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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11506/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata in appello per il reato di cui all'art. 391-ter, comma 3, c.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 391-ter, comma 3, c.p., in relazione all'uso di un dispositivo di comunicazione all'interno dell'istituto penitenziario. Il primo motivo contestava la configurabilità del reato, sostenendo che mancasse l'indebito utilizzo richiesto dalla norma; il secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, osservando che l'indebitezza deriva dall'illecito utilizzo del dispositivo da parte del detenuto all'interno del carcere e che la recidiva era stata motivatamente ritenuta in ragione delle gravi modalità del fatto e della conseguente maggiore pericolosità sociale.

Norme richiamate

  • art. 391-ter, comma 3, c.p.

    Il dispositivo è 'indebito' non per la sola provenienza esterna, ma quando è illecitamente utilizzato da un detenuto all'interno dell'istituto carcerario.

  • recidiva

    La mancata esclusione della recidiva è corretta quando il giudice di merito motiva in modo logico e puntuale valorizzando le gravi modalità del fatto come indice di accresciuta pericolosità sociale.

Massime di principio

  • Nel reato relativo all'indebito utilizzo di dispositivi di comunicazione da parte del detenuto, la nozione di 'indebito' va riferita all'uso illecito del dispositivo nel contesto penitenziario, non alla sua mera provenienza esterna.
  • La censura sulla configurabilità del reato è manifestamente infondata quando la sentenza di merito abbia fornito una motivazione coerente e puntuale sulla sussistenza dell'elemento tipico.
  • La recidiva può essere legittimamente riconosciuta se il giudice valorizza le modalità concrete del fatto come sintomatiche di una maggiore pericolosità sociale dell'imputato.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono manifestamente infondati e si risolvono in una contestazione non decisiva della motivazione di merito.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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