Sentenza n. 171/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente con assicurata password n. 05598039086 - 2 spedita in data 10.11.2023 con conseguente ordine alla Questura competente di provvedere con provvedimento espresso sulla suddetta istanza;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata il 10 novembre 2023
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto azione avverso il silenzio formatosi sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata tramite kit postale il 10 novembre 2023, lamentando la violazione dell'art. 5, comma 9, del d.lgs. 286/1998 e dell'art. 2 della l. 241/1990, nonché eccesso di potere, per il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento. Il ricorrente ha riferito di avere sollecitato la definizione del procedimento il 10 febbraio 2025 e ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e l'ordine alla Questura di provvedere con un atto espresso. Nel corso del giudizio, il Collegio aveva rilevato d'ufficio una possibile tardività del ricorso ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.p.a., osservando che il termine annuale decorre dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento e non da eventuali solleciti. Prima della decisione definitiva, tuttavia, la Questura ha rilasciato il permesso di soggiorno; il ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla pronuncia sull'illegittimità del silenzio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L'adozione, nel corso del giudizio, del provvedimento espresso richiesto ha fatto venir meno l'inerzia amministrativa e, quindi, il presupposto dell'azione avverso il silenzio ai sensi dell'art. 117 c.p.a. Il Collegio ha precisato che l'adozione del provvedimento espresso determina l'inammissibilità per carenza originaria di interesse se interviene prima del ricorso, mentre determina l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse se interviene durante il giudizio. Resta invece l'interesse ad agire quando l'Amministrazione non conclude il procedimento, oppure adotta soltanto un atto infraprocedimentale o soprassessorio, privo di carattere ultimativo. La questione sulla tempestività del ricorso è rimasta assorbita, essendo venuto meno l'interesse alla decisione. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione resistente e liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, da versare al bilancio della Giustizia Amministrativa. È stata inoltre liquidata al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato la somma di euro 1.000,00 oltre accessori, previa verifica delle condizioni reddituali secondo l'art. 127, comma 4, del d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998
Richiamato dal ricorrente quale disposizione che disciplina il termine per la conclusione del procedimento relativo al permesso di soggiorno.
art. 2 l. 241/1990
Richiamato quale fondamento dell'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento entro un termine determinato.
art. 2, comma 6, l. 241/1990
I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte
Nell'ordinanza interlocutoria è stato considerato ai fini della decorrenza del termine di conclusione del procedimento e del termine decadenziale per l'azione avverso il silenzio.
art. 31, comma 2, c.p.a.
L'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento
Il Collegio ha rilevato d'ufficio la possibile tardività del ricorso, ma non ha deciso la questione perché il successivo rilascio del permesso ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 117 c.p.a.
L'azione avverso il silenzio presuppone che, al momento della pronuncia, perduri l'inerzia dell'Amministrazione; l'adozione di un provvedimento espresso durante il giudizio rende il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Utilizzato per sottoporre alle parti la questione rilevata d'ufficio relativa alla tempestività del ricorso.
art. 133 d.P.R. 115/2002
Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
Applicato per disporre il pagamento delle spese processuali direttamente in favore dello Stato, essendo la parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
art. 127, comma 4, d.P.R. 115/2002
Richiamato per la verifica giudiziale della sussistenza e permanenza delle condizioni reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio è procedibile soltanto se, al momento della decisione, perdura l'inerzia dell'Amministrazione; l'adozione di un provvedimento espresso durante il giudizio determina la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità del ricorso.
- Se il provvedimento espresso interviene prima della proposizione dell'azione avverso il silenzio, ricorre una carenza originaria di interesse e il ricorso è inammissibile; se interviene nel corso del giudizio, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- L'adozione di un atto meramente infraprocedimentale o soprassessorio non elimina l'inerzia rilevante ai fini dell'azione avverso il silenzio, quando non definisce il procedimento con un provvedimento ultimativo.
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