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Sentenza

Sentenza n. 1063/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento - del decreto prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, a firma del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, ricevuto in data -OMISSIS-, avente ad oggetto la revoca del riconoscimento della parità scolastica a decorrere dal 01.09.2025, anno scolastico 2025/2026, alla Scuola paritaria secondaria di II grado - -OMISSIS- di -OMISSIS-; - nonché di ogni altro atto connesso, preordinato, anteriore e/o conseguente.

Giustizia amministrativa202501738

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte di revoca del riconoscimento della parità scolastica a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (scuola paritaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione della legge n. 62/2000 e dei d.m. n. 267/2007 e n. 83/2008, sostenendo che le irregolarità contestate non rientrassero tra quelle idonee a determinare la revoca della parità scolastica e lamentando la contraddittorietà dell'azione amministrativa rispetto a una precedente ispezione del 2022, conclusasi con la conferma della parità. In secondo luogo, ha contestato nel merito l'insussistenza, l'avvenuta sanatoria o l'insufficiente gravità delle irregolarità relative alla sicurezza sul lavoro, alla gestione del protocollo amministrativo e allo svolgimento dell'attività didattica. In particolare, ha negato la rilevanza delle contestazioni concernenti la prova di evacuazione, il medico competente, il responsabile della sicurezza, la formazione dei docenti, il protocollo cartaceo e separato per indirizzo, il numero di docenti abilitati, i titoli di studio di alcuni insegnanti, l'impiego di docenti della scuola pubblica privi di autorizzazione, il cosiddetto spezzettamento degli insegnamenti, le classi articolate e i passaggi degli studenti tra diversi indirizzi o istituti. In terzo luogo, ha dedotto l'eccesso di potere per omessa considerazione delle risultanze positive delle ispezioni e delle conformità riscontrate, chiedendo una valutazione complessiva della situazione della scuola.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto di revoca. Ha qualificato la revoca della parità scolastica come misura di extrema ratio, adottabile nel rispetto della proporzionalità solo in presenza della perdita irrimediabile dei requisiti o di gravi irregolarità di funzionamento, singolarmente o complessivamente incidenti su aspetti essenziali del servizio, quali sicurezza, idoneità delle strutture e qualità dell'offerta didattica. Quanto alle violazioni in materia di sicurezza, il Collegio ha rilevato che alcune contestazioni si fondavano su mere presunzioni degli ispettori dell'Ufficio scolastico e non su accertamenti degli enti competenti; altre irregolarità, relative al responsabile della sicurezza e alla formazione dei docenti, risultavano sanate prima dell'adozione del provvedimento o nel corso del giudizio. Le contestazioni sul protocollo amministrativo non erano adeguatamente dimostrate: non era stata indicata la norma che imponesse un registro unico per l'intero complesso scolastico e l'obbligo di protocollo informatico per le scuole paritarie decorreva soltanto dall'anno scolastico 2025/2026, mentre le ispezioni si erano svolte nell'anno precedente. Il numero esiguo di docenti abilitati non poteva costituire, di per sé, causa di revoca, poiché la disciplina e la prassi ministeriale consentono l'impiego di docenti non abilitati muniti del titolo di studio, anche valorizzando il servizio prestato. Quanto ai titoli ritenuti inadeguati, la ricorrente aveva fornito specifiche giustificazioni e documenti, non adeguatamente confutati dall'Amministrazione; anche la posizione della docente di conversazione in lingua inglese non integrava una violazione grave e insanabile, considerati il percorso universitario in lingua inglese e la certificazione linguistica di livello C2. L'irregolare impiego di docenti della scuola pubblica era stato regolarizzato mediante acquisizione delle autorizzazioni mancanti; non era invece esigibile una sanatoria postuma per una docente che aveva cessato la collaborazione. Sul cosiddetto spezzettamento degli insegnamenti, l'Amministrazione non aveva esaminato puntualmente le deduzioni della scuola circa l'utilizzo delle quote di autonomia didattica, con conseguente difetto di motivazione e istruttoria. Le classi articolate erano compatibili con l'autonomia didattica e non richiedevano una previa autorizzazione non prevista dalla legge; la loro contestazione risultava inoltre contraddittoria rispetto alla precedente conferma della parità. Infine, l'obbligo di esami integrativi per i passaggi orizzontali era stato eliminato a seguito dell'annullamento dell'art. 4 del d.m. 5/2021, mentre l'art. 5 dello stesso decreto non poneva un espresso divieto di accettare studenti già dichiarati idonei da altro istituto. In ogni caso, l'episodio relativo a un solo studente non avrebbe potuto giustificare, per la sua natura isolata, la revoca della parità. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato; le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 33 Cost.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Le scuole paritarie concorrono al sistema nazionale di istruzione, pur conservando libertà di insegnamento e di indirizzo culturale e pedagogico.

  • art. 34 Cost.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il diritto allo studio degli studenti è uno degli interessi costituzionali incisi dalla revoca della parità scolastica.

  • art. 41 Cost.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La revoca incide anche sulla libertà di iniziativa economica privata del gestore della scuola.

  • L. 62/2000

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Disciplina i requisiti per il riconoscimento e il mantenimento della parità scolastica, compreso l'impiego di personale docente fornito del titolo di abilitazione e l'organizzazione dell'attività didattica.

  • art. 4, comma 1, lett. b), D.M. 267/2007

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La revoca può collegarsi alla presenza di gravi irregolarità di funzionamento, ma deve rispettare proporzionalità e carattere di extrema ratio della misura.

