Cassazione Penale, Sentenza n. 31798/2023 del 21/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 23-bis, comma 2, d.l. n. 137 del 2020: il ricorrente lamenta che, nel giudizio d'appello, non sarebbero state formulate né comunicate le conclusioni del Procuratore Generale (che aveva ricevuto istanza di trattazione orale ritenuta tardiva) e che il difensore aveva segnalato l'omessa comunicazione delle note di trattazione scritta prima dell'udienza.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Dal verbale dell'udienza risulta che la Corte di appello ha preso atto della tempestiva comunicazione delle conclusioni del Procuratore Generale e, comunque, la mancata formulazione delle conclusioni scritte del Procuratore, in sede di appello in regime emergenziale (art. 23-bis d.l. 137/2020), non determina nullità poiché si trattava di procedimento camerale con contraddittorio cartolare e la partecipazione del Procuratore Generale è eventuale. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 336 cod. pen.
Norma integrativa del fatto-reato per cui il ricorrente era stato condannato: uso di minaccia e violenza nei confronti di un agente in servizio (fatto-reato confermato in appello).
art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Disciplina procedurale emergenziale che ha introdotto modalità di trattazione cartolare in sede d'appello; la Corte ha interpretato che la mancata formulazione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale, sebbene lo stesso sia stato regolarmente avvisato, non produce nullità del procedimento quando la partecipazione del Procuratore sia eventuale e il giudizio sia camerale.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 14766 del 16/03/2022 (Ayari)
Precedente confermativo secondo cui, nel regime di cui all'art. 23-bis d.l. 137/2020, l'omessa formulazione delle conclusioni scritte del pubblico ministero non integra nullità quando la partecipazione del Procuratore generale è eventuale e sia stato dato rituale avviso.
Massime di principio
- Nei procedimenti d'appello trattati in camera di consiglio con contraddittorio cartolare (regime emergenziale dell'art. 23-bis d.l. 137/2020), la mancata formulazione delle conclusioni scritte del Procuratore generale non comporta di per sé nullità se il Procuratore è stato regolarmente avvisato; la sua partecipazione è eventuale.
- Per far valere una nullità relativa alla comunicazione delle conclusioni occorre dimostrare non la semplice omissione di formulazione, ma che le conclusioni sono state formulate e non comunicate alle parti; l'asserzione meramente assertiva, priva di riscontro probatorio nel verbale, è insufficiente.
- È determinante verificare il verbale d'udienza: se il giudice prende espressa nota della tempestiva comunicazione delle conclusioni del Procuratore o del fatto che si è rinviato alle conclusioni delle parti, l'eccezione di nullità sarà difficilmente accoglibile.
- Le istanze tardive di trattazione orale possono essere respinte; chi intende contestare omissioni procedurali deve sollevare l'eccezione tempestivamente e farla verbalizzare per preservare il diritto di impugnazione.
- In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche al pagamento di una somma a titolo di ammenda o ingresso nella Cassa delle ammende; pertanto va valutato il merito procedurale prima di proporre impugnative infondate.
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