Cassazione Civile, Ordinanza n. 05253/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (danneggiato)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di risarcimento danni da circolazione stradale proposta da un danneggiato contro l'assicuratore del veicolo responsabile e contro il conducente del mezzo. Il danneggiato deduceva che un veicolo privo di copertura assicurativa, condotto dal convenuto, aveva urtato il suo veicolo provocando danni quantificati in euro 1.600. Il giudice di pace respingeva la domanda per ritenuta improcedibilità, mentre il Tribunale, in appello, rigettava il gravame ritenendo non integro il contraddittorio: secondo il giudice di merito, il litisconsorte necessario era il proprietario o utilizzatore in leasing del veicolo, ma l'esistenza del leasing non era stata provata per iscritto e il proprietario non era stato citato. La Cassazione, con precedente sentenza rescindente, aveva cassato tale decisione rinviando al giudice di merito affinché verificasse, anche alla luce della non contestazione e della mancata risposta all'interrogatorio formale, se il convenuto fosse utilizzatore in leasing del veicolo. Riassunta la causa, il Tribunale ha nuovamente rigettato l'appello ritenendo: irrilevante la contumacia del convenuto ai fini della non contestazione; inutilizzabile la mancata risposta all'interrogatorio formale perché i capitoli non gli erano stati notificati; non qualificabile come 'fatto' la qualità di utilizzatore in leasing; e, in ogni caso, improcedibile la domanda per mancata chiamata del litisconsorte necessario. Con il ricorso per cassazione sono stati denunciati: violazione del giudicato interno/cassatorio e degli artt. 384 e 394 c.p.c. per avere il giudice di rinvio disapplicato il principio di diritto già enunciato; violazione degli artt. 115, 232 e 292 c.p.c. per avere escluso la rilevanza della contumacia e dell'interrogatorio formale e per avere ravvisato una mancata notificazione non deducibile d'ufficio; violazione degli artt. 102 e 336 c.p.c. per avere dichiarato improcedibile la domanda invece di disporre l'integrazione del contraddittorio. La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che il giudice di rinvio non potesse rimettere in discussione il principio di diritto e le affermazioni contenute nella sentenza cassatoria, e che dovesse invece verificare secondo tali indicazioni la prova della qualità di utilizzatore in leasing; ha dichiarato assorbiti gli altri motivi; ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo violato il vincolo derivante dalla precedente sentenza di cassazione con rinvio e, in particolare, il divieto per il giudice di rinvio di discostarsi dal principio di diritto già fissato e dalle questioni già definite dalla sentenza rescindente. Ha quindi cassato la sentenza del Tribunale di Milano limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa al medesimo Tribunale, in persona di diverso magistrato, affinché proceda a nuovo esame dell'appello attenendosi ai principi indicati. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 145 d.lgs. 209/2005
richiamato dal giudice di pace come presupposto della richiesta stragiudiziale di risarcimento
la mancata allegazione del modulo di constatazione amichevole era stata considerata dal primo giudice come ragione di improcedibilità; la Cassazione non si sofferma su tale profilo perché assorbito dalla questione del giudizio di rinvio
art. 115 c.p.c.
principio di non contestazione
può operare come criterio di prova nel giudizio di merito; il giudice di rinvio non poteva escluderne l'applicazione in contrasto con quanto già statuito dalla sentenza cassatoria
art. 232 c.p.c.
mancata risposta all'interrogatorio formale
la mancata risposta del contumace all'interrogatorio formale, ove ritualmente disposto e notificato, può assumere rilievo ai fini probatori; il giudice di rinvio non poteva ritenere in radice irrilevante tale mancata risposta
art. 292 c.p.c.
notifica degli atti al contumace
il ricorrente sosteneva che la norma elenca tassativamente gli atti da notificare al contumace e non vi rientra la memoria ex art. 320 c.p.c.; la Corte assorbe la censura perché accoglie il primo motivo
art. 102 c.p.c.
integrazione del contraddittorio
se manca un litisconsorte necessario, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio e non può rigettare o dichiarare improcedibile la domanda
art. 162, comma 1, c.p.c.
combinato disposto con l'art. 102 c.p.c.
la mancata partecipazione di un litisconsorte necessario va sanata con ordine di integrazione del contraddittorio
art. 336 c.p.c.
effetti della riforma o cassazione sulla decisione dipendente
la riforma della statuizione sulla prova della qualità di utilizzatore in leasing travolge la statuizione dipendente relativa all'improcedibilità della domanda per difetto di contraddittorio
art. 384 c.p.c.
vincolo del giudice di rinvio al principio di diritto
il giudice di rinvio non può sindacare la correttezza del principio di diritto fissato dalla Cassazione né disapplicarlo perché ritenuto erroneo
art. 394 c.p.c.
nel rinvio il giudice di merito deve attenersi al perimetro tracciato dalla sentenza rescindente, senza riesaminare questioni già coperte dal dictum di cassazione
art. 2909 c.c.
richiamato in relazione al vincolo derivante dalla precedente sentenza di cassazione e al divieto di rimettere in discussione quanto già deciso
art. 371 bis c.p.c.
termine per la rinnovazione della notifica del ricorso
richiamato per attestare la tempestività della rinnovazione della notifica disposta con ordinanza interlocutoria
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice di merito è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può rimetterne in discussione la correttezza né discostarsene, neppure qualora lo ritenga erroneo.
- Quando la sentenza rescindente imponga un nuovo esame di un fatto 'tramite la non contestazione' o mediante altri specifici criteri probatori, il giudice di rinvio deve attenersi a tali criteri e non può sostituirli con valutazioni incompatibili con il dictum cassatorio.
- La mancata risposta all'interrogatorio formale, se il mezzo è stato ritualmente ammesso e portato a conoscenza della parte, può essere valorizzata ai fini della decisione; il giudice non può neutralizzarla con argomenti che contraddicano il precedente vincolo di cassazione.
- Se in una controversia risulta mancante un litisconsorte necessario, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c. e non può rigettare la domanda né dichiararla improcedibile.
- La qualificazione della domanda e delle statuizioni dipendenti va letta anche alla luce dell'art. 336 c.p.c.: la caducazione di una statuizione presupposta travolge quelle logicamente dipendenti.
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