Cassazione Civile, Ordinanza n. 26247/2022 del 06/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (comune)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per l’anno 2013 relativo a immobili concessi in leasing. Il contratto di locazione finanziaria era stato risolto per inadempimento dell’utilizzatore, ma gli immobili erano stati materialmente restituiti alla concedente solo nel 2015. La società contribuente ha sostenuto di non essere soggetto passivo IMU per il periodo d’imposta contestato, mentre il giudice di merito ha ritenuto che, a seguito della risoluzione del leasing, la soggettività passiva tornasse in capo alla società concedente. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: (1) violazione delle norme sull’IMU e di disposizioni civilistiche sul possesso/detenzione, per sostenere che, non avendo ricevuto la materiale riconsegna, la concedente non fosse soggetto passivo; (2) nullità della sentenza per mancato rilievo del giudicato interno sul capo della decisione di primo grado che aveva annullato integralmente le sanzioni, capo non impugnato dal Comune.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha richiamato il proprio orientamento secondo cui, in caso di risoluzione del contratto di leasing, il soggetto passivo IMU torna a essere il locatore/concedente anche se non ha ancora ottenuto la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna dell’utilizzatore, poiché rileva l’esistenza del vincolo contrattuale e della detenzione qualificata, non la sola disponibilità materiale. Sul secondo motivo ha dichiarato l’inammissibilità per carenza di interesse, osservando che il giudicato interno sulla non debenza delle sanzioni era comunque desumibile dalla decisione impugnata e che il rigetto dell’unico appello della contribuente non metteva in discussione la conferma implicita del capo non appellato. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 8 d.lgs. n. 23 del 2011
Richiamato insieme all’art. 9 del medesimo decreto per la disciplina della soggettività passiva IMU, ma la Corte fonda la decisione soprattutto sull’art. 9.
art. 9 d.lgs. n. 23 del 2011
In caso di risoluzione del contratto di leasing, il soggetto passivo IMU torna a essere il locatore/concedente, anche se non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna.
art. 13 d.l. n. 201 del 2011
Norma richiamata dalla ricorrente sulla disciplina dell’IMU, senza accoglimento della tesi difensiva.
art. 1140 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la centralità del possesso/detenzione materiale, ma la Corte ritiene non decisiva la materiale disponibilità del bene ai fini IMU dopo la risoluzione del leasing.
art. 1590 c.c.
Invocato dalla ricorrente in tema di restituzione del bene locato; non ritenuto idoneo a mutare il criterio impositivo IMU.
art. 1591 c.c.
Invocato dalla ricorrente in tema di ritardata restituzione; non rilevante per escludere la soggettività passiva IMU del concedente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale norma sul ricorso per cassazione nel processo tributario.
art. 2909 c.c.
Richiamato nel secondo motivo per la dedotta violazione del giudicato interno.
art. 54 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato insieme alle norme processuali sulla formazione del giudicato e sulle impugnazioni nel processo tributario.
art. 324 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente sul giudicato formale.
art. 329 c.p.c.
Richiamato per la mancata impugnazione del capo sulle sanzioni.
art. 333 c.p.c.
Richiamato nel quadro delle impugnazioni.
art. 334 c.p.c.
Richiamato nel quadro delle impugnazioni incidentali.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per il vizio di omessa pronuncia, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Parametro del motivo di nullità della sentenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato richiamato in dispositivo.
Massime di principio
- In materia di IMU, se un contratto di leasing immobiliare viene risolto, la soggettività passiva torna in capo al concedente/locatore anche quando il bene non sia stato ancora materialmente restituito dall’utilizzatore.
- Ai fini dell’imposizione IMU rileva il vincolo giuridico che attribuisce la detenzione qualificata del bene, non la sola disponibilità materiale dello stesso.
- La mancata riconsegna del bene dopo la risoluzione del leasing non trasforma la posizione del concedente in un presupposto idoneo a escluderne la soggettività passiva tributaria.
- Nel processo, un motivo è inammissibile per carenza di interesse quando il risultato pratico perseguito è già desumibile dalla sentenza impugnata e la doglianza non può apportare un’utilità concreta ulteriore alla parte ricorrente.
- La formazione del giudicato interno su un capo non impugnato può risultare implicitamente dalla struttura complessiva della decisione, senza necessità di un’espressa dichiarazione formale, se l’esito del giudizio lo presuppone chiaramente.
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