Cassazione Civile, Ordinanza n. 17411/2022 del 30/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento emesso per il periodo d'imposta 1983 nei confronti di una società di persone, con rettifica in aumento del reddito d'impresa e conseguente maggiore imposta ILOR, addizionale e sanzioni. Un socio della società propose ricorso individuale davanti al giudice tributario, ottenendo in primo e secondo grado esiti favorevoli fino alla declaratoria di inopponibilità dell'accertamento nei suoi confronti. L'Agenzia delle Entrate ricorse per cassazione con due motivi: con il primo denunciò la violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice tributario aveva accolto una questione di inopponibilità dell'atto che il contribuente non avrebbe mai dedotto, avendo egli invece contestato il merito dell'accertamento; con il secondo dedusse la violazione degli artt. 2291 c.c. e 19 d.lgs. n. 546/1992, affermando che, trattandosi di debiti sociali riferiti a un periodo in cui il soggetto era ancora socio, egli restava solidalmente responsabile anche dopo il recesso. La Corte non è entrata nel merito di tali doglianze perché ha rilevato d'ufficio la nullità del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, cioè la società e gli altri soci, in una controversia su accertamento unitario del reddito di società di persone e soci.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il rilievo sulla violazione del litisconsorzio necessario, ha cassato la sentenza impugnata e ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio di merito per mancata partecipazione della società e degli altri soci. Ha quindi rinviato la causa alla Commissione tributaria provinciale di Milano affinché provveda alla trattazione previa integrazione del contraddittorio. Le questioni di merito e i motivi di ricorso sono rimasti assorbiti. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il motivo era formulato come denuncia di ultrapetizione; la Corte non lo ha accolto nel merito perché ha deciso la causa sulla base di una nullità processuale rilevabile d'ufficio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 2291 c.c.
Richiamato dall'Agenzia a sostegno della responsabilità solidale del socio per i debiti sociali maturati nel periodo di partecipazione.
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dall'Agenzia nel sostenere l'impugnabilità e l'opponibilità dell'atto nel processo tributario.
art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
La Corte lo richiama per affermare la necessità di integrazione del contraddittorio quando la controversia riguarda un accertamento unitario relativo a società di persone e soci.
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La Corte richiama il principio di imputazione automatica del reddito delle società di persone ai soci proporzionalmente alla quota di partecipazione.
art. 383, terzo comma, c.p.c.
Utilizzato come base del rinvio al giudice di merito dopo la cassazione per nullità del giudizio.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Richiamati per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197
Indicato quale fonte delle norme procedurali che hanno disciplinato la camera di consiglio.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie concernenti l'accertamento del reddito di società di persone e la correlata imputazione ai soci, la controversia ha natura inscindibile e deve vedere la partecipazione di tutti i soggetti direttamente incisi, salvo che siano dedotte questioni personali del singolo socio.
- La mancata partecipazione della società e degli altri soci in un giudizio avente ad oggetto un accertamento unitario integra una nullità assoluta del procedimento, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- Quando è accertata la violazione del litisconsorzio necessario, la Corte deve cassare la decisione impugnata e rinviare al giudice di merito per la previa integrazione del contraddittorio, restando assorbite le ulteriori questioni di merito.
- Nei processi relativi a debiti fiscali della società di persone, la circostanza che il socio sia uscito dalla compagine in epoca successiva al periodo d'imposta non esclude, di per sé, la rilevanza della posizione del socio rispetto all'accertamento del reddito riferito a quell'annualità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17345/2022 del 30/05/2022
- ordinanza_civile · 30 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17346/2022 del 30/05/2022
- ordinanza_civile · 30 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17347/2022 del 30/05/2022
- ordinanza_civile · 30 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17348/2022 del 30/05/2022
- ordinanza_civile · 30 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17351/2022 del 30/05/2022
- ordinanza_civile · 30 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17352/2022 del 30/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →