Cassazione Civile, Ordinanza n. 07699/2025 del 23/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La lite nasce da un pignoramento presso terzi eseguito dall'agente della riscossione sulla base di alcune cartelle esattoriali. Il debitore ha impugnato l'atto esecutivo davanti al giudice tributario, ma il primo giudice ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. In appello, la commissione tributaria regionale ha confermato la declinatoria, ritenendo che la giurisdizione tributaria potesse sussistere solo se il pignoramento fosse stato il primo atto con cui il contribuente apprendeva della pretesa fiscale; nel caso concreto, invece, il contribuente aveva già impugnato in precedenza le cartelle e dunque la conoscenza giuridica della pretesa era già maturata. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) invalidità della procura e della costituzione in giudizio dell'agente della riscossione, perché assistito da avvocato del libero foro; 2) violazione del principio di cessazione della materia del contendere, sostenendo che l'agente della riscossione aveva notificato un atto di autotutela dichiarando estinta la procedura esecutiva; 3) violazione delle norme sulla giurisdizione, deducendo che la giurisdizione tributaria sussisteva perché le cartelle presupposte erano state annullate per invalidità della notificazione e che la CTR aveva male applicato la giurisprudenza richiamata.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo valida la procura rilasciata dall'agente della riscossione ad un avvocato del libero foro nel contesto del contenzioso tributario, alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite e della successiva giurisprudenza. Ha poi esaminato il terzo motivo, dichiarandolo inammissibile perché non confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata, e comunque infondato, poiché la giurisdizione del giudice tributario sugli atti di pignoramento esattoriale sussiste solo se si deduce per la prima volta in quella sede il vizio di omessa o invalida notificazione degli atti presupposti; se quel vizio è già stato fatto valere e deciso nel giudizio tributario, la controversia sul pignoramento resta devoluta alla regola generale davanti al giudice ordinario. La declaratoria di difetto di giurisdizione della CTR è stata quindi confermata, e ciò ha reso superfluo l'esame del secondo motivo. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1, commi 5-8, d.l. n. 193/2016 conv. in l. n. 225/2016
richiamato dal ricorrente per contestare la possibilità per l'agente della riscossione di farsi assistere da avvocati del libero foro; la Corte esclude la violazione, applicando l'interpretazione data dalle Sezioni Unite e la disciplina successiva.
artt. 83 e 84 c.p.c.
invocati per sostenere l'invalidità della procura e della costituzione in giudizio della resistente; la Corte ritiene infondata la censura.
art. 100 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in relazione alla cessazione della materia del contendere; il motivo è ritenuto assorbito/inammissibile rispetto alla questione di giurisdizione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma evocata come parametro del vizio processuale denunciato nel secondo motivo.
art. 37 c.p.c.
richiamato a sostegno del terzo motivo sulla giurisdizione; la Corte afferma che la censura non coglie la ratio decidendi e che, comunque, il giudice tributario non era competente nel caso concreto.
art. 2 d.lgs. n. 546/1992
richiamato dal ricorrente per sostenere la giurisdizione tributaria; la Corte lo interpreta in coerenza con il principio per cui la giurisdizione tributaria sull'esecuzione esattoriale opera solo in presenza di contestazione prima volta degli atti presupposti.
art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933
richiamato dalla Corte per individuare i casi speciali in cui può farsi ricorso all'Avvocatura dello Stato o per distinguere le ipotesi di patrocinio da parte di avvocati del libero foro.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per la regolazione del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'agente della riscossione può avvalersi di avvocati del libero foro nei casi non riservati alla difesa erariale dalla convenzione con l'Avvocatura dello Stato; in tali ipotesi la costituzione in giudizio non richiede una specifica delibera o ulteriori formalità, e la relativa procura non è invalida per il solo fatto che il patrocinio sia affidato a un difensore esterno.
- La giurisdizione del giudice tributario sulle controversie relative al pignoramento esattoriale sussiste quando il contribuente deduce, per la prima volta contro l'atto esecutivo, il vizio di omessa o invalida notificazione della cartella o degli altri atti presupposti; se tale vizio è già stato fatto valere e scrutinato in un precedente giudizio tributario, la controversia sull'esecuzione segue la regola generale e non resta devoluta al giudice tributario.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, cioè quando non incide sulla concreta argomentazione decisiva posta a fondamento della pronuncia.
- La deduzione della cessazione della materia del contendere non può essere utilmente esaminata da un giudice privo di giurisdizione, poiché l'accertamento della sopravvenuta inutilità della decisione presuppone comunque un sindacato sul merito della pretesa.
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