Cassazione Penale, Sentenza n. 11138/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva l'errata qualificazione della condotta contestata come reato di induzione indebita (art. 319‑quater c.p.) anziché come concussione (art. 317 c.p.). Si sosteneva che le frasi e il contesto della verifica fiscale (prospettata prosecuzione indefinita delle ispezioni, stato di soggezione del destinatario, frequenti richieste documentali che paralizzavano l'attività) configurassero una condotta intimidatoria e costrittiva del pubblico ufficiale (il Maresciallo della Guardia di Finanza Ruggero Tiritiello), sicché mancava la valutazione di elementi probatori che avrebbero indicato la limitazione grave della libertà di autodeterminazione e l'assenza di un tornaconto personale dell'imputato; inoltre si lamentava che non fosse stato considerato l'esito favorevole di un ricorso tributario proposto dall'imputato, a ulteriore prova dell'inutilità di aderire alla richiesta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti esposti, rilevando carenze nella motivazione della decisione di merito soprattutto sul discrimine tra concussione e induzione indebita e sulla valutazione delle emergenze probatorie (contesto della verifica fiscale, possibilità di coartazione, assenza di vantaggio personale, esito del ricorso tributario). Tuttavia, avendo nel frattempo maturato la prescrizione del reato (termine massimo di sette anni e sei mesi decorrente dalla consumazione del 1 dicembre 2014 e con aggiunte di sospensioni processuali e per emergenza COVID), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.
Norme richiamate
art. 317 cod. pen. (concussione)
La Corte richiama che la concussione, dopo la modifica della legge 190/2012, presuppone un abuso costrittivo del pubblico agente attuato mediante violenza o minaccia (anche implicita) di un danno "contra ius", che limita gravemente la libertà di scelta del destinatario e lo pone davanti all'alternativa subire il danno o elargire una utilità indebita, senza vantaggio personale del pubblico ufficiale.
art. 319‑quater cod. pen. (induzione indebita a dare o promettere utilità)
Il reato è caratterizzato da persuasione, suggestione, inganno o pressione morale meno incisiva sulla libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale conserva più margini decisionali e può cedere in vista di un tornaconto personale del pubblico ufficiale.
artt. 157, 158 e 161, comma 2, cod. pen. (prescrizione)
La Corte ha calcolato il termine massimo di prescrizione per il reato contestato (7 anni e 6 mesi), decorrente dalla data di consumazione indicata; ha poi aggiunto le sospensioni processuali previste (incombenti e emergenza epidemiologica), rilevando che alla data in cui la Cassazione decideva il reato risultava estinto per prescrizione.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 12228/2013; Sez. 6, n. 32594/2015; Sez. 6, n. 9429/2016)
Richiamati i criteri consolidati per distinguere concussione e induzione indebita: il discrimine è fondato sul danno antigiuridico minacciato (o realizzato) e sull'eventuale vantaggio indebito, da valutare con un'analisi approfondita e bilanciata dei fatti concreti.
Massime di principio
- Per distinguere concussione da induzione indebita bisogna valutare se la condotta del pubblico ufficiale ha natura costrittiva (violenza o minaccia implicita/esplicita) tale da porre il privato davanti all'alternativa subire un danno o elargire l'utilità: in tal caso è concussione; altrimenti, se la pressione è persuasiva e il privato mantiene margini di scelta, è induzione indebita.
- Il contesto fattuale è determinante: la prospettiva di prosecuzione indefinita di accertamenti, il carico operativo sull'impresa e la ripetizione di richieste documentali possono integrare elementi indiziari di pressione che vanno valutati nel loro complesso.
- La presenza o l'assenza di un tornaconto personale per il pubblico ufficiale è un elemento chiave ma non esclusivo; va considerato insieme al danno antigiuridico minacciato e alla concreta limitazione della libertà di autodeterminazione del privato.
- La valutazione deve essere documentata da una motivazione puntuale: i giudici di merito devono indicare le ragioni per cui ritengono sussistente o meno la costrizione e spiegare perché elementi come la disponibilità apparente del privato o l'esito di ricorsi tributari non eliminano l'impressione di coartazione.
- Quando la qualificazione del fatto è ambigua, è necessaria un'istruttoria e una motivazione approfondite; tuttavia, se nel frattempo è intervenuta la prescrizione, un eventuale rinvio potrebbe essere inutile perché il reato è estinto.
- In sede difensiva conviene raccogliere e portare in processo elementi che dimostrino l'esistenza di alternative praticabili per il privato, l'assenza di minacce concrete, nonché ogni documento che attesti l'eventuale esito favorevole di impugnazioni tributarie rilevanti ai fini della valutazione della utilità della dazione.
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