Sentenza n. 1152/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sull'istanza di attualizzazione, rimodulazione o proroga del Piano Assistenziale Individuale del figlio minorenne
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di minore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il silenzio formatosi sull'istanza presentata il 17 settembre 2025 alle amministrazioni resistenti, chiedendo che fosse attualizzato, rimodulato o prorogato il precedente Piano Assistenziale Individuale (PAI) predisposto per il figlio minorenne. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato, con memoria del 20 febbraio 2026, l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, conformemente alla dichiarazione della ricorrente e ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Il giudizio è stato definito con applicazione della regola della soccombenza virtuale: le amministrazioni resistenti sono state condannate complessivamente al pagamento di 1.500 euro per spese di lite, in parti uguali, oltre IVA, CPA e accessori di legge, nonché alla refusione del contributo unificato se versato. Le spese sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La disposizione è stata applicata per dichiarare la cessazione della materia del contendere a seguito della sopravvenuta definizione della situazione oggetto della domanda.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale base normativa per l'oscuramento dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione della sentenza.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, sopravviene una definizione della situazione sostanziale controversa tale da eliminare l'interesse alla decisione sulla domanda, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere non impedisce la regolazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale, mediante valutazione della posizione sostanziale delle parti alla luce dell'esito presumibile della controversia.
- In presenza di dati idonei a rivelare lo stato di salute, il provvedimento giurisdizionale deve essere diffuso con l'oscuramento delle generalità e di ogni altro elemento identificativo delle persone interessate.
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