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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38044/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza ex art. 444 c.p.p. con cui il Tribunale di Roma gli ha applicato la pena concordata per il delitto di lesioni stradali/omicidio stradale aggravato ex art. 589-bis, commi 1 e 7, c.p., deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 129 c.p.p. e lamentando che l'affermazione di responsabilità non sarebbe stata adeguatamente motivata. La censura mirava dunque a contestare la motivazione della sentenza di patteggiamento sulla penale responsabilità.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, rilevando che le doglianze formulate non rientrano tra i motivi deducibili avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103/2017. In particolare, il ricorso ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; nel caso di specie, nessuno di tali vizi era stato dedotto. Conseguentemente, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    norma che disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto dell'impugnazione

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato dalla difesa per contestare la motivazione sulla responsabilità, ma la censura è stata ritenuta non deducibile nel ricorso proposto contro il patteggiamento

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli vizi relativi alla volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

  • legge n. 103 del 2017

    ha modificato il codice di rito restringendo i motivi deducibili nel ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura estranea a tale catalogo è inammissibile.
  • Nel giudizio di legittimità contro il patteggiamento non è deducibile, quale motivo autonomo, il difetto di motivazione sull'affermazione di responsabilità, se la doglianza non si traduce in uno dei vizi tipizzati dalla legge.
  • La violazione dell'art. 129 c.p.p. non può essere genericamente invocata per ottenere un sindacato ampio sulla motivazione della sentenza di patteggiamento, quando non si alleghi uno dei motivi di ricorso consentiti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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