Cassazione Penale, Sentenza n. 26844/2022 del 12/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per l'annullamento dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali. Il ricorrente denunciava vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe eccessivamente valorizzato la gravità dei reati e non avrebbe adeguatamente considerato la condotta successiva del condannato (comportamenti positivi, condizioni di salute, inserimento sociale e rispetto delle prescrizioni) come indice dell'avvio di una revisione critica e di concrete prospettive risocializzanti.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che, pur dovendo valutare la condotta post-fatto come elemento prognostico, il Tribunale di sorveglianza ha correttamente applicato i principi giurisprudenziali e motivato la scelta di concedere la detenzione domiciliare (art. 47-ter, lett. c) e d) Ord. pen.) anziché l'affidamento in prova, in considerazione della gravità, della durata e dell'organizzazione delle condotte criminose e della mancata allegazione di concrete prospettive risocializzanti idonee a garantire il buon esito dell'affidamento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 47, Ordinamento penitenziario
Stabilisce i criteri per l'ammissione ai benefici penitenziari; va valutata la condotta successiva del condannato come elemento necessario per una prognosi favorevole all'affidamento in prova.
art. 47-ter, comma 1, lett. c) e d), Ord. pen. (L. 26 luglio 1975, n. 354)
Norma che consente la detenzione domiciliare per motivi di salute o altre esigenze compatibili; applicata come misura alternativa ritenuta più adeguata a contemperare esigenze di cura e tutela della collettività.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per addebitare le spese al ricorrente.
artt. 416, 640-bis, 603-bis e 335 cod. pen.
Articoli del codice penale per i reati a carico del condannato (partecipazione a organizzazione criminale, frode aggravata, sfruttamento del lavoro di migranti, reati contro la pubblica amministrazione o ordine pubblico a seconda del numero): la gravità, la durata e l'organizzazione delle condotte sono state ritenute indicatori di residua pericolosità sociale.
Cass. Sez. 1, n. 31809 del 9/7/2009 (Gobbo) e Cass. Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015 (Incarbone)
Giurisprudenza che afferma la necessità di valutare la condotta successiva ai fatti come elemento decisivo nel giudizio prognostico per l'ammissione ai benefici; non è richiesta la completa revisione critica del passato ma l'avvio di tale processo.
Cass. Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018 (S.)
Elenca indicatori utili per il giudizio prognostico (assenza di nuove denunzie, ripudio delle condotte pregresse, adesione a valori sociali, condotta di vita attuale, attaccamento familiare, prospettiva di risocializzazione).
Cass. Sez. 1, n. 23343 del 23/3/2017 (Arzu) e Cass. Sez. 1, n. 5689/99 (Foti)
Confermano che il Tribunale non è vincolato dai giudizi degli organi osservativi ma deve considerare le informazioni e applicare il criterio della gradualità nell'ammissione ai benefici, specialmente in presenza di un rilevante vissuto criminale.
Massime di principio
- Per l'ammissione a misure alternative (affidamento in prova) è obbligatoria la valutazione della condotta tenuta dopo i fatti: bastano segnali di avvio della revisione critica, non la prova di una completa riforma.
- La gravità, la durata e l'organizzazione dell'attività criminosa costituiscono elementi che possono giustificare il rifiuto dell'affidamento anche in presenza di circostanze personali favorevoli; il rischio di recidiva e la tutela della collettività hanno peso rilevante.
- Il giudice può scegliere una misura detentiva meno afflittiva (es. detenzione domiciliare) quando sia necessario contemperare esigenze di cura del condannato con la prevenzione del pericolo sociale.
- Spetta al richiedente all'affidamento dimostrare prospettive concrete di risocializzazione: enunciazioni generiche di buona condotta o di impegno sociale possono non essere sufficienti senza piani o elementi concreti che rendano probabile il buon esito della misura.
- Il Tribunale non è vincolato alle valutazioni degli organi osservativi ma deve considerare le loro informazioni e motivare la rilevanza di tali elementi alla luce del principio di gradualità nell'ammissione ai benefici penitenziari.
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