Sentenza n. 611/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento del Comune di Lipari n. 2732 in data 19 gennaio 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale dell'istanza di condono edilizio relativa a un ampliamento e a un cambio di destinazione d'uso
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, proprietario di un immobile sito nel Comune di Lipari, aveva presentato due domande di condono edilizio ai sensi del decreto-legge n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, concernenti l'ampliamento e il cambio di destinazione d'uso di un fabbricato adibito a civile abitazione. La Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, richiamando la circolare assessoriale n. 2 del 30 dicembre 2022, aveva espresso diniego paesaggistico e disposto la rimessione in pristino. Il Comune di Lipari aveva quindi respinto le istanze di condono con il provvedimento n. 2732 del 19 gennaio 2024, richiamando il parere della Soprintendenza e l'art. 32, comma 43, della legge n. 326/2003. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità derivata del diniego comunale, in ragione dell'illegittimità del provvedimento soprintendentizio e della circolare regionale, già impugnati in separato giudizio; ha inoltre sostenuto la natura non vincolante dell'atto della Soprintendenza e lamentato l'assenza di una motivazione congrua e parametrata alle concrete circostanze del caso.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. In primo luogo, ha rilevato che il separato ricorso contro il provvedimento della Soprintendenza e la circolare regionale era già stato respinto con sentenza n. 1782 del 5 giugno 2025; pertanto, è venuta meno la base delle censure di illegittimità derivata rivolte contro il diniego comunale. Il Collegio ha inoltre ritenuto che le motivazioni della precedente sentenza fossero idonee a confutare anche le ulteriori doglianze relative alla natura non vincolante del provvedimento soprintendentizio e al difetto di motivazione del diniego comunale. Non sono state liquidate spese di lite, poiché il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
Norme richiamate
art. 32, comma 43, l. 326/2003
La disposizione è richiamata dal Comune quale fondamento del rigetto delle istanze di condono, ma il testo della sentenza non ne espone autonomamente il contenuto interpretativo.
d.l. 269/2003, convertito in l. 326/2003
È la disciplina in base alla quale sono state presentate le domande di condono edilizio.
Massime di principio
- Quando il diniego di condono edilizio si fonda su un precedente atto paesaggistico, il rigetto del ricorso autonomamente proposto contro tale atto esclude le censure di illegittimità derivata rivolte contro il successivo diniego comunale.
- Le motivazioni contenute nella sentenza che ha definito il giudizio sull'atto presupposto possono essere richiamate per confutare, nel successivo giudizio sull'atto consequenziale, le censure già esaminate o strettamente connesse alla validità e agli effetti dell'atto presupposto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 471/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 474/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 475/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 477/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 71/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 72/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →