Ordinanza n. 24/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), n. 1593/2025, resa tra le parti, pubblicata il 15 maggio 2025, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 1917/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 1593/2025, che aveva respinto il ricorso contro il decreto ministeriale di mancato riconoscimento della validità dei provvedimenti comunali di risanamento
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha appellato la sentenza del TAR e ha chiesto in via incidentale la sospensione della sua efficacia. In primo grado era stato impugnato il decreto del Ministro dell’Interno del 26 luglio 2024, adottato ai sensi dell’art. 261 del d.lgs. n. 267/2000, con cui non era stata riconosciuta validità ai provvedimenti di risanamento adottati dal Comune. L’ordinanza non espone analiticamente i motivi d’appello, ma rileva la complessità delle questioni da esaminare nel merito e la sopravvenuta nota regionale di avvio del procedimento di scioglimento del consiglio comunale.
La decisione
Il CGARS ha accolto la domanda cautelare esclusivamente ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., disponendo la sollecita fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito. Non ha sospeso l’efficacia della sentenza appellata, che resta esecutiva medio tempore. La misura è stata ritenuta idonea a contemperare gli interessi contrapposti, considerata la complessità delle questioni e l’avvio del procedimento regionale di scioglimento del consiglio comunale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base normativa generale per l’appello cautelare; l’ordinanza non ne esplicita ulteriormente l’interpretazione.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, quando ricorrono esigenze cautelari, di definire la tutela mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza sospendere l’efficacia dell’atto o della sentenza impugnata; tale è la misura concretamente adottata.
art. 261 d.lgs. n. 267/2000
È indicato quale base normativa del decreto ministeriale con cui non è stata riconosciuta validità ai provvedimenti comunali di risanamento.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, quando le questioni presentano particolare complessità e richiedono un esame approfondito nel merito, il giudice può soddisfare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell’udienza pubblica ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere l’efficacia della sentenza impugnata.
- La valutazione cautelare deve contemperare gli interessi contrapposti e può ritenere adeguata una tutela acceleratoria, anziché sospensiva, quando la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito offre una risposta proporzionata alle esigenze rappresentate.
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