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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10205/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per tentato omicidio. Deduceva, in sintesi, carenze motivazionali e violazioni di legge nella ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, nonché la mancata effettuazione di una perizia medica. In particolare, i motivi miravano a rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio e la tenuta della motivazione, sostenendo anche che, ai fini del tentato omicidio, sarebbe stato necessario accertare un pericolo di vita della persona offesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito e del materiale probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre reputato manifestamente infondata la doglianza sul tentato omicidio, ribadendo che la scarsa entità o persino l'inesistenza delle lesioni non escludono di per sé l'intenzione omicida. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili

    La norma non può essere utilizzata per aggirare i limiti del sindacato di legittimità e per chiedere una nuova valutazione delle prove.

  • art. 125 c.p.p.

    anche in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice

    Il richiamo a tali norme non consente di trasformare in vizio di violazione di legge una critica alla motivazione o alla valutazione delle prove.

  • art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.

    anche in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice

    L'inosservanza degli obblighi motivazionali non può essere prospettata per ottenere una rilettura del compendio probatorio in sede di legittimità.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione

    Il motivo di ricorso per violazione di legge non può essere usato per aggirare i limiti propri del vizio di motivazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta

    Sono deducibili solo la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione su aspetti essenziali; non sono ammissibili censure sulla sola maggiore plausibilità di una diversa ricostruzione.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende se non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è preclusa la rilettura del compendio probatorio e la sostituzione della valutazione del merito con un diverso apprezzamento dei fatti ritenuto più plausibile dal ricorrente.
  • La censura di violazione di legge non può essere usata per trasformare un motivo di motivazione in un controllo sulla tenuta logica della decisione di merito o sulla sua persuasività.
  • Sono deducibili in cassazione solo vizi motivazionali radicali, come mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà su punti decisivi; non sono ammissibili doglianze che mirino a una diversa comparazione delle prove.
  • Ai fini del tentato omicidio, la scarsa entità o l'assenza di lesioni non escludono di per sé il dolo omicidiario, potendo dipendere l'esito lesivo da fattori indipendenti dalla volontà dell'agente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOmicidio
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
SottomaterieOmicidio volontario
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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