Cassazione Penale, Sentenza n. 36881/2024 del 03/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Messina con tre motivi: 1) omessa valutazione dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore (conseguente difetto di assistenza); 2) intervenuta prescrizione del reato (sosteneva che il reato si sarebbe estinto il 19/02/2024); 3) insufficiente motivazione sulla quantificazione della pena in caso di riconosciuta continuazione, in particolare mancata motivazione relativa all'entità degli aumenti per i reati-satellite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Primo motivo: fondato — annullamento della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Messina perché la Corte territoriale non aveva esaminato l'istanza di rinvio inviata via PEC il 16/02/2024, con conseguente nullità assoluta degli atti successivi per difetto di assistenza. Secondo motivo: inammissibile — la Corte ha ritenuto che non potesse essere rilevata la prescrizione in quanto la precedente pronuncia di annullamento aveva reso intangibile la declaratoria di responsabilità e il trattamento sanzionatorio relativo al reato, impedendo il decorso del termine prescrizionale successivo. Terzo motivo: fondato — la Corte ha annullato anche per carenza motivazionale sulla determinazione della pena e sugli aumenti per i reati-satellite, rimandando ad altra sezione della Corte d'Appello di Messina per nuovo giudizio, con obbligo di motivare distintamente pena-base e singoli aumenti.
Norme richiamate
art. 223 LF
Norma sostanziale cui erano ascritti i fatti; la Corte ha considerato che la pronuncia relativa a tale capo, resa intangibile, impedisce la rilevazione della prescrizione sopravvenuta relativa a quel reato.
art. 178 lett. c) e art. 179 comma 1 cod. proc. pen.
Richiamate nella valutazione della nullità: l'omessa valutazione dell'istanza di legittimo impedimento del difensore determina il difetto di assistenza e la nullità assoluta degli atti successivamente compiuti, inclusa la sentenza.
art. 157 cod. pen. e art. 129 cod. proc. pen.
Richiamate in relazione alla questione della prescrizione: la Corte ha ritenuto che, in presenza di una pronuncia di cassazione che ha reso definitivo il punto relativo alla responsabilità e al trattamento sanzionatorio per un capo, non è possibile far valere la prescrizione sopravvenuta rispetto a quel capo.
art. 81 comma 3 cod. pen. e art. 132 cod. pen.
Richiamati in tema di quantificazione della pena per reato continuato: il giudice deve motivare non solo la pena-base ma anche, in modo distinto e adeguato, l'entità degli aumenti per ciascun reato-satellite, permettendo il controllo del rispetto dei limiti di proporzione e del tetto previsto dall'art. 81.
art. 533 co. 2 e art. 546 co. 1 lett. e) n. 2 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate in relazione ai poteri e ai controlli del giudice nel giudizio di rinvio; la Corte ha richiamato l'obbligo di verifica e motivazione circa i presupposti della continuazione e del relativo trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- Se il difensore invia tempestivamente un'istanza di rinvio (anche via PEC) per legittimo impedimento, il giudice deve esaminarla e decidere: l'omessa valutazione determina nullità assoluta degli atti successivi per difetto di assistenza.
- Quando la cassazione annulla limitatamente ad aspetti collegati alla continuazione con altro reato già giudicato, la prescrizione sopravvenuta del reato oggetto di giudicato non può essere rilevata per affermare l'estinzione: la parte della decisione divenuta irrevocabile impedisce il decorso del termine prescrizionale nei suoi confronti.
- Nel riconoscere la continuazione il giudice deve motivare separatamente la pena-base e gli aumenti per ciascun reato-satellite: non è sufficiente limitarsi al rispetto del tetto legale, occorre fornire un ragionamento che consenta il controllo sulla proporzione e sull'entità degli aumenti.
- In caso di annullamento per vizi procedurali o motivazionali rilevanti, la Cassazione rinvia ad altra sezione della Corte territoriale per garantire un nuovo giudizio imparziale e conforme ai principi di assistenza e motivazione.
- Le parti devono curare la corretta notificazione e deposito degli atti (PEC, ricevute), poiché errori di fascicolazione o cattiva gestione degli atti in cancelleria possono determinare gravi pregiudizi processuali.
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