Cassazione Penale, Sentenza n. 43966/2022 del 18/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di associazione a delinquere (capo 1), riciclaggio e autoriciclaggio (capo 2) e intestazione fittizia (capo 3), tutti con l'aggravante ex art. 416bis.1 c.p.; dedotte violazioni di legge e manifesta illogicità della motivazione con particolare riferimento all'aggravante di aver agevolato l'associazione mafiosa (capo 2), nonché doglianze sulla valutazione probatoria e sulle esigenze cautelari (richiamo a artt. 274 e 275 c.p.p.)
La decisione
Il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p. Il difensore aveva trasmesso via PEC una rinuncia all'impugnazione segnalando la revoca della misura cautelare intervenuta in pendenza del giudizio; benché la rinuncia formale del difensore fosse inefficace per mancata procura speciale, la Corte ha comunque rilevato l'intervenuta revoca della misura e, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha ribadito che l'appello/cassazione avverso provvedimento cautelare revocato è ammissibile solo se il ricorrente intende ottenere una pronuncia utile ai fini della domanda di riparazione per ingiusta detenzione e tale volontà sia espressa personalmente o tramite difensore munito di procura speciale. Di conseguenza il ricorso è inammissibile. Non sono state disposte pronunce sulle spese; non è stata applicata alcuna ammenda.
Norme richiamate
art. 416bis.1 cod. pen.
art. 416-bis, comma 1 c.p.
Usata come aggravante per i reati contestati: la Corte ha esaminato le censure relative all'applicazione dell'aggravante per aver agevolato l'associazione mafiosa
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione della prova e alla motivazione; la Corte ha rilevato contestazioni di manifesta illogicità della motivazione in relazione alla prova
art. 275 cod. proc. pen.
Analogamente richiamato dal ricorrente in ordine a profili probatori; la Corte ha valutato tali censure nel quadro dell'istruttoria cautelare
art. 591 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.
art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p.
Norma di rito invocata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse
art. 23 comma 8 DL 137/2020
art. 23, comma 8, DL 137/2020
Norma richiamata per il deposito della requisitoria scritta del Pubblico Ministero; il PG ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
artt. 315 comma 3 e 645 comma 1 cod. proc. pen.
art. 315, comma 3 c.p.p.; art. 645, comma 1 c.p.p.
Richiamati per spiegare che l'azione di riparazione per ingiusta detenzione è atto riservato alla persona e che, per mantenere l'impugnazione dopo la revoca della misura, il ricorrente deve manifestare la volontà di ottenere una pronuncia utile ai fini della riparazione personalmente o tramite difensore munito di procura speciale
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato in tema di ammenda: la Corte ha precisato che l'inammissibilità per sopravvenuto difetto d'interesse non comporta applicazione dell'ammenda prevista da tale norma
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (SS.UU. e sezioni)
tra tutte, Cass. SS.UU. 16.12.2010 n. 7931 Testini; Cass. SS.UU. 27.2.2020 n. 11803 Ramondo; Cass. Sez. 6, 15.10.2019 n. 48583 Capristo
La Corte ha fatto leva sulla consolidata giurisprudenza che disciplina l'ammissibilità del ricorso contro misure cautelari revocate e la necessità di espressa volontà di chiedere pronunce utili per la riparazione, nonché sul principio che la sopravvenuta mancanza di interesse esclude la condanna alle spese e all'ammenda
Massime di principio
- Se la misura cautelare viene revocata in pendenza del giudizio, il ricorso per cassazione contro il provvedimento cautelare è di norma inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, salvo che il ricorrente chieda espressamente una pronuncia utile ai fini della riparazione per ingiusta detenzione
- La domanda di riparazione per ingiusta detenzione è atto riservato alla parte: per mantenere l'impugnazione dopo la revoca della misura il ricorrente deve manifestare tale volontà personalmente o tramite difensore munito di procura speciale
- La dichiarazione di rinuncia operata dal difensore senza procura speciale è formalmente inefficace, ma la reale intervenuta revoca della misura può comunque rendere sopravvenuto il difetto di interesse
- L'inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse esclude, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e all'ammenda prevista dall'art. 616 c.p.p.
- In casi di contestazione di aggravanti legate all'associazione mafiosa (art. 416-bis), è necessario che la motivazione del giudice di merito chiarisca il collegamento fattuale e l'incidenza dell'aggravante; le doglianze sulla motivazione e sulla valutazione delle esigenze cautelari possono essere rilevanti solo se il ricorso resta ammissibile
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