Ordinanza n. 1508/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - dell'ordinanza del Comune di Pontelatone - Ufficio Tecnico n. 14 del 18.09.25, notificata in pari data, recante ingiunzione di <<...rimozione, a sua cura e spese, dei due cancelli e della recinzione posti in opera sulla sede della strada vicinale “Rena”>>, unitamente ad ogni altro atto, preordinato, collegato, connesso e conseguenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di rimozione di due cancelli e di una recinzione asseritamente posti sulla strada vicinale “Rena”
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza dell'Ufficio Tecnico del Comune di Pontelatone che le ingiungeva di rimuovere, a proprie spese, due cancelli e una recinzione collocati sulla sede della strada vicinale “Rena”. La ricorrente ha dedotto che il provvedimento sarebbe fondato su un'erronea rappresentazione dello stato dei luoghi: i cancelli delimiterebbero la viabilità interna dell'azienda bufalina, realizzata su proprietà privata in conformità a segnalazioni certificate presentate nel 2021 e nel 2022, senza occupare la strada vicinale. Quest'ultima, secondo la prospettazione della ricorrente, correrebbe parallelamente alla proprietà e verserebbe da tempo in stato di abbandono, invasa dalla vegetazione ed erosa dalle acque meteoriche. Per accertare tali circostanze, la Sezione aveva già disposto una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a., incaricando il dirigente del Settore Viabilità della Provincia di Caserta di acquisire la documentazione, svolgere un sopralluogo in contraddittorio e stabilire se le opere invadessero la strada vicinale oppure delimitassero la viabilità interna aziendale.
La decisione
Il TAR ha rilevato che il verificatore non aveva depositato la relazione finale entro il termine assegnato e non aveva rappresentato le ragioni del ritardo. Ha quindi reiterato e sollecitato l'incombente istruttorio, ordinando al dirigente incaricato di depositare la relazione entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, riservandosi ogni ulteriore provvedimento in caso di ulteriore inadempimento. In considerazione dei gravi danni prospettati dalla ricorrente, il Collegio ha mantenuto, nelle more della verificazione, la sospensione degli atti impugnati già disposta con precedente ordinanza cautelare, rinviando la trattazione alla camera di consiglio del 29 settembre 2026. Ogni ulteriore decisione sulla domanda cautelare e sulle spese della fase è stata riservata all'esito della verificazione. L'ordinanza non definisce il merito né la domanda cautelare in via definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è trattata nell'ambito del procedimento cautelare; nella fase in esame il giudice mantiene la sospensione del provvedimento impugnato in attesa degli accertamenti istruttori.
art. 66 c.p.a.
La verificazione è utilizzata per accertare, mediante acquisizione documentale e sopralluogo in contraddittorio, la concreta situazione dei luoghi e verificare se l'ordinanza comunale si fondi su un'erronea rappresentazione dei fatti.
Massime di principio
- Quando la decisione cautelare dipende dall'accertamento tecnico della situazione dei luoghi e della correttezza della rappresentazione fattuale posta a base del provvedimento, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a., con acquisizione della documentazione e sopralluogo in contraddittorio.
- Se l'incombente istruttorio disposto in sede cautelare non viene eseguito entro il termine assegnato e il verificatore non giustifica il ritardo, il giudice può sollecitarne l'adempimento entro un nuovo termine, riservandosi ulteriori provvedimenti conseguenziali.
- Quando persistono esigenze cautelari e sono prospettati gravi danni, la sospensione dell'efficacia dell'atto può essere mantenuta nelle more dell'espletamento della verificazione, senza che ciò implichi una decisione definitiva sulla domanda cautelare o sul merito.
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