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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38515/2025 del 27/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale aveva chiesto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza della Corte d'appello di Roma del 13/07/2023, sulla base dell'art. 168, primo comma, n. 1) c.p., perché il condannato aveva subito successiva condanna irrevocabile per reato commesso il 9/06/2024 (sentenza del Tribunale di Viterbo del 26/06/2024, irrevocabile il 13/07/2024). La Corte territoriale aveva invece rigettato l'istanza ritenendo applicabile l'art. 168, primo comma, n. 2) c.p. e osservando che il cumulo delle pene non superava il limite di due anni previsto dall'art. 163 c.p.; il Procuratore Generale ha dedotto un vizio di motivazione, sostenendo che si doveva applicare l'art. 168 n. 1) (nuova condanna nel quinquennio) e che in tal caso la revoca va disposta, salvo la possibilità che il giudice di cognizione reitere il beneficio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 164 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Roma. La Corte ha affermato il principio consolidato secondo cui, se entro il quinquennio decorrente dalla irrevocabilità della sentenza che ha concesso la sospensione condizionale sopraggiunge una condanna per delitto commesso successivamente, la revoca della sospensione condizionale deve essere ordinariamente disposta (art. 168, primo comma, n. 1), salvo che il giudice di cognizione, valutata la meritevolezza, decida di reiterare il beneficio in relazione a pene cumulabili entro il limite di due anni previsto dall'art. 163 c.p.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen. primo comma, n. 1

    Si applica quando, entro cinque anni dalla irrevocabilità della sentenza che ha concesso la sospensione condizionale, sopravviene una nuova condanna per delitto commesso dopo la prima condanna: in tale ipotesi la revoca della sospensione è ordinariamente disposta.

  • art. 168 cod. pen. primo comma, n. 2

    Rilevato e considerato dalla Corte territoriale ma non esaustivo nel caso concreto; riguarda altre ipotesi di revoca e non può escludere l'applicazione dell'art. 168 n. 1 quando ricorrano i relativi presupposti temporali e di fatto.

  • art. 163 cod. pen.

    Stabilisce il limite di pena (due anni) entro il quale può essere concessa o reiterata la sospensione condizionale; tuttavia il superamento o meno di tale limite non impedisce la revoca obbligatoria prevista dall'art. 168 n. 1 quando sopraggiunge la nuova condanna nel quinquennio, salvo la facoltà del giudice di cognizione di reiterare il beneficio ai sensi dell'art. 164.

  • art. 164 cod. pen. ultimo comma

    Attribuisce al giudice di cognizione la possibilità di reiterare il beneficio della sospensione condizionale anche dopo una nuova condanna, purché la pena cumulata rientri nel limite previsto dall'art. 163; tale valutazione di meritevolezza spetta esclusivamente al giudice di cognizione.

Massime di principio

  • Se entro cinque anni dalla irrevocabilità della sentenza che ha concesso la sospensione condizionale sopraggiunge una nuova condanna per delitto commesso successivamente, la revoca è di norma obbligatoria ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1) c.p.
  • Il fatto che il cumulo delle pene sia inferiore al limite di due anni previsto dall'art. 163 c.p. non impedisce automaticamente la revoca della sospensione quando ricorre la fattispecie di cui all'art. 168 n. 1); la valutazione sulla eventuale reiterazione del beneficio spetta al giudice di cognizione (art. 164, ultimo comma).
  • È necessario distinguere correttamente quale comma dell'art. 168 sia applicabile: l'uso errato della norma (es. applicare il n. 2 invece dell'1) può comportare vizio di motivazione e annullamento dell'ordinanza di rigetto.
  • Alla Corte d'appello rimandata spetta effettuare la verifica di meritevolezza e decidere se il giudice di cognizione debba o meno reiterare il beneficio, applicando i criteri consolidati di giurisprudenza.

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