Cassazione Penale, Ordinanza n. 18952/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato di introduzione in Italia di prodotti industriali con marchi contraffatti ex art. 474 c.p., e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale per introduzione in Italia di telefoni cellulari recanti marchi Apple e Samsung contraffatti. Ha dedotto: 1) vizio di motivazione sulla prova della responsabilità penale, sostenendo che la sentenza di merito non avesse correttamente valorizzato gli elementi probatori; 2) vizio di motivazione sulla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha rilevato che il primo motivo era aspecifico e non si confrontava con la motivazione della decisione impugnata, oltre che manifestamente infondato, perché la Corte territoriale aveva indicato indici univoci di consapevolezza della contraffazione e della finalità di profitto: prezzo vile, acquisto tramite sito estero, documentazione di accompagnamento riferita a batterie e non a telefoni, acquisto massivo. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la Corte di merito aveva escluso la particolare tenuità in ragione dell'elevato numero di dispositivi e della presenza di due marchi distinti, con motivazione ritenuta non apparente e congrua.
Norme richiamate
art. 474 c.p.
La norma incrimina l'introduzione nello Stato e la detenzione per la vendita di prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati; per la detenzione ai fini di vendita l'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, consistente nella finalità di vendita/profitto.
art. 581 c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve essere specifico e correlato alle ragioni della decisione impugnata; è inammissibile il motivo che si limiti a una critica autonoma senza confrontarsi con la motivazione della sentenza.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta presenti profili di gravità incompatibili con la minima offensività, valutati in base al numero dei beni, alla pluralità dei marchi coinvolti e agli indici concreti della condotta.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 474 cod. pen.
Richiamato come base del reato contestato; la Corte ribadisce che nella detenzione per la vendita di prodotti contraffatti la destinazione alla vendita integra il dolo specifico.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolve in una critica generica o in una ricostruzione alternativa dei fatti.
- Nel delitto di introduzione nello Stato o detenzione per la vendita di prodotti industriali con marchi contraffatti, la prova del dolo specifico può essere desunta da elementi fattuali sintomatici quali il prezzo incongruo, le modalità anomale di acquisto e la documentazione di accompagnamento incoerente con la merce.
- La particolare tenuità del fatto va esclusa quando la condotta, per quantità dei beni, pluralità dei marchi coinvolti e modalità della commissione, esprima un'offensività non minima.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte applica le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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