Cassazione Penale, Sentenza n. 50032/2023 del 15/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania del 28/06/2023 che rigettava il suo appello contro l'ordinanza del GIP che aveva applicato la custodia cautelare in carcere a carico di Puglisi. Le censure riguardavano: (a) la qualificazione delle condotte indicate al capo 6) come "esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza" anziché come estorsione (contestazione di inosservanza ed errata applicazione degli artt. 393 e 629 c.p.); (b) l'omessa valutazione delle esigenze cautelari connesse al capo 4) (artt. 110 c.p. e 132 d.lgs. n.385/93), dato che il Tribunale avrebbe ritenuto inammissibile la richiesta per tale reato perché riteneva che riguardasse solo un altro soggetto, mentre il PM sosteneva che la richiesta riguardasse anche Puglisi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Pubblico Ministero non abbia interesse alla cassazione perché non ha specificato le concrete esigenze cautelari correlate alle contestazioni: le doglianze sulla qualificazione del fatto (capo 6) si limitano a contestare i gravi indizi senza indicare quali esigenze cautelari deriverebbero da una diversa qualificazione e quindi non potrebbero condurre all'applicazione di una misura; analogamente per il capo 4) il ricorso si limita a lamentare l'omessa valutazione delle censure senza esporle concretamente. Per tali ragioni le censure non sono esaminabili e il ricorso va dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 393 cod. pen.
Richiamata nella contestazione del PM come norma collegata alla riqualificazione del fatto (esercizio arbitrario delle proprie ragioni). La Corte non ha affrontato la questione sostanziale perché il PM non ha indicato le esigenze cautelari conseguenti a diversa qualificazione.
art. 629 cod. pen.
Richiamato dal PM in relazione alla configurazione del reato di estorsione; la Corte segnala che la censura sulla qualificazione, priva di indicazione delle esigenze cautelari, è inammissibile.
art. 110 cod. pen.
Citato in relazione al capo 4) (concorso di persone nel reato); la Corte osserva che il ricorso non spiega quali esigenze cautelari dovrebbero essere valutate nei confronti di Puglisi.
art. 132 d.lgs. n. 385/1993
Richiamato nel capo 4) (normativa bancaria/finanziaria richiamata nell'imputazione); la Corte rileva che il PM non ha indicato concretamente le esigenze cautelari connesse a tale contestazione.
Giurisprudenza (Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, PMT/Acanfora, Rv. 281010)
Principio applicato dalla Corte: il ricorso per cassazione del pubblico ministero è inammissibile per difetto di interesse se non sono prospettate le esigenze cautelari che giustificherebbero la misura; contestare solo i gravi indizi di colpevolezza senza indicare le esigenze cautelari è inutile ai fini dell'applicazione della misura.
Massime di principio
- Il Pubblico Ministero che impugna un provvedimento limitato alla valutazione sulle misure cautelari deve indicare in modo preciso e concreto le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione del reato, ecc.) che, a suo avviso, giustificherebbero l'applicazione della misura; la mera contestazione dei gravi indizi non è sufficiente.
- Quando si censura la qualificazione giuridica del fatto (es. riclassificazione da "estorsione" a "esercizio arbitrario delle proprie ragioni"), è necessario spiegare come la diversa qualificazione incida sulle esigenze cautelari: senza questo nesso la censura è inammissibile per difetto di interesse.
- Il ricorso per cassazione deve contenere la precisa esposizione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che si intendono sottoporre a verifica; rinvii generici alle censure svolte in sede di merito o l'omissione di una concreta prospettazione rendono il ricorso inammissibile.
- Se il provvedimento impugnato omette di esaminare censure già articolate, il rimedio del PM richiede che tali censure siano riportate e motivate nel ricorso di cassazione: la Corte non procederà ad un esame di questioni non specificate.
- Se esistono altri procedimenti o impugnazioni pendenti su medesimi profili, va chiarito il perimetro delle questioni rimaste effettivamente controversie e quali soggetti sono destinatari della richiesta di misura, per evitare confusione sulla rilevanza cautelare delle contestazioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49936/2023 del 15/12/2023
- Sentenza penale · 15 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49937/2023 del 15/12/2023
- Sentenza penale · 15 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49938/2023 del 15/12/2023
- Sentenza penale · 15 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49939/2023 del 15/12/2023
- Sentenza penale · 15 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49940/2023 del 15/12/2023
- Sentenza penale · 15 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49941/2023 del 15/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →