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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18985/2022 del 13/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice che aveva svolto per oltre tredici anni attività nell'ambito di rapporti di lavori socialmente utili presso un Comune. La Corte d'appello, riformando il primo grado, ha ritenuto che l'attività si fosse svolta in difformità rispetto ai progetti LSU formalmente stipulati e che, in concreto, la prestazione avesse i caratteri del lavoro subordinato: inserimento nell'organizzazione dell'ente, svolgimento di mansioni ordinarie e diverse dal progetto, orari prestabiliti e direttive del dirigente. Su tale base ha riconosciuto differenze retributive rispetto al trattamento LSU e il risarcimento del danno per abusiva reiterazione di rapporti a termine. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2126 c.c., della disciplina sui lavori socialmente utili e dell'art. 132 n. 4 c.p.c., sostenendo che gli indici di subordinazione non bastavano a qualificare il rapporto come impiego di fatto e che mancavano prova della difformità delle mansioni e della natura salariale del compenso; 2) omesso esame di un fatto decisivo e ulteriore violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., per non avere la Corte territoriale adeguatamente considerato la prova della diversità delle mansioni rispetto al progetto LSU; 3) violazione della disciplina sull'abusiva reiterazione dei contratti a termine, della direttiva 1999/70/CE, dell'art. 32 L. 183/2010 e dell'art. 1223 c.c., oltre a un profilo relativo alla c.t.u., sostenendo che la normativa interna consentisse proroghe dei rapporti LSU, che non fosse dimostrato alcun danno e che la Corte avesse erroneamente ritenuto rinunciate le critiche alla consulenza tecnica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la Corte d'appello aveva effettivamente considerato la radicale differenza tra progetto LSU e attività concretamente svolta, con adibizione prima al centralino e poi all'ufficio commercio, in mansioni amministrative ordinarie, svolte per lungo tempo con orari prestabiliti e sotto direttive gerarchiche. Ha inoltre escluso rilievo alla natura formale del compenso LSU, affermando che, una volta accertata la sostanziale subordinazione, il nomen iuris della retribuzione non incide sulla qualificazione del rapporto. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, affermando che, una volta riqualificato il rapporto come subordinato presso un ente pubblico, trova applicazione la disciplina del pubblico impiego e, in particolare, quella sul danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine; ha richiamato la giurisprudenza secondo cui tale danno è presunto nella sua componente da precarizzazione, con necessità di prova specifica solo per eventuali danni ulteriori. Quanto al profilo sulla c.t.u., lo ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità e di effettiva capacità impugnatoria, poiché il ricorso non indicava le ragioni tecniche idonee a sovvertire la valutazione del giudice di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2126 c.c.

    richiamato per affermare che la reale natura del rapporto prevale sul dato formale e sulla denominazione del compenso, una volta accertato lo svolgimento di fatto di un'attività subordinata

  • d.lgs. 468/1997

    invocato dal ricorrente in tema di lavori socialmente utili; la Corte nega che consenta di escludere la riqualificazione quando l'attività concreta sia difforme dal progetto

  • art. 1, co. 1, d.lgs. 81/2000

    richiamato dal ricorrente; la Corte non ne ricava un ostacolo alla qualificazione sostanziale del rapporto

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    utilizzato per censurare la motivazione della sentenza d'appello; la Corte di cassazione esclude il vizio, reputando la motivazione comprensibile e coerente nel suo complesso

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    il motivo di ricorso per omesso esame è respinto perché il fatto storico decisivo era stato in realtà considerato dalla Corte di merito

  • art. 36, co. 5, d.lgs. 165/2001

    richiamato dal ricorrente in tema di contratti a termine nel pubblico impiego; la Corte lo collega alla tutela contro l'abusiva reiterazione una volta accertata la natura subordinata del rapporto

  • d.lgs. 467/1998

    richiamato dal ricorrente, ma non idoneo a escludere la tutela riconosciuta dalla Corte d'appello

  • d.lgs. 368/2001

    richiamato dal ricorrente quale disciplina dei contratti a termine; la Corte lo considera applicabile, in combinazione con la tutela eurounitaria, al rapporto riqualificato come subordinato

  • art. 32 L. 183/2010

    richiamato quale criterio di liquidazione del danno da abusiva reiterazione; la Corte afferma che il danno da precarizzazione è presunto e che il parametro serve alla quantificazione del ristoro

  • direttiva 1999/70/CE

    richiamata come fonte eurounitaria di tutela contro l'abuso del lavoro a termine; la Corte la utilizza per giustificare il carattere dissuasivo della sanzione risarcitoria

  • art. 1223 c.c.

    richiamato in tema di risarcimento del danno; la Corte esclude che fosse necessaria la prova di ulteriori danni rispetto a quello presunto da precarizzazione

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato nel rito camerale di Cassazione per la trattazione del ricorso

Massime di principio

  • Nei rapporti formalmente qualificati come lavori socialmente utili, la qualificazione giuridica deve essere compiuta sulla base delle modalità concrete di svolgimento della prestazione: l'inserimento stabile nell'organizzazione dell'ente, l'assoggettamento a direttive e orari, e lo svolgimento di mansioni ordinarie e diverse dal progetto sono indici decisivi di subordinazione.
  • La denominazione formale del compenso o della prestazione non è decisiva quando la realtà fattuale evidenzi un rapporto di lavoro subordinato; il nomen iuris non può prevalere sulla concreta struttura del rapporto.
  • Una volta riqualificato il rapporto come subordinato alle dipendenze di un ente pubblico, la tutela contro l'abusiva reiterazione di rapporti a termine opera secondo la disciplina del lavoro subordinato e del pubblico impiego, con funzione anche dissuasiva rispetto alla precarizzazione illegittima.
  • Per il danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine, la componente da indebita precarizzazione è presunta; la prova specifica è richiesta soltanto per eventuali ulteriori danni allegati dal lavoratore.
  • In cassazione, la censura contro la consulenza tecnica d'ufficio deve essere specifica e autosufficiente: non basta dedurre genericamente vizi logici o tecnici, ma occorre indicare in modo puntuale gli errori dell'elaborato e la loro decisività rispetto all'esito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniInadempimento
RamiLavoroProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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