Ordinanza n. 382/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Comune di Milano in data 28.11.2025 P.G. -OMISSIS-prot. -OMISSIS- di rigetto di condono edilizio e ordine di demolizione e conseguente ordine di ripristino, notificato in data 08 gennaio 2026, avente ad oggetto “DINIEGO – Richiesta di permesso di Costruire in Sanatoria in atti PG -OMISSIS-, relativamente all’unità immobiliare sita in -OMISSIS-”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio e di permesso di costruire in sanatoria, con conseguente ordine di demolizione e ripristino
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento comunale del 28 novembre 2025, notificato l’8 gennaio 2026, deducendo plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, in particolare difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Il diniego si fondava essenzialmente sul parere paesaggistico sfavorevole espresso dal Parco Agricolo Sud Milano il 10 febbraio 2025. I ricorrenti hanno rappresentato di avere eseguito lavori di adeguamento e di avere presentato una nuova richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica, sulla quale il medesimo Parco Sud ha espresso, il 24 febbraio 2026, parere favorevole. È stata inoltre dedotta l’illegittimità dell’ordine di demolizione e il pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla sua esecuzione entro novanta giorni, anche in ragione del rischio di acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale.
La decisione
Nella sommaria cognizione cautelare il TAR ha ritenuto sussistente, con ragionevole fondatezza, il fumus boni iuris, poiché il diniego appariva fondato su un presupposto istruttorio — il precedente parere paesaggistico negativo — superato dal successivo parere favorevole. Tale circostanza avvalorava le censure di carenza di istruttoria e di violazione del principio di buon andamento, anche perché il Comune aveva consentito una proroga dei termini e avrebbe quindi dovuto attendere la conclusione del procedimento di riesame. Il TAR ha ritenuto sussistente anche il periculum in mora al momento della proposizione del ricorso, in considerazione dell’imminente demolizione e del possibile effetto acquisitivo. Tuttavia, nelle more, il Comune ha adottato un provvedimento di autotutela sospendendo gli effetti dell’atto impugnato. La sospensione ha temporaneamente neutralizzato l’efficacia dell’atto lesivo, soddisfacendo l’interesse cautelare dei ricorrenti e facendo venir meno l’attualità e concretezza del pregiudizio. Per tale ragione l’istanza cautelare è stata respinta, senza anticipare la decisione sulla legittimità del diniego, riservata alla fase di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la verifica del fumus boni iuris e del periculum in mora; la misura non può essere concessa quando, per effetto di una sospensione amministrativa sopravvenuta, venga meno l’attualità e concretezza del pregiudizio cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità delle parti a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La domanda cautelare deve essere valutata alla luce dell’attualità del periculum in mora al momento della decisione: se l’amministrazione sospende medio tempore gli effetti dell’atto lesivo, rendendo temporaneamente inefficace l’ordine impugnato, viene meno il presupposto per concedere la misura cautelare, anche quando il periculum sussisteva al momento della proposizione del ricorso.
- La sopravvenuta sospensione amministrativa degli effetti del provvedimento impugnato può soddisfare l’interesse cautelare del ricorrente senza definire il giudizio di merito e senza comportare, di per sé, una decisione sulla legittimità dell’atto contestato.
- È viziato, sul piano cautelare, il diniego fondato su un parere negativo qualora, prima della sua adozione, l’amministrazione abbia consentito il riesame della posizione e il parere negativo sia successivamente superato, nel procedimento di riesame, da un parere favorevole: tale successione può evidenziare carenza di istruttoria e violazione del buon andamento.
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