova costruzione e interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, per importi pari o superiori a 1 milione di euro.
Capitolato informativo e specifiche tecniche
L’art. 7 viene rubricato "Capitolato informativo e specifiche tecniche". Il decreto interviene su più aspetti:
- il riferimento ad alcuni obblighi viene attenuato, sostituendo "deve" con "può";
- la documentazione di gara può essere resa disponibile anche in formato digitale;
- in caso di difformità tra modello informativo e documentazione cartacea, prevale la documentazione cartacea;
- il richiamo tecnico viene uniformato alla terminologia di "modello informativo".
Per assicurare omogeneità nell’uso delle tecnologie digitali, il comma 5-bis stabilisce un ordine di priorità per le norme tecniche richiamabili nella documentazione di gara e nel capitolato informativo:
- norme tecniche europee di recepimento obbligatorio, pubblicate in Italia come UNI EN o UNI EN ISO;
- norme tecniche internazionali ad adozione volontaria, pubblicate in Italia come UNI ISO;
- norme tecniche nazionali, pubblicate in Italia come UNI, nei settori non coperti dalle precedenti.
In assenza di tali norme, il comma 5-ter consente il riferimento ad altre specifiche tecniche nazionali o internazionali di comprovata validità.
Punteggi premiali nelle gare
Viene inserito l’art. 7-bis, che disciplina i punteggi premiali. Le stazioni appaltanti possono introdurre, nell’ambito dei criteri di aggiudicazione e nel rispetto dell’art. 95 del codice dei contratti pubblici, punteggi per l’uso di metodi e strumenti elettronici specifici. Tra i criteri espressamente richiamati, a titolo esemplificativo, figurano:
- integrazione tra gestione del progetto e modellazione informativa;
- implementazione dell’offerta di gestione informativa e del piano di gestione informativa anche in funzione della cantierizzazione, con strumenti di realtà aumentata e interconnessione tra entità presenti in cantiere;
- analisi di varianti migliorative e mitigazione del rischio;
- disponibilità di dati utili alla stazione appaltante e mantenimento dell’interoperabilità dei modelli informativi;
- tracciabilità di materiali, forniture, processi di produzione e montaggio, anche per il controllo del ciclo di vita dell’opera;
- impiego dei metodi digitali per obiettivi di sostenibilità ambientale e green public procurement;
- strumenti digitali per il controllo della salute e sicurezza dei lavori e del personale;
- modelli digitali per verificare l’andamento della progettazione e dei lavori e per monitorare le prestazioni del bene, inclusi sistemi di monitoraggio e sensoristica.
È inoltre previsto che possano essere attribuiti ulteriori punteggi all’offerente che impieghi metodi e strumenti digitali capaci di consentire alla stazione appaltante il monitoraggio in tempo reale dell’avanzamento del cronoprogramma e dei costi dell’opera.
Decorrenza e ambito applicativo
Il decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Le nuove disposizioni si applicano agli affidamenti con bandi o avvisi pubblicati dopo tale data e, nei casi in cui non sia prevista pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure i cui inviti a presentare offerte o preventivi siano inviati successivamente alla medesima data.
Punti principali
Aggiornamento del quadro definitorio
Vengono introdotte e ridefinite alcune nozioni del decreto n. 560/2017, tra cui il "modello informativo", inteso come insieme di contenitori di informazione strutturata, semistrutturata e non strutturata. Sono inoltre definiti il "piano di gestione informativa", redatto dall’aggiudicatario dopo la sottoscrizione del contratto e prima dell’esecuzione, e il "punteggio premiale", attribuibile dalle stazioni appaltanti ai criteri di aggiudicazione relativi all’uso di metodi e strumenti elettronici specifici.
Rafforzamento degli aspetti organizzativi e di gestione dei dati
Il decreto modifica l’articolazione dei requisiti organizzativi, prevedendo un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione delle singole fasi procedimentali, l’identità dei gestori dei dati, la proprietà degli stessi e le modalità di gestione dei conflitti. Viene inoltre chiarito il riferimento ai modelli informativi disciplinari e aggregati e si amplia la formulazione relativa agli adempimenti programmati, indipendentemente dalla fase progettuale e dal valore dell’opera.
Scaglioni temporali per l’obbligo di utilizzo dei metodi digitali
Sono ridefinite le fasi di applicazione progressiva dei metodi e strumenti elettronici specifici per le opere di nuova costruzione e gli interventi su costruzioni esistenti, con esclusione delle manutenzioni ordinarie e, in alcuni casi, straordinarie. Le soglie e le decorrenze sono: opere di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro dal 1° gennaio 2022; opere di importo pari o superiore alla soglia di cui all’art. 35 del codice dei contratti pubblici dal 1° gennaio 2023; opere di importo pari o superiore a 1 milione di euro dal 1° gennaio 2025.
Capitolato informativo, specifiche tecniche e gerarchia delle norme
La rubrica dell’art. 7 viene sostituita con "Capitolato informativo e specifiche tecniche". Il decreto chiarisce che la documentazione di gara può essere resa disponibile anche in formato digitale, ma in caso di incoerenza tra modello informativo e documentazione cartacea prevale quest’ultima. Per assicurare uniformità di utilizzo dei metodi e strumenti elettronici, le specifiche tecniche devono richiamare, in ordine gerarchico, norme tecniche europee UNI EN o UNI EN ISO, poi UNI ISO e infine UNI; in assenza di tali norme, si possono utilizzare altre specifiche tecniche nazionali o internazionali di comprovata validità.
Punteggi premiali per l’uso di strumenti elettronici
Viene introdotto l’art. 7-bis, che consente alle stazioni appaltanti di inserire nei criteri di aggiudicazione, nel rispetto dell’art. 95 del codice dei contratti pubblici, punteggi premiali per l’uso di metodi e strumenti elettronici specifici. Sono elencate, a titolo esemplificativo, tipologie di proposte premiabili: integrazione tra gestione del progetto e modellazione informativa, implementazione dell’offerta e del piano di gestione informativa, analisi di varianti e mitigazione dei rischi, interoperabilità e disponibilità dei dati, tracciabilità di materiali e processi, sostenibilità ambientale e green public procurement, presidio di salute e sicurezza, modelli digitali per il controllo della progettazione, dei lavori e delle prestazioni dell’opera. È previsto anche un ulteriore punteggio per strumenti che permettano il monitoraggio in tempo reale di cronoprogramma e costi.
Decorrenza e ambito di applicazione
Il decreto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Le disposizioni si applicano agli affidamenti i cui bandi o avvisi siano pubblicati dopo l’entrata in vigore, oppure, nei casi senza bando o avviso, alle procedure in cui gli inviti a presentare offerte o preventivi siano inviati successivamente a tale data.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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