Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1255/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza n. 1603/2024 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore – II Sezione – Lavoro, pubblicata in data 21.11.2024.

Giustizia amministrativa202502116

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2022/2023 e ordinato l'accredito di € 500,00

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2022/2023 e il Ministero era stato condannato ad accreditare l'importo dovuto. La ricorrente ha dedotto l'avvenuta notificazione del titolo all'amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, e la persistente inerzia amministrativa. Ha chiesto l'ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'amministrazione al pagamento di un'astreinte. Con memoria depositata tardivamente ha inoltre chiesto l'esecuzione della statuizione sulle spese del giudizio presupposto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso quanto all'obbligo principale di esecuzione, rilevando che la sentenza presupposta era passata in giudicato, era stata notificata all'amministrazione e che il termine dilatorio di 120 giorni era decorso. Poiché l'amministrazione non aveva provato l'avvenuta attivazione della Carta elettronica del docente, il Tribunale le ha ordinato di attivarla in favore della ricorrente per l'importo di € 500,00 relativo all'anno scolastico 2022/2023, entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. È stata dichiarata inammissibile la domanda, proposta con memoria tardiva, relativa all'esecuzione della condanna alle spese del giudizio presupposto: la distrazione delle spese era stata disposta in favore del difensore antistatario, sicché la legittimazione a chiedere l'ottemperanza su tale capo spettava al difensore e non alla parte, salvo previa revoca della distrazione nei modi indicati dalla giurisprudenza civile. Il TAR ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, con facoltà di delega, per il caso di ulteriore inadempimento. Il commissario dovrà compiere tutti gli atti necessari, inclusi gli eventuali adempimenti contabili e di bilancio, senza che l'esaurimento degli stanziamenti o la carenza di cassa possano giustificare l'inesecuzione del giudicato. La richiesta di astreinte è stata respinta: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. consente di negarla in presenza di ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità; nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico sono stati ritenuti sufficienti a escluderla. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 500,00 oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono di agire per l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato o esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e attribuisce al giudice il potere di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre, ricorrendone i presupposti, una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione può essere negata non solo quando manifestamente iniqua, ma anche in presenza di ulteriori ragioni ostative, valutabili discrezionalmente dal giudice dell'ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione prima dell'esecuzione forzata o dell'azione di ottemperanza nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa della Carta elettronica del docente, la cui attivazione è stata ordinata in esecuzione del giudicato per l'annualità riconosciuta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, accertato il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, il giudice può ordinare all'amministrazione di compiere gli atti necessari all'integrale esecuzione della pronuncia entro un termine assegnato.
  • La mancata disponibilità di stanziamenti o di cassa non costituisce, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato da parte della pubblica amministrazione; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative contabili e finanziarie necessarie a rendere possibile l'adempimento.
  • La legittimazione a chiedere l'ottemperanza del capo della sentenza relativo alle spese distratte in favore del difensore antistatario spetta al difensore distrattario e non alla parte vittoriosa, salvo che la distrazione sia stata previamente revocata nei modi necessari e sia provato il soddisfacimento del credito del difensore.
  • La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma può essere negata dal giudice dell'ottemperanza quando ricorrano ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità, comprese, se concretamente rilevanti, le difficoltà derivanti dalla crisi della finanza pubblica e dall'entità del debito pubblico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrereEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.