Sentenza del 17/04/2015 n. 7849 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di rettifica parziale relativo all'anno d'imposta 1996, con cui l'Amministrazione contestava acquisti effettuati senza applicazione dell'IVA in assenza del plafond disponibile quale esportatore abituale. L'avviso era stato notificato al solo curatore fallimentare e non anche alla società fallita. La curatela aveva ottenuto ragione in primo grado, ma l'Agenzia aveva proposto appello notificandolo al difensore del curatore dopo la revoca del fallimento. La società sosteneva che la notifica dell'appello fosse inefficace, che la sentenza di primo grado fosse ormai definitiva, che l'appello fosse tardivo e che la mancata notifica degli atti avesse leso il diritto di difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improponibile il ricorso perché notificato oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.: la sentenza della CTR era stata pubblicata il 31 luglio 2006, mentre il ricorso era stato notificato soltanto nell'aprile 2009. La Corte ha inoltre chiarito che la notifica dell'avviso al solo curatore può essere sufficiente per la valida instaurazione del processo, poiché il curatore rappresenta la società nelle controversie comprese nel fallimento; tuttavia, per rendere l'accertamento efficace anche nei confronti della società fallita, l'atto impositivo deve essere notificato anche a quest'ultima. La revoca del fallimento, intervenuta dopo la sentenza di primo grado, non ha invalidato l'appello notificato al difensore della curatela, in applicazione del principio di ultrattività del mandato. La ricorrente è stata condannata al rimborso delle spese processuali, liquidate in 1.150 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 327 c.p.c.
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato tardivo perché notificato oltre il termine lungo decorrente dalla pubblicazione della sentenza.
La parte non può impugnare validamente una sentenza dopo la scadenza del termine lungo, salvo le specifiche ipotesi previste dal secondo comma, che nel caso concreto non ricorrevano.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49
La disciplina delle impugnazioni nel processo tributario è stata coordinata con le regole civilistiche sui termini e sulla validità della notificazione dell'appello.
L. n. 212 del 2000, art. 6
Il termine di trenta giorni previsto dallo Statuto del contribuente non è stato ritenuto applicabile alla fattispecie, poiché riguardava iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni e non un'iscrizione conseguente a un avviso di accertamento impugnato.
L. Fall., art. 43
Il fallimento comporta la perdita della capacità processuale del fallito nelle controversie comprese nella procedura, con rappresentanza del curatore; alla chiusura o revoca del fallimento la capacità processuale ritorna al fallito, ma gli effetti processuali degli atti compiuti dal difensore possono restare validi in forza dell'ultrattività del mandato.
Art. 24 Cost.
Il diritto di difesa non è stato ritenuto leso in modo tale da rendere improponibile l'appello, poiché il giudizio era stato validamente instaurato tramite il curatore e il difensore della curatela conservava la rappresentanza processuale per il processo pendente.
L. n. 289 del 2002, art. 16
La sospensione delle liti fiscali prevista dalla norma non ha consentito di superare la tardività del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Quando un atto tributario riguarda crediti sorti prima del fallimento, deve normalmente essere notificato sia al curatore, per gli effetti concorsuali, sia al contribuente fallito, che conserva la qualità di soggetto passivo d'imposta.
- La mancata notifica dell'avviso al fallito incide soprattutto sull'efficacia dell'accertamento nei suoi confronti e sul momento dal quale decorrono i termini per la sua difesa, ma non determina automaticamente la nullità dell'intero processo svolto dal curatore.
- Se il fallimento viene revocato o chiuso mentre il processo è pendente, il curatore perde in linea generale la legittimazione processuale; tuttavia, quando l'evento interviene dopo la pubblicazione della sentenza, la notifica dell'impugnazione al difensore della curatela può restare valida in virtù dell'ultrattività del mandato.
- La parte che intende proporre ricorso per cassazione deve verificare attentamente il termine lungo decorrente dalla pubblicazione della sentenza, anche se afferma di averne avuto conoscenza solo successivamente.
- La contestazione della validità della notificazione o della rappresentanza processuale non evita la decadenza dall'impugnazione se il ricorso viene comunque notificato oltre il termine previsto dalla legge.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra validità del processo, efficacia dell'atto tributario nei confronti del contribuente e responsabilità del difensore per eventuali omissioni informative.
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