Cassazione Penale, Sentenza n. 04436/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Palmi del 21/12/2021 per tardività. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67: sostiene che, essendo stato dichiarato contumace in udienza preliminare anteriore alle modifiche legislative, si dovesse applicare la disciplina della contumacia (con obbligo di notifica dell'estratto/avviso di deposito e decorrenza dei termini dall'effettiva ricezione della sentenza), e non la disciplina dell'"assenza", e quindi che i termini per proporre appello dovessero decorrere dalla ricezione della sentenza notificata il 21/03/2022 e non dalla data di deposito del provvedimento (4/02/2022). L'appello era stato depositato il 9/05/2022.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo insussistente il presupposto fattuale su cui si fondava la doglianza: nel giudizio di primo grado era stata dichiarata l'assenza dell'imputato (non la contumacia) e si era proceduto con il regime dell'"assente". Il ricorrente non aveva contestato tempestivamente in primo grado l'erronea declaratoria dell'assenza in luogo della contumacia, eccezione che la giurisprudenza richiede sia sollevata immediatamente dal difensore. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
legge 28 aprile 2014, n. 67, art. 15-bis
La norma transitoria sulla celebrazione del processo in assenza/contumacia è stata richiamata dal ricorrente per sostenere l'applicabilità della disciplina della contumacia; la Corte di legittimità ha ritenuto però che quella disciplina non operasse nel caso concreto perché il giudice di primo grado aveva dichiarato l'assenza dell'imputato e non la contumacia, quindi non si applicano le tutele previste per il contumace (e il relativo computo dei termini).
art. 420-ter c.p.p.
Riferito nella sentenza di primo grado per la verbalizzazione dell'udienza e della regolarità delle notifiche; la Corte di Cassazione ha utilizzato il contenuto della sentenza di primo grado per accertare che il giudice aveva constatato la regolarità delle notifiche e l'assenza dell'imputato.
art. 420-quater c.p.p.
Richiamato indirectamente nella giurisprudenza citata in tema di sospensione del processo per assenza; la Corte osserva che la mancata applicazione di questa norma per errata interpretazione della disciplina transitoria può determinare una nullità di regime intermedio che deve essere immediatamente eccepita dal difensore.
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
Richiamato per definire la natura delle nullità connesse all'intervento dell'imputato; la Corte segnala che l'erronea declaratoria dell'assenza in luogo della contumacia non dà automaticamente luogo a nullità di questo tipo, salvo le ipotesi in cui siano state violate norme specifiche a tutela del contumace.
previgente art. 548, comma 3, c.p.p.
Citato dalla giurisprudenza come esempio di norma di tutela specifica del contumace (obbligo di notifica dell'avviso di deposito con estratto della sentenza); la Corte osserva che la mancata applicazione di tutele previste solo per il contumace può essere causa di nullità, ma non è stata ravvisata nel caso concreto.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la statuizione sulla condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Distinguere chiaramente tra "contumacia" e "assenza": le conseguenze processuali (tutele del contumace, obbligo di notifica dell'estratto, decorrenza dei termini) sono diverse e rilevano ai fini del calcolo dei termini di impugnazione.
- Se si ritiene erronea la declaratoria di assenza in luogo di contumacia, il difensore deve eccepire immediatamente l'errore nel corso del giudizio; la mancata tempestiva eccezione preclude in genere il rimedio in sede di impugnazione successiva.
- La decorrenza dei termini d'appello può partire dal deposito della sentenza se il processo è stato celebrato con la disciplina dell'assente; se invece trova applicazione la disciplina della contumacia, i termini possono decorrere dalla notifica/effettiva ricezione dell'estratto della sentenza.
- In cassazione la verifica della sussistenza del presupposto fattuale (es. dichiarazione di assenza vs contumacia) è decisiva: motivi basati su presupposti di fatto dimostrabili solo con specifiche censure procedurali sono spesso inammissibili se non adeguatamente dedotti prima.
- Quando si contestano profili relativi alla declaratoria dell'assenza/contumacia e al decorso dei termini, è fondamentale documentare e produrre le notifiche e le contestazioni formali già in primo grado per conservare i rimedi in appello e in cassazione.
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