Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1760/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dello stralcio del verbale di riunione del -OMISSIS- 2026 della “Commissione centrale per la definizione e l’applicazione delle speciali misure di protezione”, notificato in data 28 gennaio 2026, con il quale è stato revocato agli odierni ricorrenti il programma definitivo di protezione nei confronti dei testimoni di giustizia; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque conseguenziale, ancorchè di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica dei ricorrenti. B) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 11 marzo 2026: per l’annullamento del silenzio rifiuto ex art. 25, comma 4, della legge n. 241/90, formatosi in relazione all’istanza di accesso agli atti inoltrata in data 3 febbraio 2026, nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso;

Giustizia amministrativa202602540

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Revoca del programma definitivo di protezione disposto dalla Commissione centrale per la definizione e l’applicazione delle speciali misure di protezione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la deliberazione della Commissione centrale adottata ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge n. 82/1991, notificata il 28 gennaio 2026, con cui è stato revocato il programma definitivo di protezione loro riconosciuto in qualità di testimoni di giustizia. Hanno inoltre proposto motivi aggiunti contro il silenzio-rifiuto formatosi, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, sull’istanza di accesso agli atti presentata il 3 febbraio 2026, chiedendo anche l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere con un atto espresso. Il testo dell’ordinanza non espone specifici motivi di legittimità dedotti contro la revoca, né consente di ricostruire il contenuto dell’istanza cautelare oltre alla richiesta di sospensione dell’atto.

La decisione

Il TAR ha ritenuto necessario integrare l’istruttoria ai fini della decisione, poiché gli atti posti a base della revoca non erano ancora disponibili nella forma necessaria alla loro esame e il Ministero dell’Interno ha chiesto un rinvio per procedere alla declassificazione. Il rinvio è stato ritenuto indispensabile e la trattazione dell’istanza cautelare e del ricorso contro il silenzio sull’accesso è stata fissata alla camera di consiglio dell’8 giugno 2026. Nelle more, il TAR ha sospeso l’efficacia dell’atto di revoca. La decisione sulle spese è stata rinviata all’esito della fase cautelare. L’ordinanza non definisce il merito della domanda di annullamento né il ricorso avverso il silenzio.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 2, l. 82/1991

    La Commissione centrale ha adottato, secondo quanto riportato nell’ordinanza, il provvedimento di revoca del programma speciale di protezione ai sensi di tale disposizione.

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    È indicato quale base normativa del silenzio-rifiuto impugnato in relazione all’istanza di accesso agli atti.

  • art. 55 c.p.a.

    È richiamato con riferimento alla domanda cautelare proposta in via incidentale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dei ricorrenti.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

Massime di principio

  • Quando, ai fini della decisione su una domanda cautelare e su un ricorso contro il silenzio in materia di accesso, gli atti posti a fondamento del provvedimento impugnato non sono disponibili per l’esame giudiziale e l’amministrazione deve procedere alla loro declassificazione, il giudice può disporre un rinvio per l’integrazione dell’istruttoria.
  • La sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto impugnato può essere disposta nelle more della completa acquisizione degli elementi istruttori necessari alla decisione sulla domanda cautelare, senza che ciò comporti una definizione del merito del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaAccesso documentaleTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.