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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05106/2024 del 26/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia riguarda un'opposizione in materia di marchi. Una società aveva chiesto la registrazione del marchio denominativo "Ice Zero" per prodotti della classe 12 relativi a pneumatici e componenti. Un'altra società, titolare di marchi anteriori "Ice", "Ice Car" e "Ice Watch", aveva proposto opposizione davanti all'UIBM. L'Ufficio aveva accolto l'opposizione ritenendo i marchi anteriori estesi a tutti i prodotti della classe 12 e ravvisando rischio di confusione. La Commissione dei ricorsi aveva invece accolto l'impugnazione della richiedente, escludendo sia l'estensione automatica della tutela a tutti i prodotti della classe 12 sia la confondibilità tra i segni, valorizzando la debolezza distintiva del termine "Ice" e la diversità dei settori economici effettivamente operativi. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) errata applicazione della sentenza CGUE 19/6/2012, C-307/10, sostenendo che i marchi anteriori registrati prima di tale decisione non fossero soggetti ai requisiti di chiarezza e precisione e che la sola indicazione della classe 12 bastasse a coprire tutti i relativi prodotti; 2) violazione delle norme del codice della proprietà industriale per aver la Commissione considerato i settori merceologici effettivi anziché i soli elenchi dei prodotti/servizi risultanti dai registri; 3) erroneità del giudizio di confondibilità, sostenendo che il termine "Ice" avesse sufficiente capacità distintiva e non fosse descrittivo dei pneumatici o degli orologi. In sede di legittimità è stata anche esaminata, e respinta, l'eccezione di difetto di legittimazione del Ministero ad impugnare e l'eccezione basata sulla successiva declaratoria di decadenza/non uso di alcuni marchi anteriori.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In via preliminare ha escluso sia il difetto di legittimazione del Ministero a proporre ricorso avverso le decisioni della Commissione dei ricorsi in materia di proprietà industriale, sia la cessazione della materia del contendere per effetto delle successive decisioni EUIPO di decadenza/non uso dei marchi anteriori. Nel merito, la Corte ha ritenuto inammissibile il terzo motivo perché diretto a contestare un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non censurato nei limiti del vizio motivazionale. Poiché la sentenza impugnata si fondava su due rationes decidendi autonome, l'inammissibilità del terzo motivo è stata sufficiente a determinare il rigetto dell'intero ricorso, con assorbimento dei primi due motivi. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore della controparte; non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato perché soccombente un'amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 136 d.lgs. 30/2005

    le decisioni della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'UIBM sono impugnabili dal Ministero competente, che tutela l'interesse pubblico alla correttezza del controllo sulla legittimità dell'attività amministrativa in materia di registrazione dei marchi.

  • art. 111 c.p.c.

    l'eccezione di carenza di interesse ad agire è stata esclusa perché non vi era cessazione della materia del contendere e il Ministero non aveva aderito alla prospettazione avversaria.

  • artt. 12, 13, 15, 20, 25 e 175 d.lgs. 30/2005

    richiamati come norme del codice della proprietà industriale invocate dal ricorrente per contestare l'estensione della tutela del marchio anteriore, il giudizio di comparazione dei prodotti e la confondibilità dei segni.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    utilizzato dal ricorrente come parametro di denunciata violazione di legge.

  • art. 360 c.p.c.

    il terzo motivo è stato reputato inammissibile perché mirato a censurare un accertamento di fatto, non nei limiti consentiti in cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato indirettamente nella parte della decisione che afferma la mancanza di prova, da parte del titolare del marchio anteriore, di elementi pubblicitari e commerciali idonei a dimostrare l'associazione tra imprese nei diversi settori.

Massime di principio

  • In materia di marchi, il giudizio di confondibilità tra segni distintivi e la valutazione della loro effettiva capacità distintiva, quando implicano apprezzamenti di fatto sulla percezione del pubblico, sono riservati al giudice di merito e non possono essere rivalutati in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio di motivazione o degli specifici vizi processuali dedotti.
  • Quando una decisione di merito si fonda su rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, la mancata censura ammissibile di anche una sola di esse rende inutile l'esame delle altre censure e determina l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
  • Nel giudizio di opposizione/registrazione di marchio, la tutela del segno anteriore e la valutazione del rischio di confusione devono essere esaminate anche alla luce della capacità distintiva concreta del termine utilizzato e dell'effettiva percezione del pubblico di riferimento.
  • Il Ministero competente è legittimato a impugnare le decisioni della Commissione dei ricorsi in materia di proprietà industriale quando è in gioco il controllo della legittimità dell'attività amministrativa svolta dall'UIBM.
  • La sopravvenuta declaratoria di decadenza o non uso di marchi anteriori non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità se non vi è adesione della parte impugnante alla tesi avversaria e se permangono profili di interesse processuale.

Come è indicizzato

MaterieMarchiImpugnazioni
RamiProprietà intellettualeProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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