Cassazione Civile, Ordinanza n. 25821/2023 del 05/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina dalla domanda proposta da un lavoratore nei confronti della società committente di un appalto, oltre che della datrice di lavoro appaltatrice poi fallita, per ottenere in via solidale il pagamento di differenze retributive e TFR maturati nell’ambito del rapporto di lavoro. La Corte d’appello aveva respinto la domanda verso la committente ritenendo inapplicabile l’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, sul presupposto che la società, per una serie di indici pubblicistici, dovesse considerarsi sottratta alla disciplina del decreto. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 e 9 d.l. n. 76/2003, censurando l’assunto secondo cui la disciplina della responsabilità solidale negli appalti non sarebbe applicabile alla società committente, considerata sostanzialmente pubblica.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, per un nuovo esame della domanda. La decisione impugnata è stata ritenuta erronea perché la responsabilità solidale del committente ex art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 non è esclusa nei confronti di un soggetto privato che operi come ente aggiudicatore in un appalto pubblico, e la società committente non rientra tra le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 29 d.lgs. n. 276/2003
La responsabilità solidale del committente per trattamenti retributivi e contributi dovuti ai lavoratori dell’appaltatore opera nei confronti dei soggetti privati, anche quando committenti di appalti pubblici; non si estende invece alle pubbliche amministrazioni espressamente escluse dalla norma.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
La nozione di pubblica amministrazione rilevante ai fini dell’esclusione dall’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 è circoscritta ai soggetti ivi indicati; una società come ANAS non vi è annoverata.
d.l. n. 76/2003
La norma è richiamata dalla parte ricorrente come parametro di censura contro la qualificazione pubblicistica del soggetto committente, ma la Corte decide la controversia facendo leva sul diverso orientamento consolidato in tema di responsabilità solidale negli appalti.
Massime di principio
- La responsabilità solidale del committente ex art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 mira a rafforzare la tutela del lavoratore e consente un’azione diretta nei confronti del committente per i crediti retributivi e previdenziali maturati nell’esecuzione dell’appalto.
- L’esenzione prevista per le pubbliche amministrazioni dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 si applica solo ai soggetti che rientrano nella relativa nozione legale e non può essere estesa, in via analogica, a società private operanti come enti aggiudicatori.
- La disciplina dei contratti pubblici e i principi di evidenza pubblica operano su un piano distinto rispetto alla responsabilità solidale del committente verso i lavoratori dell’appaltatore; la prima non esclude automaticamente la seconda.
- Nella verifica dell’applicabilità della responsabilità solidale negli appalti pubblici occorre distinguere tra natura del soggetto committente e regime dell’appalto: la qualità di ente aggiudicatore non è, da sola, sufficiente a sottrarlo alla disciplina di tutela lavoristica.
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