  • art. 5.10, lett. c), D.M. 83/2008

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Le gravi irregolarità di funzionamento possono giustificare la revoca soltanto quando incidano su aspetti essenziali e cruciali del servizio scolastico.

  • art. 6.5 D.M. 83/2008

    Gli elenchi dei docenti con abilitazione utilizzati per le scuole statali sono resi accessibili ai gestori delle scuole paritarie al fine esclusivo del reperimento del personale.

    La disposizione esprime un dovere dell'Amministrazione di collaborazione e supporto alle scuole paritarie nella ricerca di docenti abilitati.

  • artt. 18, 41, 173 e 176 D.Lgs. 81/2008

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    L'obbligo di nominare il medico competente per il rischio da videoterminale presuppone l'esposizione alle condizioni previste dalla disciplina; nel caso concreto tale presupposto non è stato dimostrato.

  • art. 7, comma 31-ter, D.L. 95/2012, convertito dalla L. 135/2012, come introdotto dall'art. 5, comma 4, D.L. 45/2025, convertito dalla L. 79/2025

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    L'obbligo del protocollo informatico per le scuole paritarie decorre dall'anno scolastico 2025/2026 e non poteva fondare contestazioni relative alle ispezioni svolte nell'anno scolastico precedente.

  • art. 1, comma 4, lett. g), L. 62/2000

    personale docente fornito del titolo di abilitazione

    Il requisito dell'abilitazione non consente automaticamente di revocare la parità per il solo numero esiguo di docenti abilitati, alla luce della disciplina e delle indicazioni ministeriali che ammettono, in determinate condizioni, docenti non abilitati muniti del titolo di studio.

  • comma 4-bis dell'art. 2-ter D.Lgs. 59/2017

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il servizio prestato presso scuole pubbliche o paritarie può essere valorizzato ai fini dell'abilitazione, sostenendo la possibilità di impiegare docenti non ancora abilitati in presenza dei presupposti indicati.

  • art. 10, comma 1, lett. c), D.P.R. 89/2010

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Riconosce quote di autonomia didattica utilizzabili per articolare l'offerta formativa.

  • art. 5, comma 3, lett. a), D.P.R. 88/2010

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Concorre a disciplinare le quote di autonomia didattica degli istituti interessati.

  • art. 4, comma 2, D.P.R. 275/1999

    adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro: … d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso

    L'autonomia didattica consente l'articolazione modulare di gruppi di alunni anche provenienti da classi o anni diversi; tale facoltà si applica anche alle scuole paritarie e non può essere limitata dall'Ufficio scolastico in assenza di una base normativa.

  • art. 4 D.M. 5/2021

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La disposizione è stata annullata dal Consiglio di Stato; non può quindi fondare la contestazione dell'obbligo di esami integrativi per i passaggi orizzontali.

  • art. 5 D.M. 5/2021

    presso l'istituzione scelta dal candidato per la successiva frequenza

    Impone alla scuola prescelta di far sostenere l'esame di idoneità allo studente che ne sia privo e non abbia titolo all'ammissione, ma non prevede espressamente il divieto di iscrivere uno studente già dichiarato idoneo da altro istituto.

  • art. 1, comma 4, lett. d), L. 62/2000

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente di considerare l'esame di idoneità già svolto presso altro istituto come titolo valido per l'iscrizione alla classe da frequentare.

Massime di principio

  • La revoca del riconoscimento della parità scolastica è una misura di extrema ratio e può essere adottata, nel rispetto del principio di proporzionalità, solo quando sia accertata la perdita irrimediabile dei requisiti oppure sussistano gravi irregolarità di funzionamento, singole o complessivamente considerate, idonee a incidere su aspetti essenziali del servizio scolastico, quali sicurezza, idoneità delle strutture e qualità dell'offerta didattica.
  • Le irregolarità formali o organizzative di carattere marginale, le violazioni sanate prima dell'adozione del provvedimento e gli episodi isolati non possono, di regola, sorreggere la revoca della parità scolastica se non dimostrano un'incidenza grave e attuale sul funzionamento della scuola e sulla qualità del servizio.
  • Quando il gestore della scuola paritaria fornisce puntuali controdeduzioni e documentazione idonee a dimostrare la conformità dei titoli dei docenti, l'avvenuta regolarizzazione o l'esercizio dell'autonomia didattica, l'Amministrazione deve esaminarle e confutarle specificamente; una motivazione generica integra difetto di istruttoria e di motivazione.
  • L'autonomia didattica riconosciuta alle istituzioni scolastiche consente anche alle scuole paritarie di adottare articolazioni modulari di gruppi di alunni e forme di organizzazione flessibile dell'insegnamento, senza necessità di una previa autorizzazione amministrativa non prevista dalla legge.
  • La contestazione di obblighi o irregolarità deve fondarsi su una base normativa chiara e su un accertamento concreto: non è sufficiente richiamare prassi amministrative non specificate né formulare presunzioni non corroborate da elementi oggettivi.
  • Nel procedimento di vigilanza sulle scuole paritarie, l'Amministrazione deve considerare anche la possibilità di regolarizzazione e il dovere di collaborazione nel reperimento del personale docente; la revoca non può essere fondata su irregolarità ormai superate o su una lettura meramente formalistica degli standard di funzionamento.

Come è indicizzato

MaterieScuole paritarie e privatePartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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