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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09332/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (donatario)

La controversia

La controversia nasce da un'azione di revocazione per ingratitudine ex artt. 801 e 802 c.c. promossa da una donante contro il figlio, per ottenere la revoca, limitatamente alla quota di sua spettanza, di alcune donazioni immobiliari effettuate tra il 2006 e il 2015, nonché la condanna alla restituzione di una somma di denaro di euro 245.000 che il figlio avrebbe ricevuto come procuratore speciale nella vendita di un immobile della madre. Il convenuto ha eccepito la decadenza dall'azione di revocazione; il Tribunale ha rigettato l'eccezione con sentenza non definitiva e la Corte d'appello ha confermato, ritenendo sufficiente, per valutarla, la sola prospettazione attorea e rinviando a un successivo esame istruttorio la verifica della gravità degli atti ingiuriosi. Con il ricorso per cassazione il convenuto ha dedotto, con due motivi, la violazione delle norme processuali sulla decisione delle questioni e sul giudicato interno, sostenendo: (1) che l'eccezione di decadenza non poteva essere decisa sulla sola allegazione dei fatti da parte dell'attrice, ma richiedeva una piena istruttoria sulla veridicità e sulla collocazione temporale degli atti offensivi; (2) che non era consentita una decisione 'a due tempi' della medesima eccezione, prima in via provvisoria e poi nuovamente all'esito dell'istruttoria, essendo precluso il riesame della questione già definita con sentenza non definitiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso e ha accolto entrambi i motivi, affermando che l'eccezione di decadenza ex art. 802 c.c., in materia di revoca della donazione per ingratitudine, è una questione di merito che presuppone l'accertamento dei fatti costitutivi dell'azione e del fatto estintivo dedotto dal convenuto; perciò non può essere decisa soltanto sulla base della mera prospettazione dell'attore, ma richiede una completa istruttoria. Inoltre ha osservato che, una volta resa una sentenza non definitiva sulla questione, il giudice di primo grado si spoglia della potestas iudicandi su tale punto e non può riesaminarlo in senso difforme nella sentenza definitiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, perché riesamini l'eccezione di decadenza secondo i principi indicati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 801 c.c.

    individua i presupposti della revoca della donazione per ingratitudine, tra cui l'ingiuria grave del donatario al donante.

  • art. 802 c.c.

    disciplina la decadenza dall'azione di revocazione per ingratitudine; la sua applicazione richiede l'accertamento in concreto del dies a quo, in relazione al momento in cui gli atti offensivi raggiungono la soglia di non più ragionevole tollerabilità.

  • art. 187, comma 2, c.p.c.

    richiamato per contestare la possibilità di una decisione anticipata dell'eccezione senza istruttoria piena.

  • art. 177 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in relazione alla preclusione al riesame delle questioni già decise.

  • art. 277, comma 1, c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo con riguardo alla sequenza decisionale nel processo.

  • art. 279, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per contestare il contenuto e gli effetti della sentenza non definitiva.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per sostenere la preclusione del riesame della questione già decisa con sentenza non definitiva.

  • art. 310, comma 2, c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in relazione agli effetti delle sentenze e alla prosecuzione del giudizio.

  • art. 330, comma 1, c.p.c.

    richiamato nella parte dedicata all'ammissibilità del ricorso notificato presso il difensore della parte deceduta non dichiarata.

  • art. 299 c.p.c.

    richiamato per la disciplina dell'evento interruttivo della morte o perdita di capacità della parte.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    norma processuale invocata come parametro dei vizi denunciati in cassazione.

  • art. 2908 c.c.

    richiamato per qualificare l'azione di revocazione come azione costitutiva.

  • art. 81 c.p.c.

    richiamato in tema di legittimazione ad agire, per distinguere le questioni di rito da quelle di merito.

  • art. 14 c.p.c.

    richiamato per il principio delle prove precostituite nelle questioni di competenza.

Massime di principio

  • Nelle azioni costitutive, l'eccezione di decadenza che ne preclude l'esercizio è una questione di merito e presuppone l'accertamento dei fatti costitutivi della domanda e del fatto estintivo allegato dal convenuto; non può essere decisa solo sulla base della mera allegazione della parte attrice.
  • La determinazione del dies a quo del termine di decadenza, quando dipende dal superamento di una soglia di tollerabilità di una sequenza di atti offensivi, richiede un apprezzamento in concreto da parte del giudice di merito all'esito della prova, non una valutazione meramente cartolare.
  • La regola per cui alcune questioni processuali possono essere decise sulla sola prospettazione della domanda e sulle prove precostituite non si estende alle eccezioni che implicano l'accertamento di fatti costitutivi o impeditivi propri del merito.
  • Una volta definita con sentenza non definitiva una questione su cui il giudice si è pronunciato, il medesimo giudice non può riesaminarla in senso difforme con la sentenza definitiva, poiché su quel punto si è consumata la potestas iudicandi, salvo riforma della decisione nei modi di impugnazione previsti.
  • In tema di revoca della donazione per ingratitudine, l'ingiuria grave va apprezzata come manifestazione esteriorizzata di durevole disistima e irrispettosità verso il donante, secondo un criterio di normalità e di ragionevole tollerabilità socialmente orientato.

Come è indicizzato

MaterieDonazioniImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaNullitàGiudicatoOnere della prova

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