Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32192/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Pubblico Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Teramo che aveva dichiarato la nullità del decreto di giudizio immediato emesso dal PM nei confronti di Simone Maiorani per i reati di cui agli artt. 624 e 625, primo comma, n. 4, cod. pen. Il PM deduceva l'abnormità del provvedimento perché il Tribunale non aveva applicato l'art. 558-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150/2022, che estende la possibilità del giudizio immediato ai reati a citazione diretta, richiama le disposizioni del Titolo IV del Libro VI «in quanto compatibili» ed esclude la necessità dell'avviso di conclusione delle indagini e dell'udienza predibattimentale prevista dall'art. 554-bis.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto applicabile ratione temporis l'art. 558-bis, vigente alla data del deposito della richiesta di giudizio immediato, ha affermato che il decreto di giudizio immediato per reati a citazione diretta si assoggetta alle disposizioni del Titolo IV del Libro VI in quanto compatibili e che, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, il controllo sulla richiesta compete al Giudice per le indagini preliminari (GIP). La sentenza ha inoltre escluso che l'ammissibilità del giudizio immediato così disciplinato determini una lesione del diritto di difesa tale da giustificare la nullità radicale del decreto, rilevando che il diritto di difesa può essere esercitato comunque in dibattimento e che la decisione del Tribunale aveva comportato un'ingiustificata regressione del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 558-bis cod. proc. pen.

    1. Per il giudizio immediato si osservano le disposizioni del Titolo IV del Libro sesto, in quanto compatibili. 2. Nel caso di emissione del decreto di giudizio immediato non si procede all'udienza predibattimentale prevista dall'articolo 554-bis.

    Estende il rito del giudizio immediato ai reati a citazione diretta richiamando il Titolo IV del Libro VI ove compatibile; esclude l'udienza predibattimentale e rende applicabile la disciplina del giudizio immediato ordinario, con conseguente controllo da parte del GIP

  • d.lgs. n. 150/2022

    Norma delegata che ha introdotto l'art. 558-bis; fondamentale per la valutazione di temporalità e applicabilità ratione temporis

  • art. 554-bis cod. proc. pen.

    Disciplina l'udienza predibattimentale per la citazione diretta, la quale tuttavia non si svolge se viene emesso il decreto di giudizio immediato ai sensi dell'art. 558-bis

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Regolamenta l'avviso di conclusione delle indagini preliminari; la Corte ha ritenuto che l'assenza di tale avviso non determina automaticamente la nullità del decreto di giudizio immediato dopo l'introduzione dell'art. 558-bis

  • artt. 624 e 625 cod. pen.

    Norme sostanziali che individuano i reati contestati a Maiorani (furto/rapina e aggravanti), oggetto del decreto di giudizio immediato

  • artt. 178 e 180 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione alla nozione di nullità di ordine generale a regime intermedio; la Corte ha ritenuto che la precedente giurisprudenza che invocava tali nullità non si applica automaticamente dopo l'introduzione dell'art. 558-bis

  • art. 552, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Riferimento alla funzione di controllo del GIP sulla congruità dell'imputazione e sugli atti di indagine in vista dell'eventuale decreto di giudizio immediato

Massime di principio

  • Se la richiesta di giudizio immediato è stata depositata dopo l'entrata in vigore dell'art. 558-bis (30/12/2022), tale norma va applicata ratione temporis e può estendere il rito immediato anche ai reati a citazione diretta
  • L'emissione del decreto di giudizio immediato per reati a citazione diretta non richiede l'udienza predibattimentale (art. 554-bis) quando opera l'art. 558-bis
  • Il controllo preventivo sulla richiesta di giudizio immediato spetta al Giudice per le indagini preliminari (GIP), che valuta la sussistenza dei presupposti e la congruità degli atti
  • L'assenza dell'avviso di conclusione delle indagini non comporta automaticamente una nullità radicale del decreto quando sia applicabile l'art. 558-bis; il diritto di difesa può essere fatto valere anche in dibattimento
  • I provvedimenti che, in contrasto con l'art. 558-bis, annullino decreti di giudizio immediato producono una regressione procedimentale che può ledere il principio della ragionevole durata del processo
  • In casi analoghi verificare sempre la temporalità dell'atto processuale rispetto all'entrata in vigore delle riforme procedurali (ratione temporis) e la competenza del giudice chiamato a decidere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.