Cassazione Penale, Sentenza n. 15878/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma in appello delle condanne per rapina e altri reati, deducendo: (1) violazione dell'art. 603 c.p.p. e illogicità della motivazione per il diniego della rinnovazione istruttoria (ricognizione personale degli imputati da parte di alcuni testi); (2) manifesta illogicità nella valutazione delle dichiarazioni delle persone offese e contraddizioni testimoniali; (3) censura sulla sussistenza della recidiva per Fabio Marku (distanza temporale dai precedenti) e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e della tenuità del danno; (4) per Panaro, ulteriori profili di omessa acquisizione di prova decisiva e contestazione del mancato assorbimento del sequestro di persona nella rapina aggravata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato in gran parte i ricorsi confermando l'affermazione di responsabilità per tutti i delitti. Ha però ritenuto fondato, in parte, il motivo relativo alla recidiva di Fabio Marku: ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di Marku limitatamente al riconoscimento della circostanza aggravante della recidiva e ha rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Bari per un nuovo esame esclusivamente su quel punto. Per il resto i ricorsi di Marku e di Panaro sono stati respinti; è stata dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità ai sensi dell'art. 624 c.p.p.; il ricorso di Panaro è stato respinto e Panaro è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 603 cod. proc. pen.
La rinnovazione istruttoria è rimessa alla discrezionalità del giudice ed è un rimedio eccezionale: può essere disposta solo quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti; nel caso valutato la Corte ha ritenuto l'istruttoria di primo grado sufficiente e il diniego non viziato.
art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Il motivo che lamenta la mancata assunzione di una prova può essere esaminato in Cassazione solo se la produzione è stata richiesta ai sensi dell'art. 495, comma 2; qui il vizio è inammissibile ove non rispettata tale condizione.
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Le questioni non previamente dedotte in appello non sono deducibili in cassazione; pertanto taluni profili sollevati tardivamente sono stati esclusi.
art. 495, comma 2 e art. 507 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione all'ammissione dei mezzi di prova e alla possibilità di sollecitarne l'assunzione: le doglianze sulla mancata ammissione sono valutabili solo se correttamente proposte nella sede e con le modalità previste.
art. 133 cod. pen.
Ai fini della recidiva occorre un giudizio concreto, secondo i criteri di cui all'art. 133: non basta la mera esistenza di precedenti, ma va valutato se la condotta pregressa indichi una perdurante inclinazione a delinquere e abbia influito sulla commissione del nuovo reato; la Corte ha ritenuto insufficiente il richiamo meramente cursorio ai precedenti per Marku.
art. 62, n. 4 e art. 62-bis cod. pen.
La qualificazione della speciale tenuità del danno non si basa solo sul valore economico del bene sottratto, ma su una valutazione complessiva delle ripercussioni subite dalla persona offesa; nel caso la Corte ha correttamente escluso la tenuità.
artt. 81, 110, 628, 56-629, 605 cod. pen.
Norme sostanziali relative ai reati contestati (concorso di persone, rapina aggravata, sequestro di persona, lesioni etc.): la Corte ha confermato la responsabilità sulla base della valutazione complessiva delle prove e delle dichiarazioni delle persone offese.
art. 624 cod. proc. pen.
Disposta la declaratoria di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità per i reati per cui si procede, a seguito del rigetto dei ricorsi salvo la specifica eccezione sulla recidiva per Marku.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata la condanna alle spese processuali nei confronti del ricorrente Panaro per il rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La richiesta di rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p. è un rimedio eccezionale: va motivata e il giudice di merito ha ampia discrezionalità; va sollevata tempestivamente e con argomentazioni concrete per essere accolta.
- Le individuazioni fotografiche e le ricognizioni informali, se confermate in dibattimento, sono valutabili dal giudice come elementi di prova anche se non svolte con tutte le cautele formali; l'affidabilità dipende dall'attendibilità complessiva del teste.
- La ricostruzione dell'attendibilità delle persone offese è valutazione di fatto tipica del giudice di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione salvo manifeste contraddizioni o illogicità della motivazione.
- Per il riconoscimento della recidiva non basta l'elenco dei precedenti: il giudice deve esaminare concretamente la relazione tra precedenti e nuovo reato e l'eventuale persistente inclinazione criminosa, secondo i criteri dell'art. 133 cod. pen.
- La circostanza della speciale tenuità del danno va valutata globalmente (ripercussioni sulla persona offesa), non solo sulla base del valore economico sottratto.
- Questioni non dedotte in sede di appello o non richieste con le modalità previste sono inammissibili in Cassazione (art. 606 c.p.p.); le parti devono curare la tempestiva proposizione delle doglianze processuali.
- Una parziale accoglienza del ricorso (es. solo su recidiva) non comporta automaticamente l'annullamento totale della condanna: il giudice della legittimità può disporre l'annullamento limitato e il rinvio per il punto specifico, dichiarando irrevocabili gli altri capi.
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