Cassazione Penale, Sentenza n. 879/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna (reclusione anni 1 e mesi 4 per il reato di cui all'art. 642 cod. pen.) contestando: 1) la determinazione della competenza territoriale (sostenendo che la competenza sarebbe del Tribunale di Milano per la ricezione della denuncia alla compagnia assicurativa); 2) la qualificazione giuridica del fatto (sostiene che si sarebbe dovuta ritenere la fattispecie del comma 2, lett. D) dell'art. 642, e non il comma 1) e censura la valutazione e l'attendibilità degli accertamenti tecnici e delle prove, nonché il presunto travisamento dei fatti; 3) la tardività della querela della persona offesa, per la quale contesta l'individuazione del momento iniziale del termine di querela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla competenza territoriale e alla qualificazione del fatto, confermando che l'imputazione originaria prospettava il reato di cui all'art. 642, comma 1 (distruzione dolosa del bene assicurato) e che la competenza va determinata ex ante sulla base dell'imputazione. Ha inoltre escluso la possibilità di una nuova valutazione del materiale probatorio in sede di legittimità, giudicando congrua e logica la motivazione dei giudici di merito in ordine agli elementi tecnici e al movente. Ha respinto la censura sulla presunta tardività della querela ritenendo che il termine decorre dal momento in cui la parte offesa ha avuto conoscenza certa, tramite la relazione definitiva della società investigativa (3/11/2016). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 642 cod. pen.
La Corte distingue nettamente le fattispecie: il comma 1 riguarda la distruzione/danneggiamento del bene assicurato per ottenere l'indennizzo (reato consumato con la distruzione), il comma 2 concerne comportamenti quali la denuncia di un sinistro non avvenuto o la falsificazione di elementi relativi al sinistro. Nel caso concreto è stata ritenuta applicabile la fattispecie del comma 1.
art. 8 cod. proc. pen.
Rilevata in relazione alla questione di competenza territoriale: la determinazione della competenza si effettua ex ante sulla base dell'imputazione originaria (principio della perpetuatio iurisdictionis) e non sulla ricostruzione successiva dei fatti.
artt. 192 e 546 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione all'obbligo dei giudici di merito di motivare e di confutare specifiche censure di parte; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito abbia adeguatamente affrontato le obiezioni e che non sussistano contraddizioni manifeste.
artt. 124 e 129 cod. proc. pen.
Richiamati in tema di querela e di decorrenza del termine: la decorrenza del termine di querela opera quando la persona offesa ha conoscenza certa e sufficiente, sulla base di elementi seri (es. relazione investigativa definitiva), della natura illecita della condotta e dell'autore.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha inoltre disposto il pagamento di una somma alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La competenza territoriale nel processo penale si determina ex ante in base all'imputazione originaria (principio della perpetuatio iurisdictionis): non vale la ricostruzione fattuale successiva per spostare la competenza.
- Distinguere tra le fattispecie dell'art. 642 c.p.: il comma 1 si applica quando esiste distruzione/danneggiamento reale del bene per ottenere l'indennizzo; il comma 2 riguarda condotte successive o autonome (es. denuncia di sinistro non avvenuto, falsificazione di documenti). La qualificazione va operata in base alla fattispecie concreta come prospettata nell'imputazione.
- La Corte di Cassazione è limitata al controllo di legittimità: non può rivedere autonomamente la valutazione probatoria svolta dai giudici di merito, salvo vizi di motivazione, illogicità manifesta o travisamento dei fatti chiaramente evidenziabile.
- Il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui la persona offesa acquisisce conoscenza certa, fondata su elementi seri, dell'illiceità della condotta e dell'autore (es. relazione investigativa conclusiva); pertanto la mera esistenza di accertamenti preliminari non sempre fa decorrere il termine.
- Un ricorso privo di adeguata motivazione giuridica o che richieda una nuova valutazione del materiale probatorio rischia l'inammissibilità e la condanna alle spese e possibili sanzioni (cassa delle ammende). È importante articolare censure rimettibili al sindacato di legittimità (vizi di diritto e vizi di motivazione), non semplici richieste di rivalutazione dei fatti.
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