Cassazione Penale, Ordinanza n. 19760/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Conferma quindi la sentenza di appello nel merito, che aveva già mantenuto ferma la condanna per il reato contestato e aveva inciso solo sul trattamento sanzionatorio. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre contro la sentenza della Corte di appello che, pur modificando il solo trattamento sanzionatorio, ha confermato la condanna per un furto in abitazione aggravato e reiterato. Il ricorso è fondato su un unico motivo con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che la censura non è proponibile in sede di legittimità nei termini prospettati e, comunque, è manifestamente infondata perché la decisione di merito è sorretta da una motivazione non illogica, centrata sui plurimi e gravi precedenti dell'imputato in materia di reati contro il patrimonio, dai quali il giudice ha desunto che egli tragga fonte di reddito.
Norme richiamate
artt. 624-bis, commi 2 e 3, c.p.
norma incriminatrice del furto in abitazione richiamata quale titolo del reato per cui vi è stata condanna confermata in appello
art. 625, n. 8), c.p.
aggravante del reato di furto richiamata nella sentenza di merito confermata
art. 99, comma 4, c.p.
aggravante della recidiva contestata e posta a base della decisione di merito
art. 62-bis c.p.
norma sulle circostanze attenuanti generiche, la cui mancata concessione è stata censurata dal ricorrente e ritenuta correttamente motivata dal giudice di merito
art. 606 c.p.p.
richiamato implicitamente come parametro del vizio di violazione di legge e di motivazione dedotto con il ricorso per cassazione
art. 616 c.p.p.
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la censura sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è ammissibile solo nei limiti del controllo sulla sufficienza e non manifesta illogicità della motivazione, non potendo la Corte di cassazione sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del merito sanzionatorio.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice valorizza gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è invece necessario che esamini espressamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti o emergente dagli atti.
- La presenza di plurimi e gravi precedenti per reati della stessa specie, specie contro il patrimonio, può costituire valido fondamento per negare le attenuanti generiche, anche quando da tali precedenti il giudice desuma la stabilità di condotte delittuose o la loro rilevanza quale fonte di reddito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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