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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17592/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli che confermava la condanna, in abbreviato, per concorso nel reato di trasferimento fraudolento di valori. Hanno lamentato violazione di legge e motivazione apparente o illogica: in particolare la mancata considerazione della mancanza di attualità della pericolosità di Ferdinando Varlese (ultimo precedente risalente al 2001/2006), l'affermazione apodittica che Varlese temeva misure di prevenzione senza adeguata prova che tale timore sussistesse al momento della costituzione della società (febbraio 2017), l'omissione di valutare ragioni alternative per l'intestazione fittizia (es. esigenze operative o rapporti con pubblica amministrazione e banche) e la motivazione insufficiente in ordine al dolo specifico della Marigliano. Contestano inoltre il diniego delle attenuanti generiche e, per Varlese, l'applicazione della recidiva reiterata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi in relazione al vizio di motivazione sul punto essenziale della sussistenza del dolo specifico in capo a Varlese (e, per i riflessi, sulla posizione della Marigliano). La Corte ha richiamato i principi di legge secondo cui il reato ex art. 512-bis c.p. è un reato di pericolo astratto, la valutazione del pericolo va fatta ex ante in base a ciò che era conoscibile al momento della condotta, e che per integrare il reato è sufficiente l'attribuzione fittizia della titolarità di beni. Tuttavia ha ritenuto che i giudici di merito non hanno fornito una motivazione logica e specifica che provasse che già nel febbraio 2017 Varlese temesse misure di prevenzione patrimoniali, atteso che l'ultimo precedente risaliva a molto tempo prima e che le intercettazioni decisive risalgono al 2019, cioè dopo la costituzione della società. Per tale motivo la sentenza impugnata è annullata per vizio della motivazione; i profili relativi alle attenuanti generiche e alla recidiva sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 512-bis cod. pen.

    Il reato è qualificato come reato di pericolo astratto: si configura quando un soggetto sottoposto o sottoponibile a misure di prevenzione compie atti diretti a eluderle. La verifica del pericolo deve essere effettuata ex ante, sulla base di circostanze conoscibili al momento della condotta. Per l'integrazione del reato è sufficiente l'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di valori; non è richiesto che l'operazione abbia effettiva capacità elusiva. Il dolo specifico può essere integrato anche dal fondato timore dell'inizio di un procedimento di prevenzione, indipendentemente dall'esito di tale procedimento.

  • art. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen.

    Citate nel testo come reati che possono essere agevolati dall'intestazione fittizia; la giurisprudenza richiamata precisa che in fattispecie a dolo specifico è sufficiente che almeno uno dei concorrenti agisca con la finalità richiesta dalla norma e che gli altri concorrenti, pur privi di quel dolo, ne siano consapevoli.

Massime di principio

  • Nel reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.) l'accertamento si concentra sull'attribuzione fittizia e sullo stato d'animo al momento della condotta: la valutazione deve essere ex ante e basata su ciò che era conoscibile all'epoca.
  • Il dolo specifico di eludere misure di prevenzione può essere costituito dal fondato timore dell'inizio di un procedimento, senza che sia rilevante l'effettiva possibilità che la misura venga adottata.
  • Per ritenere concorrente chi materialmente riceve la titolarità fittizia non è sempre necessario che egli abbia il medesimo dolo specifico, purché almeno un concorrente lo abbia e gli altri ne siano consapevoli.
  • Prove sopravvenute (es. intercettazioni o provvedimenti intervenuti dopo la costituzione di una società) non possono automaticamente retroagire per provare lo stato d'animo del soggetto al momento della precedente intestazione: i giudici devono collegare temporalmente e logicamente i fatti.
  • La motivazione deve esplicitare in modo logico perché circostanze remote (precedenti penali datati) giustifichino il timore di misure di prevenzione nel momento contestato; la mancanza di tale collegamento può portare all'annullamento per vizio motivazionale.
  • In situazioni simili è utile valutare e documentare alternative ragionevoli all'intestazione fittizia (es. esigenze operative, rapporti con PA o banche) per escludere il dolo specifico; l'assenza di una considerazione di alternative può indebolire la posizione dell'accusa.

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