Cassazione Penale, Sentenza n. 13350/2023 del 30/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia cautelare per partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente, tramite difensore, denunciava violazione di legge (artt. 273, 373 c.p.p.) e vizio di motivazione: sosteneva l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore Alfredo Palio per omessa trasmissione dei verbali integrali (erano stati prodotti solo verbali riassuntivi con omissis), contrasto con una precedente sentenza di assoluzione (Trib. Caltagirone n. 370/2011) e incongruenze delle dichiarazioni di altri testi oltre che insufficiente riscontro delle intercettazioni e degli atti a suo carico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale del riesame che aveva ritenuto utilizzabili i verbali riassuntivi del collaboratore, richiamando il principio secondo cui l'omessa trasmissione al riesame di atti che non erano stati trasmessi al GIP non determina automaticamente la perdita di efficacia dell'ordinanza (art. 309, comma 10 c.p.p. e giurisprudenza consolidata). La Corte ha inoltre confermato che la valutazione della gravità indiziaria deve limitarsi a verifiche di legittimità e di coerenza motivazionale; nel caso di specie il Tribunale aveva adeguatamente illustrato elementi di riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori (intercettazioni, videoriprese, incontri documentati) e quindi la misura cautelare risultava giustificata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma che disciplina il delitto di associazione di tipo mafioso, contestato al ricorrente quale base della misura cautelare
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione alla utilizzazione delle dichiarazioni rese dagli imputati/testimoni; la Corte non ha ritenuto sussistente violazione tale da inficiare la decisione del riesame
art. 373 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in ordine alla forma dei verbali e alla loro trasmissibilità; la Corte ha ritenuto le trasmissioni riassuntive ammissibili se rappresentative e compatibili con la tutela del diritto di difesa
art. 309, comma 10 cod. proc. pen.
Interpretato nel senso che la perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare per mancata trasmissione degli atti al riesame sussiste solo se mancano gli atti che erano stati effettivamente trasmessi al momento della richiesta della misura; l'omessa trasmissione di atti non inviati al GIP originariamente non comporta automaticamente inefficacia
art. 23, comma 8, DL 137/2020
Norma procedurale in base alla quale la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta; citata nel procedimento ma senza incidenza sostanziale sul merito delle censure
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende a carico del ricorrente per inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- L'omessa trasmissione al Tribunale del riesame di verbali o atti non trasmessi al GIP al momento della richiesta della misura non determina automaticamente la perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare; occorre dimostrare che gli atti mancanti contenevano dati decisivi sottratti al controllo
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono essere utilizzate anche in forma riassuntiva/omissiva se gli stralci depositati risultano rappresentativi degli elementi su cui si fonda la richiesta cautelare e non ledono il diritto di difesa e il contraddittorio
- In sede di Cassazione in materia cautelare la sindacabilità è limitata: si valutano violazioni di norme specifiche o la manifesta illogicità della motivazione; non è consentito un nuovo esame dei fatti o una diversa valutazione probatoria
- Elementi di riscontro (intercettazioni, videoriprese, partecipazione a summit documentata) rafforzano l'affidabilità delle dichiarazioni del collaboratore e possono giustificare la misura cautelare anche se alcune prove sono prodotte in forma sintetica
- Una precedente sentenza di assoluzione su fatti o periodi diversi non esclude automaticamente la valutazione di nuovi elementi indiziari riferiti a periodi successivi o a rapporti e condotte differenti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13259/2023 del 30/03/2023
- Sentenza penale · 30 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13260/2023 del 30/03/2023
- Sentenza penale · 30 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13262/2023 del 30/03/2023
- Sentenza penale · 30 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13263/2023 del 30/03/2023
- Sentenza penale · 30 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13264/2023 del 30/03/2023
- Sentenza penale · 30 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13265/2023 del 30/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →