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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13542/2025 del 20/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente per IRPEF, IRAP e IVA dell'anno 2008, fondato sul c.d. vecchio redditometro. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Agenzia delle entrate, ritenendo che l'Ufficio avesse indebitamente coinvolto anche l'annualità 2007, ormai coperta da decadenza del potere accertativo, e che ciò avesse inciso sulla legittimità dell'accertamento del 2008. Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 38, quarto comma, e 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che gli indici di capacità contributiva o gli incrementi patrimoniali riferiti a un anno non più accertabile possono essere utilizzati solo come elemento funzionale alla verifica dei presupposti del redditometro e che, quindi, la decadenza dall'accertamento per l'annualità precedente non impedisce l'accertamento dell'annualità successiva, purché l'atto motivi sulla non congruità dei redditi anche per più periodi d'imposta.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle entrate. Ha chiarito che, nel regime del vecchio redditometro applicabile ratione temporis, la legittimità dell'accertamento sintetico per un dato anno non richiede che l'Ufficio emetta contestualmente avvisi per tutte le annualità considerate, ma soltanto che nell'atto sia indicata, sia pure sommariamente, la ragione per cui il reddito dichiarato è ritenuto incongruo anche per le altre annualità prese a base del ragionamento presuntivo. Pertanto, la sola circostanza che per l'annualità 2007 l'Amministrazione fosse decaduta dal potere di accertamento non rendeva illegittimo l'accertamento del 2008. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 38, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'art. 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente ... quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta.

    La norma consente l'accertamento sintetico quando ricorrono contestualmente elementi certi di capacità contributiva, scostamento almeno pari a un quarto tra reddito accertabile e dichiarato e non congruità del reddito per due o più periodi d'imposta; non richiede che l'Ufficio accerti contestualmente tutte le annualità considerate, ma che l'atto motivi sulla ragione della non congruità anche per le altre annualità.

  • art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È invocato dalla ricorrente per sostenere che la decadenza dal potere di accertamento per un'annualità non incide sulla possibilità di utilizzare quell'annualità come elemento presupposto dell'accertamento sintetico dell'anno successivo.

  • d.l. 31 maggio 2010, n. 78

    È richiamato solo per delimitare temporalmente la disciplina applicabile, poiché le modifiche introdotte non operano per l'annualità oggetto di causa.

  • L. 30 luglio 2010, n. 122

    È richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 78 del 2010, con efficacia solo per i redditi per i quali alla data di entrata in vigore del decreto non fosse ancora scaduto il termine di dichiarazione.

  • d.m. 10 settembre 1992

    È richiamato come fonte degli indici di capacità contributiva utilizzati nel vecchio redditometro.

Massime di principio

  • Nel vecchio redditometro, la legittimità dell'accertamento sintetico richiede la presenza di elementi certi di capacità contributiva, uno scostamento significativo tra reddito dichiarato e reddito accertabile e la valorizzazione di una incoerenza che emerga su due o più periodi d'imposta.
  • L'Ufficio non è tenuto a notificare contestualmente accertamenti per tutte le annualità utilizzate come base presuntiva, ma deve inserire nell'atto riferito a una specifica annualità una motivazione, anche sommaria, che spieghi perché il reddito sia ritenuto incongruo anche per le altre annualità considerate.
  • La decadenza dal potere di accertare una precedente annualità non invalida automaticamente l'accertamento dell'annualità successiva, se quella precedente è utilizzata soltanto come elemento sintomatico e l'atto è adeguatamente motivato.
  • In sede di legittimità dell'accertamento sintetico, il giudice deve verificare non solo l'esistenza di annualità plurime considerate dall'Ufficio, ma soprattutto la presenza nell'atto delle ragioni che rendono comprensibile e contestabile al contribuente la ricostruzione presuntiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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