Cassazione Penale, Sentenza n. 10417/2023 del 13/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del GIP di Mantova, emessa in definizione ex art. 444 c.p.p. del procedimento a carico di Szocze Attila per il reato di cui all'art. 589-bis, comma 1, c.p. (omicidio stradale), per omessa statuizione sulla sanzione amministrativa accessoria relativa alla patente di guida (revoca o sospensione). Il ricorso ha rilevato che, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 88/2019, il giudice deve comunque determinare quale sanzione amministrativa accessoria applicare (revoca o, nelle ipotesi non aggravate dall'uso di alcool o stupefacenti, anche la sospensione), anche quando la pena viene applicata su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p.; pertanto è stata chiesta l'annullamento limitato alla omissione di tale statuizione e il rinvio per decidere sull'accessorio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria: ha annullato la sentenza impugnata esclusivamente per la parte relativa alla mancata determinazione della revoca o sospensione della patente di guida e ha rinviato il relativo punto al Tribunale di Mantova. Il resto della definizione mediante patto (art. 444 c.p.p.) e le statuizioni contenute nella sentenza originaria rimangono confermate e in vigore.
Norme richiamate
Sentenza Corte costituzionale n. 88 del 19 febbraio 2019 (depositata il 17 aprile 2019)
«l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.»
La Corte costituzionale ha escluso l'automatismo della revoca della patente per tutte le condanne per omicidio/lesioni stradali: quando non ricorrono le circostanze aggravanti da alcool o stupefacenti il giudice può valutare caso per caso e, in alternativa alla revoca, applicare la sospensione; tale principio si estende anche alle applicazioni della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 222, comma 2
La norma regola le sanzioni amministrative accessorie relative alla patente di guida. Secondo la Corte costituzionale e l'interpretazione resa nel caso, la disposizione non può essere interpretata come imponendo sempre la revoca senza che il giudice possa optare per la sospensione nelle ipotesi non aggravate.
Art. 589-bis cod. pen. (Omicidio stradale)
Il reato per cui il procedimento è stato definito; la gravità e la sussistenza di circostanze aggravanti (es. guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti) condiziona la possibile automatica applicazione della revoca della patente. In assenza di tali aggravanti il giudice ha margine di discrezionalità sulla sanzione accessoria.
Art. 444 cod. proc. pen. (Patteggiamento)
La sentenza è stata resa sulla base di un accordo tra le parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; la decisione della Corte evidenzia che l'accordo sulle pene principali non esclude l'obbligo per il giudice di statuire sulle sanzioni amministrative accessorie previste dalla normativa speciale (patente), le quali possono essere deliberate separatamente rispetto al patto di definizione.
Massime di principio
- Quando un procedimento per omicidio o lesioni stradali è definito con patteggiamento (art. 444 c.p.p.), il giudice è comunque tenuto a pronunciarsi sulle sanzioni amministrative accessorie relative alla patente; l'omissione è appellabile e può essere annullata con rinvio.
- La revoca della patente resta automatica solo nelle ipotesi aggravate dall'uso di alcool o stupefacenti; nelle altre ipotesi il giudice può applicare la sospensione come misura alternativa valutando le circostanze del caso concreto.
- La pronuncia della Corte costituzionale n. 88/2019 ha eliminato l'automatismo assoluto della revoca in tutti i casi e ha riconosciuto un potere valutativo al giudice anche in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti.
- Il patto di applicazione della pena tra le parti non assorbe necessariamente le sanzioni amministrative accessorie: queste possono e devono essere trattate separatamente quando la legge lo richiede.
- Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione o impugnazione quando il giudice omette di statuire su sanzioni accessorie obbligatorie o rilevanti, ottenendo l'annullamento parziale e il rinvio per integrazione della decisione.
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